Statuto 2018

Art.1 Costituzione, denominazione e principi fondamentali.

1. E’ costituita l’associazione “Nuova Avvocatura Democratica”, con sede in Napoli, in Via Stella n. 9, in sigla NAD e con simbolo riportato e comunque descritto: “rettangolo di colore rosso, con scritte e disegni in bianco. In alto la sigla NAD in caratteri maiuscoli, al centro una bilancia con fulcro avente sembianze della testa di un toro e bracci rappresentati come le sue corna, in basso il nome dell’associazione “Nuova Avvocatura Democratica”, con le tre iniziali maiuscole. Dal primo congresso successivo alla fase costitutiva, la sede legale dell’associazione verrà individuata nel domicilio professionale del Presidente Nazionale della stessa che procederà alle comunicazione del caso anche in caso di sua modifica a mandato in corso.

2. Possono chiedere di associarsi gli avvocati e gli ex avvocati in pensione non più iscritti all’albo, di qualsiasi nazionalità, purché in possesso di titolo equivalente nel proprio paese d’origine, nonché i giuristi di qualsiasi nazionalità, anche non avvocati, che ne facciano richiesta al direttivo nazionale.

3. L’associazione ha durata illimitata, riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’orientamento sessuale, l’origine etnica degli associati.

4. L’associazione promuove la trasparenza e il ricambio nelle proprie cariche associative, nonché in quelle politiche e istituzionali dell’avvocatura italiana. Le candidature a tali cariche sono regolate dal presente statuto, al fine di rendere gli incarichi contendibili a ciascun associato, oltre a fissare un limite inderogabile al cumulo e al rinnovo dei mandati. A tali norme devono attenersi tutti gli associati, in ogni ambito politico, anche in occasione delle nomine o proposte di designazione che ad essi competano, al di fuori della vita associativa. L’associazione dichiara che ogni incarico o candidatura di un proprio associato si ispirerà unicamente ai criteri del merito, della militanza associativa e della competenza, rigorosamente accertati.

Art. 2  Natura e scopo

1. L’associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale, ha durata illimitata.

2. Scopo principale dell’associazione è l’impegno per la nascita in Italia di una nuova avvocatura democratica, caratterizzata da un governo corporativo unitario dell’intera avvocatura italiana, retto ed eletto a suffragio universale, da parte di tutti gli avvocati italiani, con voto capitario. Al fine di realizzare questo scopo, l’associazione indica i seguenti obiettivi irrinunciabili della propria vita associativa, che dovranno essere accettati e fatti sempre valere dai propri associati:

2.1. Perseguire la piena rappresentatività di ogni avvocato italiano, all’interno delle istituzioni forensi nazionali, per mezzo dell’estensione dell’elettorato passivo a ciascun avvocato.

2.2. Battersi perché ogni carica, politica, amministrativa o istituzionale, prevista nelle istituzioni forensi italiane sia assegnata per mezzo di sistemi elettorali rispettosi dei diritti delle minoranze, per mezzo del confronto libero tra aggregazioni associative, politiche o singoli.

2.3. Nel riconoscimento che la condizione dell’avvocatura italiana vive una discriminazione di fatto, sul piano morale, politico ed economico, delle donne e dei giovani avvocati, battersi perché l’assetto normativo ed istituzionale dell’avvocatura rimuova le condizioni che consentono tale inaccettabile situazione, promuovendo il sostegno delle donne e dei giovani avvocati, come scopo primario dell’associazione.

2.4. Favorire e promuovere provvedimenti tesi all’affermazione dei principi liberali della professione forense, affinché gli avvocati italiani non debbano sottostare a vincoli ed oneri che ne limitino le possibilità lavorative e politiche.

2.5. Favorire la massima partecipazione degli avvocati italiani alla politica forense, per mezzo della discussione e promozione di dibattiti politici e culturali, riconoscendo la sfera politica, volta alla conoscenza ed alla determinazione delle caratteristiche che regolano la professione forense e la giustizia italiana, come elemento essenziale della formazione e dell’agire dell’avvocatura.

