IL CASO “ZOOMAFIA” IN ITALIA

23 Novembre, 2019 | Autore : |

Premessa

Le attività zoomafiose, oggetto della relazione di seguito esposta, non suscitano solo gli appetiti dei sodalizi mafiosi in senso stretto, ma in generale –anzi in misura maggiore-, anche di gruppi organizzati in vere e proprie associazioni per delinquere, specializzati in uno o più business criminali legati all’uso di animali.

Al fine di comprendere il fenomeno delittuoso nella sua completezza, si procederà con l’esposizione dell’inquadramento normativo, attraverso un percorso che delineerà sia la tutela approntata per i reati monosoggettivi che per quelli plurisoggettivi, e infine dell’inquadramento giurisprudenziale, attraverso anche la rassegna di casi di cronaca.

Inquadramento normativo per i reati monosoggettivi

 

Il Legislatore dopo un lungo iter parlamentare ha introdotto, con la legge n.189 del 20 luglio 2004, nel codice penale il titolo IX bis “Dei delitti contro il sentimento degli animali” con il quale detta una nuova disciplina diretta a garantire anche agli animali una tutela giuridica in quanto esseri viventi e in quanto tali portatori di diritti individuali. Prima della riforma, vi era l’incriminazione della sola uccisione e dei maltrattamenti, fenomeni che trovavano la loro rubricazione rispettivamente negli artt. 638 C.P. e 727 C.P. Con la riforma operata dal Legislatore del 2004, il delitto di cui all’art.638 C.P. è divenuto applicabile in via sussidiaria, mentre l’art.727 C.P. disciplina l’abbandono degli animali e sono state introdotte nuove fattispecie delittuose tese a reprimere fenomeni socialmente riprovevoli in danno degli animali stessi.

A completamento della disciplina il legislatore nell’art.2 della succitata legge ha introdotto due divieti: quello di utilizzare cani e gatti per la produzione di pelli e capi di abbigliamento; quello di introdurre e commercializzare nel territorio tali prodotti.

Norme a tutela degli animali

Art. 544-bis. (Uccisione di animali)
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Art. 544-ter.  (Maltrattamento di animali)
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

Art. 544-quater. (Spettacoli o manifestazioni vietati)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

Art. 544-quinquies.(Divieto di combattimenti tra animali)
1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
2. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
3. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies.  (Confisca e pene accessorie)
1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E’ altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.

Elemento oggettivo e elemento soggettivo

L’addebito si configura quando risulta provato l’elemento oggettivo, ossia la sofferenza del malcapitato animale, la quale può essere sia fisica, sia psicologica, sia l’elemento soggettivo, che si individua nell’intenzione dell’agente di generare sofferenza nel povero animale, ad esempio colpirlo con oggetti.

 

Inquadramento normativo per i reati plurisoggettivi

 

Il discrimentra concorso di reati ex art.110 C.P e associazione per delinquere ex art.416 C.P.

Nel nostro ordinamento, l’articolo 110 c.p. disciplina il concorso di persone alla commissione di un reato, il quale ispirandosi al principio della pari responsabilità dei concorrenti, stabilisce che quando più persone concorrono al medesimo reato, ciascuna di

esse soggiace alla pena per questo stabilita. Il concorso di persone può essere materiale, consistente in un concreto aiuto al reo nella preparazione ed esecuzione del reato (come può essere, ad esempio, il trasportare i cani sul luogo dell’incontro, l’individuare o allestire il sito, il curare gli animali usati nelle corse clandestine, ecc.), o morale, consistente nel far sorgere o nel rafforzare in un soggetto un proposito criminoso (incitare gli animali nel corso del combattimento, partecipare e condividere moralmente il momento criminoso, ecc). In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell’esecuzione del reato può essere sufficiente a integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all’azione e un maggiore senso di sicurezza (I Sezione penale, Massima4805/1997 del 22-05-1997). In tal senso va riconosciuta anche alla semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell’esecuzione del reato, l’idoneità a costituire estremo integrante della partecipazione criminosa. Se più persone si radunano intorno a un ring dove si sta svolgendo una competizione clandestina tra animali, o si trovano in un mattatoio improvvisato dove è in corso la macellazione illegale di animali, è evidente, oltre che logico, che sono pienamente coscienti di ciò che fanno e manifestano la volontà cosciente e consapevole di volere partecipare a un evento contra legem.

