Commentario, breve, a caldo, dello schema di DDL di riforma del cpc. Sottotitolo: SINE PECUNIA NE CANTANTUR MISSAE – di Claudia Testa e Giuseppe Fera

8 Dicembre, 2019 | Autore : |

Di fronte all’ennesima  – possibile – riforma del nostro bistrattato codice di procedura civile, per chiunque si occupi – per sua sventura – della materia, lo sconforto non può non essere la prima reazione.

Due sono i punti dell’articolato che, più di tutti, sono illuminanti per comprenderne la portata effettiva e la probabilità – nulla – che il testo ha di raggiungere gli obiettivi prefissati.

La prima  la ritroviamo nella relazione illustrativa e dovrebbe costituire la ragione  fondante la scelta di intervenire nuovamente sul cpc : “la stretta connessione fra la competitività del Paese, come percepita dagli investitori internazionali, e i tempi della giustizia civile rende infatti non più procrastinabile un intervento sul rito civile che possa renderlo più snello e celere al tempo stesso”. Non una parola sui diritti dei cittadini e delle imprese italiane ad avere sentenze in tempi ragionevoli, non una parola sulla qualità delle pronunce e sulla credibilità di uno Stato nei confronti della propria gente. Lo facciamo per “gli investitori stranieri”. E’ ovvio che l’efficienza della giustizia è fondamentale per stimolare investimenti dall’estero ma davvero può essere l’unica ragione richiamata in una relazione illustrativa di una riforma che viene spacciata come quasi epocale?

La seconda è contenuta dall’articolo di chiusura che parla, more solito, di riforma a costo zero con ciò dimostrando, una volta ancora, l’assoluta inconsapevolezza di chi ci governa (ma, a questo punto, anche di chi li consiglia) circa i veri mali della giustizia civile italiana. Che non stanno nel rito. Non più. Da almeno 20 anni, forse.  Sicuramente da almeno 13 anni.

Al di là delle slides e delle dichiarazioni incommentabili del Ministro Bonafede, il contenuto del progetto di riforma , in linea con l’obiettivo di razionalizzazione perseguito da Via Arenula, costruisce il proprio impianto intorno all’idea di un unico rito di cognizione, oltre a quello del lavoro. Il processo sommario dell’art. 702 bis cpc finisce, dunque, in archivio, ma il suo impianto lo si ritrova, in qualche modo, nel nuovo schema del processo di cognizione, a partire dall’atto introduttivo: il ricorso.

Se, dal punto di vista teorico, la scelta del ricorso è comprensibile, all’atto pratico, chiunque di noi sa bene cosa aspettarsi sui tempi di fissazione dell’udienza da parte del Magistrato di turno. Con buona pace dei termini indicati dalla norma. Su un unico elemento del processo l’avvocato fino ad oggi poteva incidere o, almeno, si illudeva di poterlo fare. La data della prima udienza fissata in citazione (salvi poi i rinvii a cui ormai siamo abituati). Ora anche questa illusione è destinata a sfumare definitivamente.

Quello ipotizzato dal Ministro Bonafede è un processo rigido, fatto di preclusioni che ingessano il giudizio ma poco o nulla apportano in termini di efficienza e speditezza.

Non abbiamo bisogno di un processo più rigido, più ingessato, ma più fluido. In questo senso la riforma del 2006, aveva già svolto un buon lavoro. Sarebbe stato opportuno, al limite, lavorare ulteriormente in quella direzione. Ma solo ai fini di una maggiore semplificazione, non certo perché ciò possa favorire significativamente un miglioramento dei tempi processuali che, come già detto, sono legati  a disfunzioni che poco o nulla hanno a che vedere con lo schema processuale.

Si potrebbe salutare con favore l’eliminazione dell’inutile udienza di precisazione delle conclusioni se già non fossimo consapevoli del fatto che tornerà presto, più o meno mascherata da udienza di discussione.

Quanto alle novità su mediazione e negoziazione, il fallimento del modello di ADR oggi vigente nel nostro Paese è certificato dai numeri. Si tratta di dati così mortificanti che, a voler essere coerenti, avrebbero forse dovuto portare ad una abolizione completa dell’obbligatorietà dell’istituto. La riforma, invece, elimina il ricorso obbligatorio in materia di responsabilità sanitaria, contratti finanziari, bancari e assicurativi, introducendolo in materia di mandato e mediazione, prima escluse dall’obbligo.

