LA MAGISTRATURA ONORARIA DISEGNATA DALLA RIFORMA ORLANDO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA FIGURA DEL GOP ED ALLE NUOVE COMPETENZE NEL SETTORE CIVILE.

7 Dicembre, 2019 | Autore : |

SOMMARIO

1) Il nuovo magistrato onorario.
2) La ibrida figura del GOP.
3) I limiti connessi all’esercizio della funzione.
4) Il GOP presso il Giudice di Pace -le nuove competenzenel settore civile.
5) Adeguata risposta alla domanda di giustizia del cittadino?
6) Le conseguenze riflesse sull’Avvocatura.

PREAMBOLO
Il sistema giustizia è, ormai, da lungo tempo afflitto da grosse criticità, in particolar modo connesse al soddisfacimento celere delle domande proposte dai cittadini, che sonocresciute negli anni ed hanno dato luogo ad una mole di contenzioso che vede nei diversi uffici giudiziari un cospicuo arretrato e, piuttosto che incrementare la pianta organica della magistratura ordinaria, ciascun governo che si è succeduto negli anni ha pensato bene di ricorrere in misura sempre più crescente alla magistratura onoraria.
Sia in ambito civile che in ambito penale, il ricorso al giudice onorario è divenuto sempre più incalzante senza, però, la preoccupazione da parte del legislatore di dettare una disciplina organica ma partorendo nel susseguirsi degli anni una legislazione frastagliata e farraginosa con trattamenti economici anche differenti.
Dal 1991, anno che ha visto l’istituzione del Giudice di Pace, nelle cui intenzioni del legislatore avrebbe dovuto rendere più flessibile e spicciola la domanda di giustizia, le incombenze e competenze della magistratura onoraria si sono ampliate sempre di più, fino a confluire nell’ultima riforma contenuta nel decreto legislativo 13 luglio 2017 n.116, attuativo della legge delega 29 aprile 2016 n.57, la cosiddetta riforma Orlando.
Tale riforma, sin dalla sua prospettazione, se da un lato ha avuto il pregio di dettare uno statuto unitario della magistratura onoraria applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, dall’altro ha ricevuto non poche critiche e avversioni sia per la sua applicazione sul piano pratico, sia per i criteri di selezione ma soprattutto perché la magistratura onoraria sivede caricata di una ulteriore fetta consistente di contenzioso con procedimenti anche di natura delicata senza, peraltro, ricevere il riconoscimento di tutele, anche economiche, proprie del giudice ordinario.
L’immediata reazione a tale riforma si è concretizzata, ed a ragione, in una levata di scudi da parte dei magistrati onorari, sfociata in una serie di astensioni, con notevole aggravio della celerità dei processi e con notevoli ripercussioni anche sulla classe forense che vede procrastinarsi nel tempo l’emanazione di provvedimenti decisori e le attese competenze economiche.

IL NUOVO MAGISTRATO ONORARIO
La riforma Orlando ha concentrato in una dicotomia la magistratura onoraria giudicante in materia civile e penale, dando luogo alle figure del GOP (Giudice onorario di pace) e del VPO (Vice procuratore onorario), dettando uno statuto unico della magistratura onoraria.
Ciò ha consentito di eliminare la diversificata e frastagliata normativa di settore, e soprattutto il distacco esistente, sul piano delle competenze, dell’inquadramento e del corrispettivo economico percepito, tra tre diversi tipi di magistrati onorari fino allora esistenti: da un lato, nel settore della giudicante, il giudice di pace ed i giudici onorari di Tribunale, e dall’altro, nel settore della requirente, i vice procuratori onorari; i primi regolati dalla legge n. 374/1991 e gli altri due dagli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto n. 12/1941 e successive modifiche.
La riforma ha introdotto una disciplina uniforme per quanto concerne le modalità di conferimento dell’incarico, della natura inderogabilmente temporanea dell’incarico “a non più di due quadrienni”, della compatibilità dell’attività con svolgimento di altre attività lavorative o professionali tanto da prevedere “un impegno complessivo non superiore a due giorni a settimana”,delineando così una sorta di prestazione “a cottimo” e non continuativa,riconoscendo, altresì, i principi di autoorganizzazione dell’attività.
Rispetto alle indicazioni della legge delega, il decreto legislativo 13 luglio 2017 n.116 se ne discosta in alcuni suoi contenuti:
1) Per quanto concerne i titoli di preferenza che nella legge delega non erano contemplati per i direttori amministrativi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, per l’insegnamento delle materie giuridiche nelle scuole secondarie, per i tirocinanti con esito positivo non incaricati poi magistrati onorari e per gli stagisti presso gli uffici giudiziari, né tanto meno il voto di laurea più elevato a parità di titolo di preferenza;
2) Nell’essersi discostata per la previsione dell’utilizzo della figura del GOP, piuttosto che al servizio delle esigenze dell’ufficio, e quindi del tribunale, al servizio del singolo giudice professionale, confinando così ad ipotesi marginali (se non addirittura eccezionali) la sua destinazione alla trattazione di procedimenti all’interno del tribunale.
Ciò che si evidenzia in modo particolare nella predetta riforma è la stretta maglia delle incompatibilità che investono il magistrato onorario che eserciti anche la professione di avvocato, inibendo la trattazione delle pratiche presso lo stesso ufficio e nel circondario di tribunale anche agli associati di studio, ai loro familiari – coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo -, conviventi etc., creando non poco scompiglio alla già tanto martoriata professione forense che deve intervenire anche sulla dislocazione geografica del proprio ufficio.
Quello che, però, maggiormente colpisce in tale cornice di incompatibilità è l’emersione di un magistrato onorario “avvocato” che non sia ritenuto capace di essere “terzo ed imparziale” nell’esercizio della sua funzione.

