Lo afferma la Sentenza resa dal Consiglio di Stato, V Sezione, del 19 maggio 1998, n. 636. Detta sentenza chiarisce come, in caso di annullamento del procedimento elettorale e di rinnovazione dello stesso, la fase del procedimento elettorale relativa alla presentazione della candidature non può avere vita autonoma e resta caducata in caso di annullamento degli atti successivi. Il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza in oggetto non è difficile da comprendere. Il procedimento elettorale, così come tassativamente regolato dalle norme che lo prevedono, deve sempre garantire al massimo il diritto di elettorato attivo e passivo, con riferimento all’attualità del voto.
La pronuncia in oggetto chiarisce in modo incontestabile come la decisione assunta dall’Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso di Rimini sia illegittima, laddove pur avendo annullato le elezioni per l’OCF tenutesi a Napoli, in data 04/11/2016, abbia disposto la loro rinnovazione, con restrizione dell’elettorato passivo ai soli candidati che avevano presentato le candidature entro il 3 novembre 2016. Tale restrizione impedisce che le nuove elezioni, che si svolgeranno lunedì, 12 dicembre 2016, possa tener conto di tutti i mutamenti di scenario intervenuti tra le prime elezioni annullate e quelle che sono state indette e che, vista la giurisprudenza citata, sono illegittime e andranno svolte una terza volta.