2.6. La creazione di un sistema di previdenza forense non assistenziale, liberale, basato sul ripudio della mutualità obbligatoria, riconosciuta come strumento di vessazione intergenerazionale, e sul riconoscimento del dovere di autosufficienza pensionistica di ciascun associato, anche per mezzo di provvedimenti che riconoscano la prestazione di idonee garanzie, da parte degli avvocati italiani, capaci di consentire il raggiungimento di questo scopo.

2.7. Battersi per l’affermazione di una rigida ed inderogabile incompatibilità tra la condizione di avvocato pensionato e lo svolgimento della professione forense, favorendo provvedimenti che lascino all’avvocato la libertà di continuare a svolgere la propria attività lavorativa, ma solo a condizione di non poter ricevere una pensione durante il perdurare dell’attività lavorativa.

2.8. In ossequio alla visione associativa liberale e libertaria, legata all’effettiva valutazione dei meriti di ciascuno, battersi per la creazione di un sistema di verifica della formazione, della specializzazione e dell’aggiornamento degli avvocati italiani per mezzo esclusivo di prove volte a valutare in concreto l’attività professionale e di studio svolta dall’avvocato per qualificarsi e riqualificarsi, rigettando e ripudiando al contempo ogni sistema di assegnazione di crediti formativi, titoli specialistici ed attestati di aggiornamento, che non derivino da una valutazione effettiva dei meriti e delle attività svolte dall’avvocato.

2.9. Favorire e promuovere l’ampliamento delle competenze professionali dell’avvocato, attraverso il riconoscimento del suo ruolo di giureconsulto, delle sue capacità di mediazione, componimento delle liti, asseverazione di atti sottoposti alla sua redazione, di giudizio anche imparziale e non di parte delle liti, per mezzo di una logica ed un’attività di diritto collaborativo, autonoma e complementare rispetto alla normale attività di patrocinatore di parte, all’interno del fenomeno contenzioso, processuale e stragiudiziale.

2.10. Battersi sempre, dovunque e comunque per la piena affermazione dei diritti di ciascuno, per la realizzazione di effettive condizioni di uguaglianza e libertà di tutti, per la rimozione delle discriminazioni di qualsiasi tipo, per la realizzazione di una giustizia giusta, imparziale, attenta agli interessi dei più deboli ed alla loro difesa da soprusi e sopraffazioni di ogni genere, all’affermazione di modelli sociali e giurisdizionali liberi e democratici.

 

Art. 3 Patrimonio, bilancio, scioglimento.

1. Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote associative versate dai soci, dai contributi dei soci, dai beni acquistati con questi contributi, da eventuali legati e donazioni pervenute all’associazione, da proventi e/o entrate pervenute all’associazione a seguito di attività rientranti negli scopi associativi.

2. Per ogni esercizio, corrispondente all’anno solare, è predisposto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo. Entro il mese di marzo di ciascun anno/esercizio, il tesoriere nazionale ha l’obbligo di predisporre il bilancio consuntivo e preventivo, che vanno approvati dal direttivo nazionale entro il mese di aprile. Entrambi i bilanci devono essere corredati da una relazione illustrativa a cura del tesoriere nazionale. Tali atti, una volta approvati, devono ritenersi pubblici e comunque a disposizione dei soci, a semplice richiesta.

3. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

4. In caso di scioglimento dell’associazione e/o di sua estinzione, il direttivo nazionale, sentito il tesoriere, nominerà un liquidatore, che avrà l’obbligo di procedere ad inventario dei beni dell’associazione. Scopo della liquidazione è la devoluzione del patrimonio utile netto residuo ad un ente, istituzione o associazione con finalità analoghe a quelle dell’associazione o con fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento dell’associazione.

Art. 4 Struttura, organi sociali e soci.

1. L’associazione è strutturata con organi e sezioni locali ed organi nazionali. Le sezioni e gli organi locali sono articolazioni territoriali dell’associazione, aventi autonomia finanziaria ed operativa solo entro i limiti del presente statuto. La creazione di una sezione locale è possibile all’interno di ogni Foro giudiziario esistente in Italia.