L’attività costitutiva del concorso, quindi, può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso come l’incitamento a far combattere i cani o a scommettere.

Ricorre, invece, l’ipotesi di cui all’articolo 416 c.p. (Associazione per delinquere), quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; il reato sussiste per il solo fatto di partecipare all’associazione. L’elemento che discrimina la fattispecie dell’associazione per delinquere dal semplice concorso nel reato è costituito dalla natura dell’accordo criminoso. Nel concorso di persone nel reato, l’accordo avviene in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali l’accordo si esaurisce; nel delitto associativo, invece, l’accordo criminoso è diretto all’attuazione di un più vasto programma delittuoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi.

La condotta punibile va individuata nel contributo effettivo e attuale apportato dai singoli associati, per lo più attraverso l’assunzione di un ruolo continuativo, sì che ne risulti dimostrata l’affectio societatis, ossia la consapevolezza e la volontà di fare effettivamente parte del sodalizio e di apportare un contributo effettivo alla vita del gruppo in vista del perseguimento dei suoi scopi. Dunque, per la configurabilità del reato, occorrono sia la coscienza e volontà reciproca di far parte dell’associazione, sia l’intento di realizzare utilità comunque indebite, vuoi mediante la commissione di delitti, vuoi mediante la gestione e il controllo di attività economiche, vuoi mediante iniziative di altro genere.

Il dolo del delitto di associazione per delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente.

I maltrattamenti su animali nell’accezione associativo

L’associazione è resa necessaria non solo per esigenze tecniche, logistiche o organizzative, ma anche per ragioni strettamente economiche. Eventi delittuosi come la macellazione clandestina, l’importazione di fauna o le scommesse clandestine richiedono

la disponibilità di capitali e la celere accessibilità a denaro liquido di cui solo un gruppo organizzato può disporre.

La gestione di questi eventi zoodelittuosi risponde alle esigenze del “mercato criminale” che richiedono, per realizzare l’evento in modo sicuro e protetto, suddivisione dei compiti e dei ruoli, dinamismo, celerità e sicurezza.

Suddivisione dei compiti e dei ruoli: ogni componente deve avere un ruolo o ruoli definiti, in sintonia con un’organizzazione piramidale, ma non necessariamente gerarchica.

La suddivisione delle funzioni è resa necessaria dalla complessità dell’evento delittuoso che pretende una realizzazione ad hoc delle varie fasi con specifiche competenze anche tecniche. Un esempio può essere rappresentato dai traffici di animali da allevamento affetti da patologie e la vendita della relativa carne. La realizzazione di un traffico simile richiede la compartecipazione di diverse competenze che vanno dall’allevatore al trasportatore, dal veterinario pubblico compiacente a chi distribuisce la carne nel circuito di vendita, ecc.

Dinamismo: capacità di adattamento, di operare in situazioni ostili e ostative, e al contempo di sfruttare ogni situazione favorevole improvvisa. Situazioni cangianti e impreviste richiedono risposte celeri e risolute, capaci di far fronte al mutare degli scenari.

L’organizzazione di corse clandestine di cavalli, ad esempio, richiede una rapida e immediata abilità organizzativa, capace di operare in un contesto improvviso e mutevole e di rispondere rapidamente alle esigenze originate dal mutare del contesto operativo.

Sicurezza: la riuscita di ogni evento criminale è legata fortemente alla sicurezza e alla protezione delle varie fasi operative. Per sicurezza non s’intende solo la capacità di controllo e di prevenzione di eventi di contrasto, come l’azione delle forze dell’ordine, ma anche la copertura e l’operare discretamente in difesa dell’obiettivo criminoso che si vuole raggiungere. Si tratta, in pratica, della capacità di portare a sistema l’illegalità. Nella gestione dei combattimenti tra cani, ad esempio, la sicurezza richiede un’azione discreta protetta da eventuali infiltrazioni, pronta a redimere controversie e a risolvere problemi, capace di controllare il territorio e di far fronte a un intervento ostile da parte delle forze di contrasto.

