GESTIONE SEPARATA INPS E AVVOCATI; PRESCRIZIONE dell’Avv. Luca Tortora del Foro di Napoli

24 Marzo, 2019 | Autore : |

La c.d. “Operazione Poseidone” posta in essere dall’Inps nell’ambito della propria attività di lotta all’elusione contributiva ha generato numerose problematiche non solo per gli avvocati ma anche per tutti quei professionisti che debbono essere iscritti ad un albo professionale o ad un elenco per poter svolgere la propria professione.
Per meglio comprendere i termini della questione è fondamentale richiamare la normativa esistente con riferimento anche alla legge professionale degli avvocati.
L’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995 stabilisce che “a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso un’apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’art. 49 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e ss.mm..ii., nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 lettera a), dell’art. 49 del medesimo T.U. e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’art. 36 della legge 11 giugno 1971 n. 426. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
L’art. 18 comma 12 del D.L. 98/11 convertito con legge n. 111/2011, nell’effettuare l’interpretazione autentica della citata disposizione, ha stabilito che “l’art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del d.lgs. 10 febbraio 1996 n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995”.
L’art. 21 della legge professionale (legge n. 247/2012) ed il relativo regolamento attuativo, nel disciplinare l’esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense, al comma 8, ha invece stabilito che l’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; il successivo comma 10 specifica che non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Così delineato il quadro normativo di riferimento, la casistica relativa agli avvisi di accertamento INPS gestione separata, per quanto concerne gli avvocati, potrebbe riguardare sia avvocati iscritti (obbligatoriamente o volontariamente) a Cassa Forense, ovvero professionisti non iscritti alla Cassa (non obbligatoria prima dell’entrata in vigore della legge n. 247/2012), i quali, tuttavia, abbiano regolarmente adempiuto all’obbligo di invio del Modello 5 e al pagamento della contribuzione integrativa obbligatoria, ma non a quella soggettiva, poiché esonerati in base al reddito.
La questione assai delicata per gli avvocati riguarda quindi proprio il versamento del contributo integrativo ma non quello soggettivo.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12.12.2018 n. 32167 che ripercorrendo il quadro normativo ha affermato: “In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l’obbligo (L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Per tale ragione non è corretto adottare, nella ricerca della soluzione della questione, una logica limitata ad un mero riparto di competenze tra Gestione separata e cassa professionale con la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele, improntato a precisi obblighi derivanti dalla Costituzione, per effetto dell’attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati. Va, infatti, rimarcato che il principio di autonomia riconosciuto alle Casse professionali dal D.Lgs. 509 del 1994, realizza, nel rispetto della natura pluralista dell’intero sistema previdenziale, il diverso scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell’assicurazione obbligatoria, all’interno dello spazio assegnato loro dalla legge (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12), senza il concorso finanziario da parte dello Stato ……Sulle premesse sin qui esposte va esaminato il disposto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del 2011, che, esplicitando l’intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che la L. n. 335 del 1995, citato art. 2, comma 26, va inteso nel senso che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11 . La congiunzione “ovvero” può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l’iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l’iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali.. Dal punto di vista astratto, è possibile, poi, intendere il “versamento contributivo”, come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacche viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo (che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse). Quest’ultimo versamento in quanto “sterile”, perchè non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato”.
La Cassazione, quindi, ha ritenuto il versamento del contributo integrativo non sufficiente per esonerare l’avvocato dall’iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata dell’Inps perché non creerebbe una posizione previdenziale da riconoscere a tutti i lavoratori autonomi in forza del principio di universalizzazione della copertura assicurativa.
In realtà il contributo integrativo, è stato definito come contributo previdenziale a tutti gli effetti dal Ministero delle Finanze, con risoluzione n. 109 del 11 luglio 1996, attualmente ancora vigente.
Ovviamente soprattutto dopo l’entrata in vigore della Legge Professionale sembra evidente che la gestione separata non possa essere applicata all’esercente in maniera abituale ed esclusiva l’attività professionale di avvocato, in quanto trattasi di soggetto iscritto ad apposito albo professionale, la cui attività è soggetta al versamento del contributo previdenziale obbligatorio alla Cassa Forense quale cassa di riferimento, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 576/80.
I soggetti già iscritti a Cassa Forense, arbitrariamente inseriti d’ufficio dall’INPS nella gestione separata, ne è evidente l’illegittimità della doppia iscrizione previdenziale e della conseguente doppia imposizione (cfr. ex multis Cassazione SS.UU. n. 34240/2010).
Vi voglio, però, segnalare un sentenza del Tribunale di Brindisi – sezione lavoro sentenza del 24 aprile 2018 ——che seguendo lo stesso ragionamento della Suprema Corte giunge alla conclusione opposta: “ Deve ritenersi pacifico che l’attività svolta dalla parte ricorrente e produttiva di reddito è quella di avvocato, attività che richiede l’iscrizione nell’apposito albo professionale. La stessa risulta inserita nell’ambito di operatività del sistema previdenziale che fa capo alla Cassa Forense, e dunque assoggettata alle regole contributive di tale ente. Risulta altresì pacifico che il ricorrente ha versato regolarmente alla Cassa il contributo integrativo. Ne consegue che, nel caso di specie non ricorre alcuno dei presupposti tassativi previsti ai fini dell’iscrizione presso la Gestione Separata e, quindi, insuscettibili di interpretazione estensiva o applicazione analogica elencati dall’art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011 cit., in quanto non risulta integrata né la prima ipotesi (attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali), essendo l’esercizio dell’attività di avvocato certamente subordinato all’iscrizione all’albo professionale, né tantomeno la seconda (attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11), avendo la Cassa Forense imposto il versamento del contributo integrativo.E’ indubbio che i redditi percepiti dalla parte ricorrente nel 2010 non erano assoggettati a contribuzione di tipo pensionistico, ma lo è anche il fatto che a ciò consegue la preclusione per la parte ricorrente della possibilità di poter godere un giorno di un trattamento previdenziale e, comunque, si tratta di una precisa scelta legislativa nell’ambito del sistema previdenziale competente, né tantomeno può essere disattesa di fatto con assoggettamento alla contribuzione verso la Gestione Separata.La soluzione appare, peraltro, coerente con la ratio di quest’ultima, pacificamente costituita dall’intento di eliminare ambiti lavorativi che fossero completamente privi di copertura previdenziale. All’inoperatività in concreto del sistema previdenziale che fa capo alla Cassa Forense, infatti, corrisponde comunque la titolarità in capo alla parte ricorrente di una posizione assicurativa che impedisce di ravvisare nei suoi confronti detta situazione di mancanza completa di tutela previdenziale. Tale interpretazione è coerente con il disposto dell’art. 21, comma 10, L. n. 247 del 2012 (certamente non applicabile alla fattispecie, ratione temporis, ma utilizzabile come riscontro di coerenza della tesi sostenuta dalla parte ricorrente), secondo cui “non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense”. E l’INPS che obbliga l’avvocato al versamento di contributi previdenziali alla Gestione Separata come nella fattispecie in esame, si pone in contrasto con tale disposizione”.
Sicuramente condivisibile è quanto previsto dalla sentenza della Cassazione n. 27950/2018 dove si indica come dies a quo del termine prescrizionale quello del giorno i cui i contributi devono essere versati e non quello della data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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