2. Le condizioni per il riconoscimento di una sezione da parte dell’associazione sono le seguenti: il tesseramento di almeno dieci soci da parte della sezione, tra cui siano eletti gli organi di sezione; la creazione di un gruppo Facebook, sito internet ovvero altro idoneo strumento di comunicazione ed archivio di documenti approvato dal direttivo nazionale, gestito dagli organi di sezione.

Sono organi di sezione dell’associazione:

il Segretario di sezione

il Presidente di sezione,

il Tesoriere di sezione

il Direttivo di Sezione previsto per le sezioni che raggiungono minimo 20 soci.

Il Direttivo di sezione, di cui fanno parte di diritto il Segretario, il Presidente ed il Tesoriere, è composto (oltre a quelli diritto) da 5 membri per le sezioni fino a 30 soci, 7 membri per le sezioni fino a 80 soci, 11 membri per le sezioni fino a 200 soci. Per le sezioni oltre i 200 soci, il Direttivo può nominare fino ad un massimo di ulteriori 7 membri.

Gli Organi di sezione dell’associazione durano in carica 3 anni,sono eletti, salvo il direttivo, in sede di congresso sezionale dai soci iscritti alla sezione,con sistema elettorale a preferenza singola.

È fatto obbligo a ciascun tesserato di conoscere lo statuto dell’associazione ed i relativi regolamenti.

3. Sono organi nazionali dell’associazione:

il segretario nazionale;

il presidente nazionale;

il tesoriere nazionale;

il direttivo nazionale.

Art. 4 bis Comitato dei probiviri

Su proposta del Presidente Nazionale, nella prima seduta del direttivo, viene costituito il Comitato dei Garanti o Probiviri formato da 5 membri eletti dal direttivo nazionale. Il Comitato mantiene la sua carica sino all’insediamento del nuovo direttivo nazionale con il compito di dirimere le controversie tra soci e tra soci ed Organi associativi, curare lo svolgimento del Congresso Nazionale Ordinario e/o Straordinario.

I membri del Comitato sono incompatibili con altre cariche nazionali e/o di sezione.

Art. 5 Funzioni degli organi nazionali e locali.

Tutte le cariche assunte dai soci sono esercitate a titolo gratuito, salvo i diritti ai rimborsi per le spese sostenute ed accertate. Gli organi nazionali restano in carica fino al congresso nazionale o straordinario dell’associazione. Ogni carica negli organi nazionali o locali dell’associazione può essere assunta e mantenuta solo da chi rivesta la qualità di socio dell’associazione. Gli organi nazionali svolgono le seguenti funzioni, oltre a quelle previste dai regolamenti associativi:

1. Il segretario nazionale.

Al segretario nazionale spetta la rappresentanza legale e politica dell’associazione, nonché la responsabilità che l’indirizzo assunto dagli organi associativi, nazionali e locali, risponda alle finalità associative. Il segretario nazionale convoca il direttivo nazionale, ne dirige i lavori e ne fissa l’ordine del giorno, partecipando personalmente al direttivo o delegando il presidente ad assumere le sue funzioni.

Il segretario può proporre la nomina di soci quali dirigenti all’interno del direttivo nazionale fino ad un massimo di dieci, provvedendo comunque anche alla sostituzione di coloro, tra quelli tra lui nominati, che dovessero decadere dalla carica sia per dimissioni volontarie sia per questioni disciplinari. Gli stessi che possono essere indicati, anche in momenti differenti, sino all’anno precedente alla indizione del congresso ordinario. Le nomine vanno comunque ratificate dal direttivo nazionale, che può respingerle. Il segretario nazionale può proporre al direttivo di associare soggetti per particolari meriti acquisiti verso l’associazione ed ha facoltà di proporre la decadenza dei soci dalla propria qualità e/o dagli incarichi sociali assunti, ferme le modalità e le garanzie a tutela dei soci previste dal presente statuto e dai regolamenti associativi.