L’aspetto più interessante del progetto di riforma è certamente quello legato alla previsione della c.d. “istruttoria stragiudiziale”  che Bonafede descrive in questo modo “cerchiamo di dare agli avvocati la possibilità di iniziare un’attività istruttoria perché se io la penso in un modo e l’altro avvocato la pensa in un altro modo, forse, se decidiamo, nel contraddittorio delle parti quello che sarà poi il testimone e lo ascoltiamo prima, abbiamo la possibilità , una volta sentito il testimone, di capire, per esempio, chi vincerà e chi perderà la causa e quindi abbiamo maggiore possibilità di raggiungere un accordo prima”.

Obiettivamente si tratta di una novità non di poco conto, che incide significativamente sulla nostra tradizione giuridica. Al di là della spiegazione tecnica del Ministro, di livello francamente sconfortante, sarà interessante capire come verrà declinata in concreto la previsione, sia sotto il profilo delle modalità di audizione dei testimoni, sia per quanto riguarda le eventuali dichiarazioni confessorie rese dalla parte.  Credo che la maggior parte dei Colleghi non veda con favore la previsione ma la possibilità di una istruttoria in sede di negoziazione potrebbe davvero, forse, incidere favorevolmente sull’efficacia dell’istituto in parola. Maggiori perplessità suscita l’utilizzabilità degli atti istruttori, raccolti in quella sede, nel successivo giudizio che se da una parte potrebbe alleggerire l’attività istruttoria processuale, dall’altra rischia di svilire il ruolo del giudicante nell’attività di guida nella formazione della prova. Va detto per onestà intellettuale che non sono rari i casi in cui  – al di fuori di ogni previsione – anche oggi il Giudice autorizza i difensori ad escutere i testi fuori dall’aula abdicando al proprio ruolo di direzione in ragione di carichi di ruolo insostenibili.

Se non tutto è da buttare (si veda anche l’eliminazione del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al GDP, l’abrogazione dell’art. 348 bis in materia di inammissibilità dell’appello e altre disposizioni di contorno), ciò che non va è l’idea di fondo sottesa alla riforma che non possiamo in alcun modo tollerare venga spacciata per condivisa dalla classe forense. La malsana idea che rammendando qua e là l’abito del processo lo si migliori, non può trovare il nostro appoggio.

L’affannosa ricerca di speditezza, di concentrazione, di semplificazione, si ottengono incidendo, pesantemente, sulla struttura organizzativa della macchina giudiziaria. Sui magistrati e sui funzionari. Sui Presidenti dei Tribunali che, troppo spesso, invece che soggetti con spiccate doti organizzative e manageriali sono Magistrati a fine carriera, stanchi e privi di motivazione, non in grado di incidere sull’organizzazione e sulla resa dei propri uffici.

Ma questo richiederebbe tempo, risorse, capacità. Più semplice allora tentare di rifarsi il trucco per coprire i difetti. Difetti che però restano, intatti. E che finiranno per affossare ogni tentativo di riforma, qualunque sia il suo contenuto.

Ci chiediamo, davvero, a cosa servano tavoli che vedono la presenza, a questo punto imbarazzante, di  Aiga, Camere Civili, OCF e CNF, tutti al tavolo con il Ministro, se non a fare bella mostra di sé e inutili passerelle. Perché delle due l’una. O il Ministro, di quel che si concorda ai tavoli, alla fine se ne infischia bellamente o chi ci rappresenta in quelle sedi è del tutto inadeguato a far comprendere le reali esigenze del sistema giustizia.

Il solo fatto che venga imposto il silenzio  – ai rappresentanti nei confronti dei rappresentati –  sul contenuto delle proposte sul tavolo – e che questo silenzio venga rispettato fino all’ultimo, nonostante la strada tracciata da Via Arenula non sia certamente quella auspicata dai Colleghi che vi onorate di rappresentare, vi squalifica.

Neppure Camere Civili, unica voce critica che si è levata nel corso dei mesi, ha però ritenuto di abbandonare il tavolo. Di ribaltare il tavolo, cui era seduta senza che, tuttavia, le venisse dato ascolto.

Ebbene, lo abbiamo già detto più volte. E’ ora di ribaltarli quei tavoli. Che ormai servono unicamente per solleticare l’ego di alcuni. Disertiamo i tavoli, i convegni, le audizioni. Riuniamoci in Congresso, proclamiamo un’astensione vera, al di fuori dei codici di autoregolamentazione, dimostriamo che non siamo un appendice inutile e dannosa per la macchina virtuosa che chiamano processo ma che noi siamo indispensabili per il buon funzionamento della giustizia. Scendiamo in piazza e portiamo in via Arenula una proposta seria, unitaria che davvero ci renda orgogliosi. Avevamo scritto, parlando di altro, che la prescrizione non poteva essere l’ennesima marchetta. Lo stesso vale per il processo civile. Un sussulto di dignità. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo ai cittadini italiani, lo dobbiamo al nostro Paese.