I reati associativi zoomafiosi, seppur finalizzati in via prioritaria alla consumazione di un determinato delitto, richiedono nelle varie fasi della realizzazione del reato, la consumazione di più e diversi altri reati, corollario indispensabile per il raggiungimento

dell’obiettivo criminoso. Ne consegue che la consumazione di un reato di minore entità può rappresentare un evento sentinella del tentativo di consumazione di reati di maggiore spessore criminale. Il rischio è che questi segnali, questi eventi sentinella rappresentati da reati minori, non vengano compresi e vengano considerati come eventi isolati, privi di interesse investigativo, vanificando così la loro capacità di portare a individuare altri e ben più gravi reati.

 

Inquadramento giurisprudenziale e recenti casi di cronaca

 

 

Reati sugli animali in Italia

Secondo l’Osservatorio Zoomafia LAV il reato più contestato è il maltrattamento di animali. Ecco perché la Lav ha avviato una raccolta firme con la petizione #CHIMALTRATTAPAGA, per chiedere al Governo e al Parlamento una normativa più completa ed efficace a tutela degli animali prevedendo, ad esempio, il reato di strage di animali, l’impossibilità per chi è condannato di continuare a detenere animali e una procedura chiara della custodia giudiziaria che consenta alla Magistratura di non dover lasciare le vittime animali nella disponibilità dei loro aguzzini.

 

Seguono i dati allarmanti per cui la raccolta di firme di cui sopra:

 

Uccisione di animali, art. 544bis c.p., con 2624 procedimenti, pari al 31,61% e 617 indagati, pari al 12,4% degli indagati;

abbandono e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, art. 727 c.p., con 1287 procedimenti, pari al 15,51% dei procedimenti, e 1042 indagati, pari al 20,94% degli indagati;

reati venatori, art. 30 L. 157/92, con 1228 procedimenti, pari al 14,8% dei procedimenti, con 1179 indagati pari al 23,69% degli indagati;

uccisione di animali altrui, art. 638 c.p., con 345 procedimenti, pari al 4,16% e 115 indagati, pari al 2,31%;

traffico di cuccioli, art. 4 L. 201/10, con 57 procedimenti, pari allo 0,69% del totale dei procedimenti e 02 indagati, pari all’2,05% degli indagati;

spettacoli e manifestazioni vietati, art. 544quater c.p., con 18 procedimenti, pari allo 0,22% e 65 indagati, pari allo 1,31%.

Infine, organizzazione di combattimenti tra animali e competizioni non autorizzate, art. 544quinquies c.p., con 14 procedimenti, pari allo 0,17% di tutti i procedimenti e 27 indagati, pari all’0,54% del totale degli indagati.

 

Per quanto riguarda i fenomeni legati alle zoomafie, i combattimenti tra animali continuano ad essere un serio problema di criminalità diffuso in diversi ambiti, dalla delinquenza locale e di periferia, passando per allevatori abusivi e trafficanti di cani cosiddetti “da presa”. Non mancano, però, casi riconducibili alla classica criminalità organizzata. Nel 2018 sono state denunciate 9 persone e sono stati sequestrati 20 cani.

 

“Dal 1998, anno in cui abbiamo iniziato a raccogliere i dati, fino al 2017 compreso sono stati sequestrati circa 1244 cani e 120 galli da combattimento. 511 le persone denunciate compresi 16 arrestate. Almeno 3 i combattimenti interrotti in flagranza”, scrive la Lav.

 

A questo si aggiunge il fenomeno della gestione dei canili illegali e il business sui randagi, mantiene intatto il suo potenziale criminale che garantisce agli sfruttatori di questi animali introiti sicuri e cospicui, grazie a convenzioni con le amministrazioni locali per la gestione dei canili. Nelle ultime relazioni semestrali della DIA sono riportati, per la prima volta, attestazioni degli interessi della criminalità organizzata nella gestione in Calabria e in Campania.

 

La tratta dei cuccioli è diventata argomento di studio e analisi dei Vertici Nazionali Antimafia, di Contromafie e anche della Commissione Parlamentare, viene specificato nel rapporto, che sottolinea che “è stato registrato, per il business dei cuccioli, l’interesse di alcuni esponenti di clan camorristici”.

 

Le zoomafie sono un ambito nel quale si registrano diverse fattispecie di reati che spaziano da abigeato, contraffazione di marchi, falso materiale, associazione per delinquere, introduzione di animali in fondo altrui, maltrattamento di animali, uccisione di animali, macellazione clandestina, pascolo abusivo, ricettazione, truffa aggravata, frode, estorsione, riciclaggio, traffico sostanze dopanti, percezione illecita di fondi pubblici, per citarne alcuni.