2. Il presidente nazionale.

Il presidente nazionale cura gli aspetti organizzativi dell’associazione, si occupa di coadiuvare il segretario in ogni aspetto che riguardi le attività associative ed ha piena autonomia per l’organizzazione delle attività a cui partecipi l’associazione di carattere non politico, ma culturale, sviluppando l’apposita sezione dell’associazione. Il presidente assume le funzioni del segretario nazionale all’interno del direttivo, quando da quest’ultimo delegato, e può a sua volta delegare all’assunzione di tali funzioni uno qualsiasi dei membri del direttivo, qualora egli stesso non vi partecipi.

3. Il tesoriere nazionale

Il tesoriere nazionale gestisce il patrimonio dell’associazione e coordina i tesorieri sezionali. Raccoglie ed incassa interamente la quota dei soci non appartenenti ad alcuna sezione organizzata. Si assicura che lo stesso conservi integrità e che sia destinato ai fini sociali, rispondendo unicamente alle norme previste dall’ordinamento italiano e dal presente statuto ed ai soci dell’associazione. Il tesoriere predispone i bilanci, preventivo e consuntivo, nonché la relazione di accompagnamento agli stessi, con piena facoltà di farsi coadiuvare ed assistere per ogni attività che necessiti di specifiche competenze tecniche, da soggetti anche esterni all’associazione, in grado di aiutarlo nel suo compito, scelti in piena autonomia. Restano a carico dell’associazione gli oneri relativi all’espletamento di tali attività. Il tesoriere decade dal suo incarico in caso di mancata approvazione del bilancio preventivo o consuntivo, da parte del direttivo nazionale.

4. Il direttivo nazionale.

Il direttivo nazionale è l’organo assembleare che determina col segretario nazionale l’indirizzo politico dell’associazione coadiuva gli organi nazionali dell’associazione e concorre al raggiungimento degli scopi politici, organizzativi e culturali della stessa. E’ composto dai soci proposti dal segretario nazionale, nonché dai segretari delle sezioni locali, dal presidente nazionale e dal tesoriere nazionale. Il direttivo elabora ed approva i regolamenti che regolano la vita associativa, nel rispetto delle norme statutarie,  si riunisce con cadenza almeno mensile, con le modalità previste dal presente statuto e dai regolamenti associativi, ma può essere convocato dal segretario nazionale in qualsiasi momento, per motivi urgenti che vanno ratificati dal direttivo stesso. Il direttivo , approva i bilanci dell’associazione, ratifica gli atti dell’associazione, assumendo ogni decisione a maggioranza semplice dei suoi componenti presenti in riunione. Il direttivo organizza dipartimenti tematici che curino lo sviluppo ed il rafforzamento delle attività associative, favorisce il confronto tra i soci, coadiuva il Presidente nell’organizzazione di eventi patrocinati o partecipati dall’associazione, assicura la partecipazione dei soci alla vita associativa, mediante la pubblicazione sul gruppo Facebook e/o sul sito dell’associazione, di tutti gli atti, i deliberati e le notizie relative alla vita dell’associazione. Spettano al direttivo nazionale le decisioni e le ratifiche circa la decadenza di tutti i soci dagli incarichi ricoperti nelle articolazioni locali dell’associazione. Il direttivo nazionale decide altresì sulle proposte del segretario nazionale circa soci da ammettere per particolari meriti nei confronti dell’associazione e/o da rimuovere dagli incarichi ricoperti negli organi locali. Il direttivo ratifica l’espulsione dei soci, per particolari colpe nei confronti dell’associazione, assicurando il rispetto del contraddittorio e comunque secondo modalità procedurali previste da apposito regolamento.

Il direttivo Nazionale, autoconvocatosi con la richiesta di un terzo dei componenti in direttivo straordinario, del quale è data idonea comunicazione a mezzo pec, almeno 10 giorni prima della seduta, al segretario in carica ed ai componenti del direttivo non firmatari dell’autoconvocazione, con la maggioranza assoluta dei partecipanti al voto, può sfiduciare il segretario nazionale dell’Associazione e nominare un segretario pro tempore che, entro e non oltre sei mesi dalla nomina, procederà alla indizione del congresso straordinario

5. Il segretario di sezione

Cura lo sviluppo e l’attività della sezione, ne assume la rappresentanza politica. E’ membro del direttivo nazionale ed a questo risponde dell’indirizzo e dell’attività della sezione, secondo i fini statutari; segnala violazioni e comportamenti dei soci che meritino l’intervento degli organi nazionali. Si coordina con i segretari di sezione della sua regione per garantire una migliore operatività dell’associazione in ambito locale e regionale.

