MOZIONE NAD PER IL GOVERNO UNITARIO DELLA CATEGORIA

27 Maggio, 2018 | Autore : |

XXXIII Congresso Nazionale Forense
Mozione presentata da Nuova Avvocatura Democratica,

delegati Salvatore Lucignano e Giuseppe Scarpa,

denominata “Per il governo unitario, democratico e
plurale dell’Avvocatura”.

 

 

Premesso
1. Che l’art. 39 della legge n. 247/2012 assegna al Congresso Nazionale Forense
il ruolo di massima assise dell’avvocatura italiana, in piena autonomia da ogni
altra componente, ordinistica o associativa;
2. Che ai sensi del comma 3 dell’art. 39 L. n. 247/2012 il Congresso ha la facoltà
di deliberare, in piena autonomia, le proprie norme regolamentari e statutarie,
nonché quella di eleggere l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi
deliberati;
Considerato
1. Che il XXXII Congresso Nazionale non è stato in grado di dare attuazione
all’art. 39 della L. n. 247/2012, né di superare le problematiche rappresentative
e di governo che minano gravemente la credibilità dell’avvocatura e le sue
possibilità di autogovernarsi;
2. Che nel biennio appena trascorso vi sono stati innumerevoli casi di
commistione di ruoli tra il Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo
Unitario, ed è stato palese il ruolo politico assunto dal Consiglio Nazionale, pur
al di fuori delle attribuzioni ad esso assegnate dalla legge;
3. Che dunque, nell’attuale assetto di governance dell’avvocatura, resta da
risolvere il problema principale della commistione e sovrapposizione dei ruoli
tra tutte le sue componenti, che continuano a provocare la frammentazione e la
debolezza della rappresentanza politica dell’avvocatura italiana;
4. Che tale situazione è favorita dalla distinzione, ideata dalla L. n. 247/2012, tra
rappresentanza istituzionale e politica, che non trova alcun fondamento
giuridico o funzionale, e che pertanto occorre superare, restituendo al Governo
Unitario della categoria la piena rappresentanza dell’avvocatura italiana;
5. Che la situazione di grave crisi rappresentativa dell’avvocatura, l’assenza di un
governo unitario, le continue ed arbitrarie posizioni assunte dalle componenti
della categoria, stanno offrendo un formidabile alibi a coloro che intendono
eliminare l’Ordine degli Avvocati in Italia;
6. Che appare pertanto assolutamente necessario reagire a tale situazione
ripensando completamente il governo dell’avvocatura, valorizzando il ruolo del
Congresso Nazionale, oggi gravemente mortificato, e disegnando un Governo
unitario, capace di porsi come sintesi delle istanze dell’intera avvocatura;
7. Che pertanto il presente Statuto del Governo unitario, attesa la natura
Costituente del XXXIII Congresso Nazionale, è parte di un disegno di
autoriforma complessiva della governance della nostra categoria, tale da
renderla idonea a confrontarsi con la politica e la società del nostro paese con
la necessaria autorevolezza, rappresentando con voce unitaria e scevra di
particolarismi le necessità e le proposte dell’intera classe forense;
8. Che appare pertanto evidente la necessità di adeguare le disposizioni della L. n.
247/2012 al disegno di riforma proposto con il presente documento, e che il
compito di promuovere tali mutamenti normativi andrà assunto dall’Organismo
regolato dalle seguenti norme statutarie;
Tutto ciò premesso e considerato
L’avvocatura italiana riunitasi nel XXXIII Congresso Nazionale a Rimini
approva il seguente Statuto, ai sensi dell’art. 39 comma 3 della L. n. 247/2012
Art. 1.
1. Il Congresso si svolge in via ordinaria ogni due anni. E’ prevista la
possibilità di convocare un Congresso straordinario, con apposita deliberazione
dei delegati congressuali, anche con cadenza inferiore, qualora la metà più uno
dei delegati ne faccia richiesta al Presidente dell’ Organismo Unitario
dell’Avvocatura, nelle forme e nei modi previsti da apposito regolamento
congressuale;
2. I delegati al Congresso sono eletti in numero di trecento, su base
circondariale. Possono essere delegati al Congresso tutti gli avvocati che, nel
giorno in cui vengono indette le elezioni nel proprio foro di appartenenza,
risultino iscritti al rispettivo albo degli avvocati. Non possono essere delegati i
Presidenti ed i Consiglieri degli Ordini Circondariali, i Consiglieri Distrettuali
di disciplina, gli appartenenti al Consiglio Nazionale Forense i Consiglieri
delegati alla Cassa Nazionale Forense;
3. Le elezioni dei delegati si tengono in ciascun Foro circondariale, almeno 90
giorni prima dell’inizio del Congresso, con modalità stabilite da apposito
regolamento congressuale.
Art. 2.
1. Le spese per le elezioni dei delegati sono a carico di ciascun Ordine
circondariale, che le sostiene, così come quelle per lo svolgimento del
Congresso, con modalità previste da apposito regolamento congressuale.
2. La partecipazione al Congresso è totalmente gratuita. Il regolamento di cui
al comma precedente può prevedere forme di sostegno economico per i
partecipanti al Congresso.
Art. 3.
1. L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (O.U.A.) è l’organo eletto dal
Congresso a cui è dato, tra gli altri, il compito di dare attuazione ai deliberati
congressuali. Esso rappresenta il governo unitario dell’avvocatura italiana, e ne
riassume le istanze e le necessità.
Per esercitare il suo compito L’O.U.A. assume ogni iniziativa tesa a rafforzare
il ruolo ed il prestigio dell’avvocatura italiana, raccoglie proposte di legge e di