 

 

Procedibilità per questa tipologia di fattispecie incriminatrici

Innanzitutto occorre precisare che tutti i reati, quindi anche quelli perpetrati a danno degli animali, sono di competenza della polizia giudiziaria, pertanto nessun organo di polizia può ritenersi esentato dalla competenza verso questa tipologia di reati. A conferma di ciò occorre richiamare il dettato letterale dell’art. 55, comma I, del c.p.p.che chiarisce che: «la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale».

Certamente alcuni organi risultano essere maggiormente preparati e dunque istituzionalmente preposti a gestire particolari tipologie di illeciti: nel caso dei reati in parola, il Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Municipale costituiscono organi di riferimento primario per l’applicazione della legge a tutela degli animali; tuttavia ciò non esime tutti gli altri organi di polizia giudiziaria (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Guardia Costiera…) dal dovere di intervenire.

L’intera polizia giudiziaria, occorre ribadirlo, è in ogni caso competente per tutti i reati, pertanto tutti gli organi di P.G. sono sempre chiamati ad operare – su segnalazione o iniziativa – in presenza di condotte illecite a danno degli animali. (Cass. pen. sez. III – Pres. Gambino – Est. Postiglione – n.1872 del 27/9/91).

 

In particolare va chiarito che per il reato di “Uccisione di animali” ex art. 544 bis c.p. non è previsto l’arresto, né nella forma obbligatoria né in quella facoltativa.

Difatti una persona che uccide un animale non viene arrestata perché il delitto di uccisione di animali viene punito con la pena massima di due anni, molto inferiore ai cinque anni, di pena minima, stabiliti dalla legge perché si possa procedere all’arresto obbligatorio in flagranza, e inferiore anche ai tre anni di pena massima prevista per l’arresto facoltativo.

Lo stesso si deve dire per il diverso delitto di maltrattamento di animali.

Contro chi commette simili reati, si deve subito sporgere denuncia alle autorità, che, da parte loro, procederanno con le indagini rinviando a giudizio l’autore dell’uccisione o del maltrattamento di animali.

 

Perché è importante denunciare?

 

Un fenomeno può essere efficacemente contrastato solo laddove se ne conosca la reale portata, purtroppo però in materia di reati contro gli animali molti sono i dati che sfuggono all’evidenza, grande è infatti il numero oscuro, la cd. “cifra nera”, che li interessa; i casi che arrivano a sentenza sono meno del 30%: i crimini contro gli animali che vengono puniti sono dunque una minima parte rispetto a quelli effettivamente consumati. Il motivo di ciò è da ricercarsi principalmente nella sottostima che porta a non denunciare tali abusi, spesso banalizzati e sottovalutati. Proprio come per i reati che vedono coinvolte vittime umane occorrono denunce e non indifferenza.

 

 

Principali arresti giurisprudenziali

  1. Trasporto sovraffollato di canni: scatta il reato di Maltrattamenti di animali.

Cassazione penale, sez. III, sentenza 17/04/2019 n° 16755

Configura il reato di maltrattamento di animali il trasporto sovraffollato di cani idoneo a infliggere agli stessi condizioni, anche provvisorie, contrarie al senso di umanita’ ed insopportabili per le loro caratteristiche (massima redazionale).

 

Il caso

In particolare emerge dalla motivazione della sentenza 17 aprile 2019, n. 16755 della Corte di Cassazione (sezione III penale), che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un’allevatrice, la quale aveva preso in carico, al dichiarato fine di accudimento presso la sede della propria attività, quarantuno cani presenti in altro allevamento, trasportandoli in condizioni improponibili per l’insufficienza degli spazi all’interno del veicolo, dove gli stessi risultavano stipati senz’aria e senza possibilita’ di difesa dalle proprie deiezioni.

La donna era stata rinviata a giudizio per il reato di maltrattamenti e condannata in primo grado. Nel giudizio d’appello era stata dichiarata la prescrizione del reato e confermata la condanna al risarcimento in favore di Enti di protezione degli animali costituitisi parti civili (Enpa, Wwf e Lav), cui erano stati affidati gli animali confiscati.

La ricorrente aveva proposto tre motivi di impugnazione: insussistenza del dolo del reato di maltrattamenti avuto riguardo all’intenzione che l’aveva animata nel prendersi in carico gli animali; mancata riqualificazione del fatto a norma dell’articolo 727 c.p., assumendosi un trasporto in precarie condizioni e non in condizioni tali da infliggere sofferenze; esorbitanza del risarcimento del danno morale in favore delle costituite parti civili.