6. Il presidente di sezione

Coadiuva il segretario di sezione, cura l’organizzazione della vita associativa, attraverso lo sviluppo del gruppo Facebook e/o del sito internet di sezione, organizza e sovraintende alle attività culturali dell’associazione sul territorio di pertinenza della sezione, rispondendo al presidente nazionale della propria attività.

7. Il tesoriere di sezione

Incassa i Gestisce i fondi provenienti dal tesseramento locale, al netto della quota destinata alla tesoreria nazionale, garantendone l’impiego secondo i fini statutari. E’ responsabile nei confronti dell’associazione del versamento delle quote associative che vengano a lui versate dai soci iscritti alla sezione. Cura la raccolta di dette quote ed il trasferimento del 50% al tesoriere nazionale, secondo le modalità previste dai regolamenti associativi.

Art. 5 bis Sezione Praticanti Avvocati

È istituita la sezione Praticanti Avvocati NAD, avente lo scopo di rappresentare gli interessi dei giovani colleghi che iniziano il loro cammino professionale. Con apposito regolamento, il direttivo definirà la struttura organizzativa della sezione che avrà natura Nazionale.

Il tesseramento dei praticanti avvocati, oltre a rappresentare adesione all’associazione, con relativa appartenenza alle sezioni territoriali, determina, automaticamente, l’inserimento nella sezione Praticanti Avvocati.

Art. 5 ter Interrogazione al Direttivo e/o al Dirigente sezionale o nazionale

1. Un numero di soci pari al 20% dei tesserati appartenenti ad una data sezione di Nuova Avvocatura Democratica possono proporre domanda di interrogazione per chiedere di essere informati sulla veridicità di un fatto o di una notizia e sui provvedimenti che il Direttivo sezionale intende adottare o ha già adottato in merito ad una vicenda data, può proporsi medesima domanda anche nei casi nei quali i soci ravvisino delle criticità nell’operato del Direttivo; medesima forma di interpello può essere adoperata anche nei confronti di un singolo Dirigente.

2. La domanda di interrogazione recante le firme in calce dei richiedenti, scannerizzata ed eventualmente munita di allegati,  deve essere inviata a mezzo pec all’indirizzo della sezione ovvero, in mancanza, del Segretario di sezione; deve, inoltre, contenere relazione breve dettagliata sui temi oggetto di interrogazione ed ordine del giorno della riunione che il Direttivo indirà e fisserà entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della domanda: sia che l’interrogazione riguardi il Direttivo sezionale sia che riguardi il singolo Dirigente, la discussione della medesima si svolgerà nella forma dell’assemblea dei soci aperta a tutti gli iscritti.

3. Lo Strumento statutario di cui al comma precedente è esperibile anche nei confronti del Direttivo Nazionale, o di un singolo componente dello stesso, mediante domanda di interrogazione dettagliata, avente forma e contenuto di cui ai commi che precedono, proposta da almeno il 20% di soci iscritti a Nuova Avvocatura Nazionale al 31 gennaio dell’anno corrente. L’istanza potrà essere validamente inviata a pezzo pec all’indirizzo dell’Associazione ovvero, in mancanza, all’indirizzo del Segretario Nazionale. Sia che l’interrogazione riguardi l’intero Direttivo Nazionale sia che pertenga il singolo Dirigente Nazionale, la discussione conseguente l’interpello si svolgerà nella forma dell’assemblea dei soci e si terrà presso il circondario della sezione avente il maggior numero di tesserati interrogandi. Detta riunione sarà indetta e fissata dal Direttivo entro venti (20) giorni lavorativi dal pervenimento della istanza.