Le novità per il processo di esecuzione.

L’articolo 8 della delega, in tema di pignoramento presso terzi, grava il creditore di un ulteriore adempimento, consistente nella predisposizione e notifica di un avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con onere di deposito dello stesso nel fascicolo dell’esecuzione.

Singolare la sanzione processuale legata all’omessa/o notifica e/o deposito entro la data d’udienza indicata nell’atto di pignoramento: l’inefficacia del pignoramento stesso, con liberazione di debitore e terzo dagli obblighi legati agli effetti del pignoramento a decorrere dalla data indicata in citazione.

Il primo sospetto che si palesa alla lettura di detta norma è: assetto ideale per la tutela di un grande debitore cronico e massivo. In Italia si sa che l’identikit redatto alla ricerca del soggetto in questione riporta sempre sulle tracce del solito noto: la pubblica amministrazione in tutte le sue più vaste ed articolate manifestazioni. Al sospetto fa da contraltare la confessione piena, rinvenibile nella relazione accompagnatoria, dove si scrive a chiare lettere che siamo al cospetto di una norma “on demand”, richiesta dai grandi apparati all’esito di un tavolo al quale hanno partecipato: Ministeri della Giustizia, Economia e Finanze, Banca d’Italia ed Avvocatura dello Stato. I convitati a questo tavolo hanno constatato:”[…] come la difficoltà, per il terzo pignorato di monitorare lo svolgimento della procedura esecutiva e di accertarne l’eventuale estinzione conseguente alla mancata iscrizione a ruolo, ostacola lo svincolo delle somme accantonate e spesso impedisce, anche alle Amministrazioni pubbliche, di disporre di somme a volte ingenti”.

Nella prassi operativa si constata, in effetti, una difficoltà pratica nell’individuare le procedure azionate ed abbandonate, per i motivi che possono essere più vari, dai creditori procedenti, con le conseguenti complicazioni riscontrabili nella procedura di svincolo delle somme accantonate.

Inspiegabile che la soluzione venga individuata addossando un ulteriore onere al creditore, soprattutto se si contestualizza la cosa in un’epoca dove gli strumenti informatici a disposizione potrebbero agevolmente prevedere la predisposizione di modalità che non aggravino inutilmente il procedente, spesso reduce da anni di peripezie giudiziarie affrontate per l’accertamento del suo diritto.

Si potrebbe, ad esempio, prevedere una funzione ad hoc del PCT che attribuisca un seriale unico, su base nazionale, ad ogni singola procedura esecutiva, provocandone un vero e proprio “tracking permanente”.

Con un sistema del genere sarebbe agevole per terzi e debitori, che avessero interesse a vedere riconosciuta l’estinzione degli effetti di un pignoramento, ottenere una certificazione telematica, prodotta in automatico dal sistema e verificabile in remoto, con accesso all’infrastruttura telematica gestita dal Ministero della Giustizia, disponibile, ad esempio, all’indomani dello spirare del termine di iscrizione a ruolo della procedura. Detta infrastruttura dovrebbe, ovviamente, essere alimentata in tempo reale dai vari depositi telematici effettuati dalle parti creditorie, onde coprire il periodo di “buio”, anche molto lungo per alcuni Tribunali, intercorrente fra il lancio del deposito telematico e la sua accettazione in cancelleria.

In conclusione, detta misura, messa così appare solo un’ulteriore pietra d’inciampo seminata sul percorso, sempre più arduo in Italia, che separa il creditore dall’effettiva soddisfazione delle sue ragioni. E nell’interesse di uno dei peggiori debitori: la Repubblica Italiana.

In tema di pignoramento immobiliare, appare condivisibile una scelta che apra nell’esproprio una “finestra sul mercato”. Il debitore potrà fare istanza di procedere alla vendita innanzi a Notaio del bene staggito.

Sull’istanza si apre il contraddittorio fra tutti i soggetti della procedura con acquisizione sulla stessa del consenso dei creditori.

Al G.E. è attribuito il potere sommario di verifica di attendibilità dell’offerente e di congruità dell’offerta oltre che di accogliere l’istanza del debitore anche in caso di opposizione di uno o più creditori, ove valuti che la modalità di vendita proposta dal debitore sia più favorevole, in termini di ricavato, rispetto alla vendita con modalità competitive. In questo caso, il provvedimento del G.E. che autorizza la vendita sarà impugnabile dai creditori.

