Giustizia e Covid 19. DL 11 dell’8/3/2020

9 Marzo, 2020 | Autore : |

Dopo ore di spasmodica attesa è pubblicato in GU il DL 11 dell’8/3/2020, destinato a regolare l’attività giudiziaria in questa prima fase dell’emergenza Covid 19.

All’articolo 1 numero 1 statuito il rinvio d’ufficio di tutte le udienze civili e penali, dal 9 al 22 marzo, a data successiva al 22 marzo, ad eccezione dei seguenti casi:

  1. udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità; 
  2. ai minori stranieri non accompagnati;
  3. ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
  4. nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
  5. nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
  6. nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
  7. nei procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  8. nei procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
  9. nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  10. nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
  11. nei procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
  12. udienze di convalida dell’arresto o del fermo;
  13. udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale;
  14. udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
  15. udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  16. udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
  17. udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
  18. udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
  19. udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Al numero 2, statuita la sospensione della decorrenza dei termini per il compimento di qualsiasi atto riguardante le cause ove è statuito il rinvio d’ufficio, con le stesse eccezioni riguardanti i casi sopra descritti.

Questo punto del decreto spicca per la pessima tecnica redazionale.

Il tenore letterale della norma lascia aperta la porta ad una lettura che limiti l’applicazione della sospensione solo a quei processi per i quali è prevista la celebrazione di un’udienza fra il 9 ed il 22 marzo 2020.

E’ evidente che detta lettura, in effetti ben supportata dal dato letterale, vanificherebbe in una consistente parte la ratio alla base del decreto, ovvero mettere la sordina al volume più elevato possibile di attività giudiziaria al fine di supportare le azioni di contenimento dell’espansione dell’epidemia.

Nelle prime ore di applicazione concreta, dalla lettura delle disposizioni dei dirigenti degli uffici giudiziari, sta prevalendo l’interpretazione più estensiva della norma con l’applicazione della sospensione a tutti i processi, indipendentemente dal fatto se per essi sia o no prevista la celebrazione di un’udienza fra il 9 ed il 22 marzo 2020.

Rimane, inoltre, aperta la problematica del calcolo dei termini a ritroso, fattispecie in merito alla quale il decreto nulla prevede.

Sono annunciati, nelle prossime ore, atti di interpretazione autentica ministeriale tendenti a chiarire detti aspetti controversi.

Al numero 3 si precisa che nei casi di procedimenti ove v’è il rinvio d’ufficio disposto al numero 1:  nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5 -bis , e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lettera g) , e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto), nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell’udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020.

Il numero 4 estende l’applicabilità delle sospensioni e dei rinvii disposti per civile e penale anche alle commissioni tributarie ed alla magistratura militare.

L’articolo 2 va a disciplinare il periodo intercorrente fra il 23 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

Si nota subito, in questa norma, l’attribuzione di un ruolo centrale, nella gestione di detta fase, ai capi degli uffici giudiziari, finalizzatori di una filiera decisionale “all’italiana” (i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020), assolutamente complessa ed inadeguata in tempi ordinari, drammaticamente esiziale in tempi d’emergenza. Scaglionamenti degli orari delle udienze, possibile rinvii a data successiva al 31  maggio, possibilità di limitare gli accessi ai servizi e mera facoltà di gestire le udienze in teleconferenza. Detta disciplina porterà ad un’ulteriore frammentazione nelle modalità operative riscontrabili presso i vari uffici giudiziari, con inevitabile dilatazione dei margini di incertezza per operatori ed utenti. In tempi emergenziali sarebbe stato più coerente dilatare i poteri dell’autorità sanitaria, semplificando la filiera decisionale e spingere al massimo sulla gestione in remoto delle udienze e dei servizi rendendo detta modalità standard obbligatorio, consentendo così la celebrazione, almeno nel civile, di circa il 95% delle udienze in totale sicurezza, oltre che l’evasione della totalità dei servizi di cancelleria. Fanno eccezione alla norma che conferisce la facoltà di rinvio a data successiva al 31 maggio i 19 casi elencati nel commento all’articolo 1. Prevista per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui all’articolo 2 comma 2, che precludano la presentazione della domanda giudiziale,  la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

Il numero 6 dell’articolo 2 statuisce, sino al 31 maggio 2020, l’obbligo di deposito telematico anche per gli atti di costituzione in giudizio, oltre che l’obbligo di pagamento telematico di contributo unificato ed anticipazione forfettaria (marca da 27).