4. Allegando comprovata straordinarietà ed urgenza, i soci interpellandi possono chiedere che l’assemblea venga indetta rispettivamente in giorni sette (7) o dieci (10) dal ricevimento della domanda.

5. I soci interrogandi hanno facoltà, inoltre, di nominare ad inizio assemblea un referente tra i firmatari/proponenti la domanda al fine di agevolare l’interlocuzione con il Direttivo o il Dirigente interpellando.

6. La domanda di interrogazione ed i relativi allegati verranno pubblicati entro 24 h dalla ricezione sui gruppi facebook ristretti ai tesserati di Nuova Avvocatura Democratica affinché tutti gli iscritti ne abbiano contezza e conoscenza. Medesima pubblicità riceverà anche il verbale della relativa assemblea.

Art. 6. Elezioni e congresso nazionale.

1. Salvo il momento costitutivo dell’associazione e delle singole sezioni, tutte le cariche associative sono contendibili tra i soci, sono elettive, salvo le disposizioni del presente statuto.

2. Tutte le cariche, nazionali e locali, durano al massimo tre anni, sono elettive e possono essere immediatamente ricoperte per un unico mandato. Scaduto il secondo mandato nessun socio può ricoprire nuovamente lo stesso incarico se non dopo che sia trascorso un periodo uguale a quello per il quale abbia ricoperto l’incarico nel suo secondo mandato, ovvero in caso di mandati successivi, dopo che sia trascorso un periodo uguale a quello per cui si siano esercitati entrambi i mandati.

3. Tutte le cariche associative, nazionali e locali, vengono rinnovate dal congresso nazionale dell’associazione, che si svolge in via ordinaria ogni tre anni o in via straordinaria, quando ricorrano le condizioni per la convocazione del congresso straordinario.. Il congresso nazionale si svolge secondo le modalità previste dal relativo regolamento, adottato dal direttivo nazionale.

4. Il congresso nazionale rappresenta il momento di massimo confronto dell’associazione, individua ed elegge il presidente, il segretario ed il tesoriere nazionali tra i delegati che abbiano almeno tre anni di anzianità di tesseramento consecutivi nell’associazione. I delegati congressuali vengono eletti da tutti coloro che rivestano la qualità di soci appartenenti all’associazione dalla data del 31 gennaio dell’anno di indizione del congresso, su base sezionale, con sistema elettorale a preferenza unica, nel numero di un delegato ogni venti iscritti. I membri del direttivo nazionale sono delegati di diritto.

5. I soci appartenenti a realtà locali nelle quali non vi siano sezioni costituite, potranno esprimere il proprio voto, ovvero candidarsi come delegati, o mediante accorpamento alla sezione o alle sezioni appartenenti all’interno del proprio distretto di corte d’Appello o, in caso di necessità, al distretto di Corte d’Appello più vicino. Onde agevolare le operazioni di voto potranno essere, in questi casi, istituiti seggi elettorali distaccati per la cui organizzazione si rimanda ai regolamenti elettorali approvati in costanza di Congresso

6. In occasione del congresso nazionale, ordinario o straordinario ed insieme ai delegati congressuali, vengono nuovamente eletti dai soci tutti i componenti degli organi locali, secondo le modalità, previste dai regolamenti adottati dal direttivo nazionale.

Art. 7 Incompatibilità, sopravvenute o rilevate, comportamenti e perdita della qualità di socio.

1. Ogni socio, a seguito dell’accettazione della sua domanda di adesione all’associazione, accetta il presente statuto ed i regolamenti da esso delegati, impegnandosi a rispettarli integralmente. La quota associativa annuale non è rimborsabile in alcun caso, mentre al socio espulso o dimessosi andranno sempre riconosciuti i rimborsi per attività prestate durante la permanenza all’interno dell’associazione. La qualità di socio si perde in ogni caso per la cessazione delle condizioni previste dal presente statuto per l’ammissione del socio, per morte, per dimissioni volontarie, per espulsione decisa dal direttivo nazionale.