LA IBRIDA FIGURA DEL GOP.
La riforma Orlando ha radicalmente ridisegnato l’ufficio del giudice di pace,con la previsione dell’unica figura del GOP, il Giudice onorario di Pace, che accorpa anche le diverse funzioni del Giudice di Pace e del Giudice Onorario di Tribunale e ne prevede l’impiego in una triplice destinazione (art.9): a) nell’ufficio per il processo; b)nel tribunale, come assegnatario della trattazione di procedimenti civili e penali monocratici e collegiali; c) nell’ufficio del giudice di pace.
Il GOP nell’ufficio per il processo.
La riforma prevede l’assegnazione d’obbligo del GOP per i primi due anni dal conferimento dell’incarico all’Ufficio per il processo, con svolgimento esclusivo dei compiti ed attività allo stesso inerenti, nonché il divieto per i giudici assegnati all’ufficio per il processo di esercitare la giurisdizione civile e penale presso l’ufficio del Giudice di pace.
Nel decreto legislativo 13.07.2017 n.116 il GOP più che essere assegnato all’ufficio per il processo come struttura a servizio dell’intero tribunale, è posto a servizio del singolo giudice professionista, coadiuvandolo, e su direttiva di questi compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionista, concretizzantesi nello studio dei fascicoli, nell’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti, con possibilità di assistere alla camera di consiglio.
La delega di attività del giudice professionista al GOP, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, incontra il limite della “non particolare complessità” e può inerire anche all’adozione di provvedimenti definitivi, con un’elencazione molto dettagliata contenuta nell’art. 10 comma 12, che spazia dalla volontaria giurisdizione al contenzioso ordinario.
In particolare al GOP nell’ufficio per il processo può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitivi nelle seguenti materie:
a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;
b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;
d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;
f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.
La possibilità di assistere ad un allungamento dei tempi della giustizia piuttosto che ad una abbreviazione degli stessi è concreto e reale laddove si affida la valutazione in capo al GOP, nonostante le direttive ricevute, di non poter provvedere per la specificità del caso concreto e di conseguenza le attività ritornano nelle mani del giudice professionista.

I LIMITI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE.
Il GOP nel tribunale, come assegnatario della trattazione di procedimenti civili e penali monocratici e collegiali.
Decorsi i primi due anni dall’inserimento nell’ufficio per il processo, le modalità di impiego del GOP sono duplici ed alternative: può rimanere nell’ufficio per il processo, dove può essere anche assegnatario di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale e comporre i collegi civili e penali; in alternativa, può esercitare la giurisdizione civile e penale presso l’ufficio del giudice di pace.
Tuttavia, la destinazione del GOP nell’ufficio per il processo alla trattazione dei procedimenti civili e penali è sottoposta a “condizioni molto stringenti e per situazioni straordinarie e contingenti” (art. 11) ed incontra la preclusione della trattazione di tutta una serie di procedimenti specificamente elencati (art.11, comma 6).
In particolare, per il settore civile non vengono assegnati:
1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell’articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;
2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;
4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare;
5) i procedimenti in materia di famiglia.
Analoghe restrizioni si rinvengono per l’utilizzazione del GOP nei collegi civili e penali (art.13), vincolata esclusivamente ai procedimenti pendenti e solo fino alla definizione degli stessi e sfugge, in ogni caso, per il settore civile, la materia fallimentare e le sezioni specializzate e, per il settore penale, i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati dall’art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p.