L’istanza dovrà essere corredata dall’offerta d’acquisto con deposito cauzionale del 10% del prezzo che non potrà essere inferiore a quello di mercato. L’individuazione dei criteri di determinazione del prezzo è rimessa al legislatore delegato.

Previste misure atte a sottrarre detta procedura a possibili abusi dilatori del debitore, prevedendo che la stessa non sia reiterabile e che lo spazio temporale per procedere alla vendita è contingentato in 90 giorni.

Estensione del monocratico

Condivisibile la scelta dettata dall’art. 9 di rivedere, nei casi ove non è prevista la partecipazione obbligatoria del PM, l’attribuzione al collegio di procedure dove la scelta appare ormai anacronistica e ridondante, frutto più di un residuo di riforme parziali del passato, distratte rispetto ad ipotesi di collegialità che appaiono ormai ampiamente superate previste dall’art. 50 bis c.p.c. Tra queste, è auspicabile resti fuori il numero 7), riguardante la “legge Vassalli”, disciplinante i casi di responsabilità civile dei magistrati.

ADR nello scioglimento delle comunioni

L’articolo 10 focalizza l’obiettivo di ampliare le possibilità di gestione stragiudiziale delle vertenze tese allo scioglimento delle comunioni, attraverso l’individuazione di una fase che preceda l’eventuale giudizio da svolgersi quale tentativo di mediazione innanzi a professionista iscritto nell’elenco previsto dall’art. 179 ter disp. Att. c.p.c.

Detta fase viene designata quale integralmente sostitutiva rispetto a quella ad oggi prevista dal D. lgs. 28/2010.

In caso di fallimento di detta fase, il professionista designato predisporrà una relazione complessiva che la parte che voglia, all’indomani dell’infruttuoso tentativo di mediazione, attivare la procedura di scioglimento in sede giudiziaria, dovrà depositare agli atti a pena di inammissibilità della domanda di scioglimento.

Rafforzare le possibilità di gestione stragiudiziale di detta tipologia di contenzioso o comunque prevedere un intervento robusto di figure laiche, benché accreditabili di sufficienti garanzie di terzietà e competenza (professionisti iscritti negli elenchi di cui all’art. 179 ter) appare un obiettivo condivisibile, risultando evidente l’esigenza di oculata allocazione delle non abbondanti risorse ad oggi disponibili per un efficiente esercizio della giurisdizione.

Rafforzamento del telematico

L’articolo 11 prevede un’estensione della modalità di deposito telematico degli atti processuali a tutti gli atti delle parti costituite con difensore innanzi ai Giudici di Pace, ai Tribunali, alle Corti d’Appello ed alla Corte di Cassazione.

Detta soluzione sembra preconizzare, dunque, il superamento del doppio binario (cartaceo/telematico) sussistente ad oggi per una parte delle costituzioni in giudizio.

Corretto il richiamo al principio di conservazione degli atti sancito dall’art. 156 cpc, ove si ribadisce che non si possa dichiarare la nullità di atti del processo, ove gli stessi siano idonei funzionalmente al raggiungimento dello scopo per il quale sono predisposti.

A questo punto, sarebbe stata opportuna la formulazione di un esplicito divieto di richiesta di produzione di “copie di cortesia” cartacee da parte dei magistrati, al fine di non vanificare l’efficientamento portato dal telematico al cospetto di scelte logistiche individuali dettate da un’inadeguata valorizzazione dello strumento informatico quale elemento di velocizzazione ed efficientamento dei processi. Meraviglia la mancata previsione di un adeguato incasellamento dell’attività degli ausiliari del Giudice (CTU) spesso insufficientemente integrati nella piattaforma di gestione del PCT e troppo ascoltati dai Giudici rispetto a richieste di lavorare i documenti in formato cartaceo ed al di fuori della piattaforma di gestione del PCT.

Detta possibilità andrebbe senz’altro limitata ai casi di documenti oggetto di specifiche contestazioni, scaturenti dalla loro morfologia fisica (falsità, contraffazione, alterazione, apocrifia delle sottoscrizioni).

Prevista, inoltre, un’ulteriore “tipizzazione” formale nella predisposizione degli atti ed un indirizzo di semplicità e sinteticità degli scritti provenienti dalle parti e dal giudice.

Estensione della notifica a mezzo pec. Art. 12

Positiva l’implementazione della modalità telematica di pagamento del contributo unificato e l’estensione, fra le possibilità di pagamento, alla piattaforma Pago PA.