Al numero 7 e 8 prevista la partecipazione alle udienze in videoconferenza, ove possibile, dei soggetti detenuti, sino al 31 maggio 2020.

Il numero 9 prevede che, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza possa sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

Il numero 10 rinvia le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione alla prima domenica e lunedì successivi di ottobre.

Il numero 11 estende le statuizioni dell’articolo 2 a commissioni tributarie e giustizia militare.

L’articolo 3 applica la sospensione feriale ai processi amministrativi e statuisce il rinvio d’ufficio di tutte le udienze fissate dal 9 al 22 marzo 2020. Prevista la delibazione monocratica, a domanda di parte, delle istanze cautelari promosse o pendenti sino al 22 marzo e la successiva trattazione collegiale con udienza fissata in data successiva al 22 marzo 2020.

Il numero 2 conferisce, ai capi degli uffici giudiziari amministrativi, potere pressocché speculare a quello conferito ai capi degli uffici giudiziari ordinari con le peculiarità descritte a seguire rispetto a quanto statuito per civile e penale: 

  • previsto il limite, non perentorio (quindi canzonatorio) del 31 dicembre 2020 per gli eventuali rinvii a data successiva al 31 maggio 2020.
  • Il numero 4 dell’articolo 3 statuisce che fino al 31 maggio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Siamo di fronte al primo caso di presenza figurativa dell’avvocato in udienza?!
  • Il numero 5 prevede che nel caso in cui sia stata chiesta la discussione ai sensi del comma 4, i presidenti di cui al comma 2, possono, in ragione motivata della situazione concreta di emergenza sanitaria, procedere alla celebrazione dell’udienza con la partecipazione in remoto degli avvocati.
  • Sospeso, fino al 31 maggio 2020, l’irragionevole onere, posto a carico degli avvocati, di deposito cartaceo ex art. 7 comma 4 di copia del ricorso e delle difese. Si inserisce, nel contempo, la possibilità di inoltro postale che potrebbe avere valenza dal primo giugno 2020, ove mantenuta in sede di conversione del DL

L’articolo 4 introduce misure speculari per la giurisdizione contabile, con la differenziazione della sospensione dei termini sino al 31 maggio 2020 e rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020.

Nel complesso siamo di fronte ad un articolato normativo che appare conferire eccessivo potere ad organi non tecnici (i capi degli uffici giudiziari) nella gestione di un’emergenza che ha inopinabili esigenze di “lettura tecnica”, trattandosi di un’emergenza sanitaria.

La filiera decisionale appare eccessivamente complessa per la gestione di una fase emergenziale e forse sarebbe occorso maggiore coraggio nel semplificarla, concentrandola in capo alle autorità che hanno la maggiore cognizione scientifica in termini di lettura dell’evoluzione del fenomeno epidemiologico (le autorità sanitarie regionali ed il Ministero della Salute) o quantomeno attribuendo valore vincolante ai pareri emessi dalle stesse.

Chiaro il tentativo, troppo timido per la verità, di spingere sulla via della telematizzazione delle udienze e di varie fasi dei processi ancora scandite da una gestione “cartacea” e legate all’accesso fisico presso gli uffici. Questa fase emergenziale poteva essere l’occasione per rompere definitivamente gli indugi e dare una spallata decisiva verso un ulteriore efficientamento delle attività non ancora integrate nel complessivo processo di digitalizzazione. Ennesima occasione persa, unitamente a quella di ridisegnare, almeno in questo frangente eccezionale, il baricentro gestionale degli uffici, ancora troppo centrato sui giudici, che dovrebbero esercitare la giurisdizione, non certo occuparsi dell’organizzazione degli uffici, che è tutt’altro lavoro.

Avv. Giuseppe Fera

Presidente Nazionale NAD

Delegato Cassa Forense 2019/2022

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