IL GOP PRESSO IL GIUDICE DI PACE
Le nuove competenze nel settore civile.
La riforma Orlando, sulla scorta della Legge delega n. 57/2016, ha ampliato la competenza del Giudice di Pace, prevedendo l’innalzamento del valore di cognizione, nonché l’attribuzione di ulteriori materie vicino a quelle già mantenute, per i procedimenti introdotti a decorrere dal 30 ottobre 2021, “cioè da quando i nuovi giudici onorari immessi secondo le disposizioni del presente decreto avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all’interno dell’ufficio per il processo”, eccezion fatta per alcuni procedimenti la cui entrata in vigore scatta il 31 ottobre 2025.
Questa la nuova prospettazione delle sue attribuzioni:
1. estensione per valore da euro 5.000 ad euro 30.000 della competenza nelle cause relative a beni mobili;
2. estensione per valore da euro 20.000 ad euro 50.000 della competenza nelle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti;
3. estensione da euro 1.100 ad euro 2.500 dei casi di decisione secondo equità;
4. cause relative ad apposizione di termini;
5. cause in materia di condominio negli edifici;
6. procedimenti di espropriazione forzata di cose mobili.
Sono devolute alla competenza del Giudice di Pace le cause in materia di diritti reali e di comunione di ritenuta minore complessità, e segnatamente le seguenti:
1. cause nelle materie (distanze) di cui al libro terzo, titolo II, capo II, sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;
2. cause relative alle materie (luci e vedute) di cui al libro terzo, titolo II, capo II, sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;
3. cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;
4. cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, capo III, sezione I del codice civile;
5. cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, capo III, sezione II del codice civile;
6. cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;
7. cause in materia di usufrutto, uso e abitazione di cui al libro terzo, titolo V del codice civile;
8. cause in materia di esercizio delle servitù prediali;
9. cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;
10. cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, capo II, sezione I del codice civile.
Al Giudice di Pace competono anche le cause in materia di diritti reali e di
comunioni che non superino il valore di euro 30.000, e segnatamente le
seguenti:
1. cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;
2. cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, capo II, sezione II del codice civile;
3. cause in materia di accessione;
4. cause di cui agli articoli 948 (azione di rivendicazione) e 949 (azione negatoria) del codice civile;
5. cause di regolamento di confini;
6. cause in materia di superficie;
7. cause in materia di costituzione, acquisto ed estinzione delle servitù prediali, nonché di accertamento della servitù di cui all’articolo 1079 del codice civile;
8. cause di impugnazione della divisione che ha per oggetto beni immobili di cui all’articolo 1113 del codice civile;
9. cause di scioglimento di comunione su beni immobili.
La competenza del Giudice di Pace si estende anche ai seguenti procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione:
1. procedimento per la fissazione di termini di cui all’articolo 749 del codice di procedura civile;
2. procedimenti relativi a rimozione dei sigilli, opposizione ed inventario di cui agli articoli 763, 764, 765 e 769 del codice di procedura civile;
3. provvedimenti che dispongono la proroga per la redazione dell’inventario delI’eredità accettata con beneficio di inventario, di cui all’art. 485 del codice civile;
4. nomina del curatore ereditario di cui agli articoli 528, 529 e 520 del codice civile;
5. procedimenti per la fissazione di termine per la presentazione del testamento olografo e la cancellazione di periodi o frasi di carattere non patrimoniale, nonché per l’apertura e pubblicazione del testamento segreto, di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile;
6. procedimenti per la nomina della persona cui affidare i documenti dopo la divisione ereditaria, di cui all’articolo 736 del codice civile;
7. procedimenti per l’autorizzazione a vendere cose deperibili o di dispendiosa custodia, di cui all’articolo 1211 del codice civile;
8. procedimenti per la determinazione del locale idoneo al deposito della cosa venduta e delle cose mobili diverse dal danaro e dai titoli di credito, di cui all’articolo 1514 del codice civile;
9. procedimento di nomina del commissario per la vendita della cosa per conto e a spese del compratore, di cui all’articolo 1515 del codice civile;
10. procedimento per l’autorizzazione all’apertura forzata della cassetta di sicurezza, di cui all’art. 1841 del codice civile;
11. procedimenti volti ad ottenere i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune, di cui all’articolo 1105, terzo comma, del codice civile, nonché di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni relativi alla comunione, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;
12. procedimenti per la riabilitazione del debitore protestato, di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Risultano, infine, devoluti al Giudice di Pace, gli affari tavolari inerenti a:
1. contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto il trasferimento, anche non immediato, della proprietà di un immobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali è concesso un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da ipoteca sull’immobile trasferito;
2. ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico.
E’ previsto, inoltre il completamento e l’applicazione delle procedure del processo civile telematico anche per il Giudice di pace per tutti i procedimenti civili, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata con introduzione a decorrere dal 31 ottobre 2021.