Previsto l’obbligo di notifica, da parte dell’avvocato, via pec verso i soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, individuabili in: società, ditte individuali, professionisti iscritti ad albi, pubbliche amministrazioni (art. 16 DL 185/2008 numeri 6, 7 ed 8; articolo 5 numero 1 DL 179/2012), con soppressione della possibilità di notifica cartacea.

Prevista, inoltre, la notifica tramite upload presso la costituenda, a cura del Ministero dello Sviluppo economico, area web riservata prevista dall’art. 359 del Codice della crisi e dell’insolvenza, il cui funzionamento sarà disciplinato da decreto interministeriale entro marzo 2020, in caso di impossibilità di notifica via pec imputabile al destinatario.

Prevista, infine, la possibilità di notifica cartacea solo previa dichiarazione di insussistenza di valido indirizzo pec in capo al destinatario con concorrente impossibilità di procedere via pec alla notifica per circostanze non imputabili allo stesso.

Su detto punto appare necessaria una specificazione che delimiti detta disciplina esclusivamente ove la notifica debba essere eseguita nei confronti di soggetto sottoposto all’obbligo di munirsi di pec. Considerazione a margine: finirà forse la grave anomalia che vede importanti PP.AA. ancora renitenti all’assolvimento di detto obbligo? Esempio eclatante ne sono Inps ed anche Cassa Forense, che ad oggi non hanno, come decine di altre PP.AA., un indirizzo pec iscritto in Reginde, con conseguente impossibilità di notificare efficacemente via pec atti giudiziari a detti ed a numerosissimi altri enti, con inevitabile grave sperpero di tempo e risorse economiche.

Prevista l’implementazione dell’utilizzo di strumenti informatici anche per le notifiche effettuate dagli ufficiali giudiziari. Detta misura, ove ben declinata, potrebbe efficientare enormemente le procedure esecutive, prevedendo anche in detto ambito la notifica degli atti via pec.

L’articolo 13 appare un richiamo a principi da considerarsi già immanenti nel sistema, ove il dovere di leale collaborazione delle parti è costantemente richiamato. Ipotizzata l’introduzione di specifiche sanzioni per l’inottemperanza agli artt. 118 e 210 cpc (renitenza a consentire l’ispezione o all’ordine di esibizione) e la determinazione di un termine non superiore ai 60 giorni per le pubbliche amministrazioni raggiunte da una richiesta di informazioni ex art. 213 cpc. Trattandosi di P.A., ovviamente nessuna sanzione è prevista in caso di renitenza ma solo un onere di motivazione dell’inottemperanza.

L’articolo 14 attribuisce una delega di natura compilativa, conferendo facoltà di riallocare fisicamente le norme del c.p.c. del c.c. e delle leggi speciali interessate dalla riforma, conferendo al contempo il compito di armonizzare i riferimenti del RD 1775/1933 col cpc vigente, rifacendosi lo stesso RD, ad oggi, ancora al cpc del 1865.

Si prevede, inoltre, per la “Legge Pinto”, la rimodulazione dei “rimedi preventivi” di cui all’articolo 1 ter legge 89/2001, espungendo dagli stessi l’esperimento dell’azione nelle forme del 702 bis.

Detti rimedi ulteriori vengono individuati: nell’invito alla negoziazione assistita; nella partecipazione personale della parte alla mediazione (o ad altre Adr introdotte da leggi speciali) anche oltre il primo incontro, anche in casi ove non sia prevista l’obbligatorietà di dette fasi Adr; nella formulazione di istanza di decisione in udienza, all’esito di discussione orale in Corte d’Appello, con precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza.

Si assiste, dunque, all’ulteriore colpo d’ascia assestato al già esile fusto delle Legge 89/2001, sensibilmente ridimensionata sia in termini di quantificazione degli indennizzi economici riconosciuti alle parti sia in termini di complicazione di un’architettura resa sempre più barocca e disseminata di ostacoli meramente formali e destituiti di qualsiasi reale funzionalità procedurale. Per chi conosce le prassi e l’andamento del contenzioso nell’attuale momento storico appaiono platealmente risibili i “rimedi preventivi” disegnati dal delegante. Ricordiamo che l’art. 1 bis numero 2 della “Legge Pinto” individua detti “rimedi preventivi” quali presupposti necessari dell’azione per l’ottenimento dell’equo indennizzo.

Un’ipotesi di riforma con qualche luce e tante ombre, che lascia la netta sensazione di essere disegnata tenendo al centro le esigenze degli apparati e non le evidenti necessità di efficientamento tipiche di un’economia che voglia essere al passo con la contemporaneità e capace di competere sui mercati internazionali.

 

 

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