altri atti normativi che riguardino la professione forense e la giurisdizione e ne
elabora di proprie, promuove l’attuazione delle norme tese a garantire un pieno
esercizio dell’accesso alla giustizia da parte dei cittadini, assume tutte le
iniziative tese a rendere effettive le garanzie di un processo giusto, in cui siano
garantiti il contraddittorio e la piena uguaglianza tra le parti, vigila sul rispetto
delle prerogative dell’avvocatura e ne promuove l’autonomia, cura la
pubblicazione e la più ampia diffusione delle proprie iniziative, anche
attraverso l’utilizzo ed il costante aggiornamento di strumenti telematici;
2. L’organismo è composto da 15 membri, incluso il Presidente;
3. Il Presidente dell’O.U.A. ne garantisce l’unitarietà dell’azione e
dell’indirizzo e ne assume la rappresentanza legale e politica;
4. Il Congresso elegge il Presidente dell’Organismo con voto cap
da apposito regolamento congressuale. Detto regolamento, in accordo con la
legge professionale, deve prevedere i meccanismi che garantiscano la
rappresentanza all’interno dell’Organismo del genere meno numeroso.
6. Il regolamento elettorale per l’elezione del Presidente dell’Organismo deve
prevedere la possibilità per ogni delegato di esprimere un solo voto, risultando
eletto Presidente il delegato che abbia riportato il maggior numero di voti;
7. Il Presidente eletto, nel chiedere al Congresso la ratifica delle nomine per i
componenti dell’Organismo, assegna a ciascuno di essi specifiche deleghe,
funzioni, e materie di competenza, inclusi gli incarichi di vicepresidente, di
segretario e di tesoriere dell’Organismo;
8. Il Congresso può revocare la propria fiducia al Presidente dell’Organismo o
a ciascuno dei suoi componenti, in qualsiasi momento, con apposita mozione,
da approvare a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di revoca della
fiducia ad uno dei membri dell’Organismo, il Presidente procede ad una nuova
nomina, secondo le modalità previste dal presente statuto e dall’apposito
regolamento congressuale. In caso di revoca della fiducia nei confronti del
Presidente dell’Organismo, si procede ad una nuova elezione del Presidente e
dell’Organismo, secondo quanto previsto da questo statuto e dall’apposito
regolamento congressuale.
Art. 4.
1. L’Organismo si riunisce in Consiglio almeno una volta al mese, ma può
essere convocato anche con maggiore frequenza, su iniziativa del Presidente o
di un terzo dei suoi membri;
2. Le deliberazioni dell’Organismo sono assunte a maggioranza dei membri
presenti in Consiglio. Nessuna riunione può essere ritenuta valida se non in
presenza del Presidente o dal suo Vicepresidente, da lui delegato a questa
funzione. In caso di parità di voti prevale la mozione o delibera votata dal
Presidente o dal suo facente funzioni.
3. Il Congresso, con modalità stabilite da apposito regolamento, può bocciare
le delibere approvate dall’Organismo. In tal caso, l’Organismo può riproporre
al Congresso la delibera, anche opportunamente modificata, di concerto con il
Congresso, chiedendone nuovamente l’approvazione. In caso di nuova
bocciatura della delibera, l’Organismo è tenuto a rassegnare le proprie
dimissioni ed il Congresso procederà all’elezione di un nuovo Presidente e
dell’Organismo secondo quanto previsto nel presente statuto e nell’apposito
regolamento.
4. Ogni altro aspetto del funzionamento dell’Organismo è stabilito con
apposito regolamento congressuale.
5. Per tutti i componenti dell’Organismo il Congresso dovrà prevedere
un’indennità di funzione, che abbia funzione di integrazione del reddito del
componente dell’Organismo, consentendogli di conciliare l’impegno assunto
con lo svolgimento della professione forense.
6. L’Organismo approva entro il 28 febbraio di ogni anno il bilancio
consuntivo dell’esercizio precedente ed il preventivo di quello in corso.
7. Il Congresso, con apposito regolamento, fissa l’ammontare del contributo
annuale che ciascun avvocato iscritto all’albo è tenuto a versare al proprio
ordine circondariale di appartenenza. Detto contributo è inclusivo delle
necessità finanziarie del Congresso Nazionale e dell’Organismo, secondo
quanto indicato dal bilancio preventivo dello stesso;
8. Nel caso in cui si renda necessario sostituire uno dei componenti
dell’Organismo, il Presidente nomina il delegato che diventa membro
dell’Organismo, sottoponendo la nomina al Congresso secondo le modalità
previste dal presente statuto e dall’apposito regolamento.
Art. 5.
Il presente Statuto può essere modificato unicamente dal Congresso Nazionale,
con delibere approvate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Disposizioni transitorie
1. Al fine di garantire l’immediata l’operatività dell’Organismo, il Congresso
adotta i regolamenti di cui al presente Statuto ovvero, in caso di impossibilità
di approvazione di uno o più regolamenti necessari allo svolgimento delle
elezioni dei delegati congressuali ed al funzionamento dell’Organismo, ne
delega la redazione e l’approvazione all’Organismo stesso.
2. Nel caso di adozione di uno o più regolamenti previsti dal presente Statuto
da parte dell’Organismo, su mandato del Congresso, conferito a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il Congresso avrà l’obbligo di ratificarli,
emendarli o predisporne di diversi che, una volta approvati, saranno
modificabili esclusivamente dal Congresso stesso.

 

Avv. Salvatore Lucignano – Avv. Giuseppe Scarpa

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