ADEGUATA RISPOSTA ALLA DOMANDA DI GIUSTIZIA DEL CITTADINO?
L’esame complessivo della riforma Orlando non sembra dare esaustive e rapide risposte alle esigenze di giustizia del cittadino.
Nel mentre la riforma entrerà in vigore (31-10-2021), continueranno ad attardarsi i tempi del processo ed i provvedimenti decisori degli stessi, favorendo ancora più visibilmente l’aumento dell’arretrato, proprio per le attuali carenze organiche di magistrati e personale di cancelleria.
Piuttosto che aumentare le risorse finanziarie del settore giustizia, incrementare il numero dei magistrati professionisti e del personale delle cancellerie, i governi, nel corso del tempo, hanno pensato bene di operare tagli sempre più crescenti delle spese della giustizia e attingere in misura sempre maggiore alla manovalanza dei magistrati onorari.
Il Giudice di Pace, che in rispondenza della legge istitutiva, proprio per la sua natura di giudice al quale era affidata la trattazione di procedimenti di minor valore, riusciva pienamente a rispondere alla domanda di giustizia dei cittadini, è finito con l’entrare anch’esso in affanno per la miope politica economico-finanziaria dei governi che si sono avvicendati.
Per far fronte alle crescenti carenze ed allo smaltimento dell’arretrato dei tribunali, il legislatore, non potendo o volendo incrementare le risorse economiche, ha permesso che si attingesse dal personale di cancelleria degli uffici del Giudice di Pace, caricandolo poi nel tempo di ulteriori e più gravose competenze.
L’ulteriore e non ultimo colpo all’istituto del Giudice di Pace, il legislatore lo ha dato allorquando in maniera schizofrenica ha ridisegnato la mappatura geografica del Giudice di Pace, con la soppressione di numerose sedi, salvo che i Comuni degli uffici di Giudici di Pace soppressi abbiano deciso di farsi carico delle relative spese amministrative di gestione ed esclusivamente con propri dipendenti.

LE CONSEGUENZE RIFLESSE SULL’AVVOCATURA.
Il tentativo messo in atto in più occasioni dal legislatore di procedere ad una riforma organica della giustizia e nel contempo del processo civile e del processo penale ha generato normative frastagliate, discutibili, confusionarie e di non facile attuazione sul piano concreto, se non anche “obbrobri” poi abrogati a distanza di anni.
I tagli sempre più crescenti delle risorse finanziarie al settore giustizia hanno comportato sul piano operativo la disfunzione delle cancellerie degli uffici giudiziari, a volte manchevoli anche di apparecchiature elettroniche funzionanti, con un personale ridotto, spesso “in appoggio” anche in altri uffici giudiziari, che ha avuto un carico di gestione delle pratiche sempre più pesante e pressante e che si tramuta inevitabilmente in un ritardo nell’evasione delle stesse.
Le dirette conseguenze di tali disfunzioni si sono riversate sull’Avvocato, il quale spesso e volentieri svolge compiti propri del personale delle cancellerie, come il prelievo di faldoni per il controllo dei fascicoli ed il suo riposizionamento, il portarsi presso altre cancellerie per fotocopiare verbali di causa e documenti, senza contare la non precisa e puntuale evasione delle richieste formulate che lo costringe a ritornare più volte presso gli uffici giudiziari.
La carenza di magistrati professionali e onorari, insufficienti nel numero dei posti necessari per far fronte adeguatamente alla domanda di giustizia, ha generato un arretrato di contenzioso considerevole ed un allungamento dei tempi dei processi nuovi, con udienze che si distanziano di parecchi mesi e certe volte pure di anni, situazioni che si riflettono sull’Avvocatura, che vede allontanarsi sempre più la definizione di essi.
La riforma Orlando ha dato il colpo di grazia anche agli avvocati, già sofferenti per il calo dell’attività professionale conseguente all’aumento delle spese di giustizia.
Si omettono le problematiche connesse all’avvocato che svolga anche le funzioni di Giudice onorario di Pace, già precedentemente illustrate, l’Avvocatura ormai è da mesi che ha dovuto incrociare le braccia per i continui e ripetuti stati di agitazioni, sacrosante, da parte dei magistrati onorari del Giudice di Pace, con astensioni dalle udienze.
E’ la palese sconfitta dei diritti del cittadino e della professione forense, una vergogna di cui il legislatore non è capace di prendere coscienza!

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