2. Il direttivo nazionale, con cadenza almeno mensile, viene convocato anche in seduta disciplinare e delibera sui procedimenti disciplinari a carico dei soci secondo le modalità previste da apposito regolamento. Resta fermo il diritto ad un contraddittorio integro ed al pieno esercizio del diritto del socio incolpato di espletare la propria difesa con la più ampia libertà e senza necessità di formalità che ne restringano le facoltà. Il socio ha la facoltà di farsi assistere nel procedimento disciplinare da uno o più soci, fino ad un massimo di tre componenti del collegio difensivo. Il direttivo può comminare sanzioni che prevedano l’ammonimento, la revoca dall’incarico ricoperto all’interno dell’associazione, l’espulsione, per fatti ritenuti particolarmente gravi. Il socio espulso ha facoltà di richiedere nuovamente l’ammissione all’associazione, trascorso almeno un anno dal provvedimento emesso a suo carico, previa domanda di riammissione, da indirizzare al direttivo nazionale in carica.

3. L’associazione riconosce il carattere radicale della propria attività politica, tutela in ogni modo la libertà di pensiero e di parola dei propri soci, pertanto non potranno mai essere oggetto di provvedimenti disciplinari a carico dei soci:

– l’utilizzo, in forma pubblica, mediante scritti o altri documenti di diffusione del pensiero, del dileggio e/o del turpiloquio avverso altri soggetti, esterni all’associazione;

– l’adozione di forme obiezione di coscienza contro norme dell’ordinamento italiano ed internazionale, motivata dalla convinzione del socio che i precetti violati siano ingiusti e/o lesivi delle prerogative e dei doveri dell’avvocato;

– l’aver riportato condanne non definitive per reati di qualsiasi tipo.

Saranno oggetto di procedimento disciplinare i comportamenti del socio che abbia riportato sanzioni disciplinari dal proprio Ordine di appartenenza, qualora non afferenti alle situazioni descritte nei commi precedenti. Condanne del socio per reati di qualsiasi tipo potranno dar luogo alla sospensione temporanea dall’incarico associativo ricoperto, con elezione di un diverso socio, fino a definizione del procedimento penale a carico del socio incolpato.

4. Il procedimento disciplinare a carico del socio sarà sempre possibile qualora al direttivo nazionale vengano sottoposte notizie che riguardino la manifesta attività del socio tesa a danneggiare in qualsiasi modo l’attività associativa, ovvero a svilirne ed indebolirne la linea politica, mediante attività di propaganda contraria alla politica associativa, ferma la legittima espressione del dissenso, che l’associazione tutela in ogni modo.

5. Tutti i soci che risultino eletti o nominati in organismi istituzionali forensi o ricevano cariche in tale ambito, dovranno devolvere all’associazione una quota associativa annuale pari al quintuplo della quota associativa ordinaria. Il rifiuto di adempiere a tale obbligo da parte del socio sarà motivo di incompatibilità con l’appartenenza all’associazione.

Art. 8  Modifiche statutarie, adozione dei regolamenti, norme transitorie.

1. Le modifiche al presente statuto potranno essere apportate dal congresso Nazionale, con il voto favorevole della maggioranza dei delegati congressuali.

2. Gli organi associativi nazionali, all’atto della costituzione dell’associazione ed in deroga al presente statuto, vengono nominati dai tre soci fondatori, indicati nell’atto costitutivo, per la durata ordinaria prevista dallo statuto.

3. Gli organi nazionali così individuati, provvedono alla nomina degli organi di sezione per ciascuna nuova sezione locale che presenti le caratteristiche ed il numero di soci sufficienti ad essere fondata. Gli organi sezionali ed i delegati regionali individuati dal direttivo nazionale restano in carica fino al primo congresso Nazionale dell’associazione.

4. Il direttivo nazionale provvederà all’adozione e pubblicazione di tutti i regolamenti delegati dal presente statuto entro e non oltre il termine di sei mesi dal deposito e dalla pubblicazione dello stesso. I soci potranno in ogni momento prendere visione dei documenti redatti dal direttivo, mediante consultazione del gruppo Facebook e/o sito internet dell’associazione.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti delegati, l’associazione fa riferimento alle norme vigenti nell’ordinamento giuridico italiano ed internazionale.

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