 

La sentenza

La Corte ha ricordato come l’oggetto del reato ritenuto nel caso di specie sia rappresentato dalla riprovazione nei confronti di coloro che infliggono inutili sofferenze nei riguardi degli animali e, in particolare, nei riguardi dell’animale antropizzato per eccellenza come il cane; ha, pertanto, condiviso i provvedimenti di merito che avevano legato l’accertamento di responsabilità all’inflizione agli animali di condizioni contrarie al senso di umanità ed insopportabili per le loro caratteristiche.

Secondo la Corte le stesse argomentazioni, addotte dalla ricorrente a sua difesa – vale a dire la circostanza di avere provveduto al trasporto sovraffollato al solo scopo di provvedere alla loro cura nel canile di destinazione gestito dalla medesima – ne giustificavano la penale responsabilità, sebbene non più perseguibile per l’intervenuta prescrizione. Ciò in quanto l’intervento di assistenza avrebbe potuto essere compiuto interessando le competenti autorità veterinarie del luogo dove si trovavano i cani.

Questi, infatti, versavano, in pessime condizioni generali sicché il trasporto a condizioni oggettivamente incongrue e improponibili aveva finito per infliggere agli stessi, deliberatamente e senza necessità, quindi con dolo, una sofferenza giustificata solo dall’interesse economico dell’imputata.

Ravvisando nel caso sottoposto al suo esame l’integrazione della fattispecie dolosa di cui all’art. 544 ter (nonostante l’intervenuta prescrizione), la Corte ha riconosciuto la legittimità del risarcimento a favore degli enti esponenziali degli interessi lesi costituitisi parti civili e la legittimità delle motivazioni dei giudici di merito che hanno rapportato l’entità (determinata in via equitativa in ragione della natura del danno) alla non marginalità della condotta posta in essere dall’imputata, per di più professionista del settore.

Di qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese del procedimento, al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili.

  1. Cane in condizioni di cattività? Scatta il reato di maltrattamenti

Cassazione penale, sez. III, sentenza 20/02/2018 n° 8036

Integra il concetto di sevizie e comportamenti incompatibili con le caratteristiche dell’animale, costituendo elemento materiale del reato ex art. 544 ter c.p. il tenere lo stesso, per periodi considerevoli di tempo, in isolamento, legato in uno spazio angustamente circoscritto, senza cure igieniche né somministrazioni alimentari e senza un’adeguata protezione dalle intemperie, con ricadute sulla sua integrità.

E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione (sentenza 16 gennaio – 20 febbraio 2018, n. 8036) con riguardo al caso sottoposto al suo esame, conclusosi con la condanna del ricorrente in entrambi i gradi di giudizio per avere inflitto, senza necessità, maltrattamenti e sevizie a un cane di razza pastore tedesco, tenendolo per vari giorni legato ad una catena all’aperto, in assenza di un valido riparo, privo di assistenza igienica, senza somministrazione né di cibo né di acqua.

Il ricorrente aveva interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in secondo grado contestando la qualificazione del reato come maltrattamento ex art. 544 ter anziché come abbandono ex art. 727 c.p. sull’assunto secondo cui l’animale non aveva patito delle lesioni dolosamente cagionategli dall’imputato.

Giova ricordare come l’articolo che disciplina il reato contestato al ricorrente reciti al primo comma Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La Corte ha, pertanto rilevato come nel caso di specie fosse inconferente la censura del ricorrente circa il mancato riscontro di lesioni nell’animale, poiché la condotta a questi contestata era di aver inflitto senza necessità sevizie consistite nel tenere l’animale in condizioni incompatibili con le caratteristiche etologiche dello stesso – tanto che all’intervento del veterinario presentava uno stato di magrezza e deperimento avanzato tale da subire un collasso – integrandosi appieno una delle modalità tipiche di estrinsecazione della condotta previste in via alternativa dalla disposizione sopra richiamata.

Fermo restando che la condizione in cui era stato trovato il cane, non in grado di reggersi sulle quattro zampe né di alimentarsi, è comunque riconducibile al concetto di lesione, l’elemento materiale del reato è già integrato – ha spiegato la Corte – dal fatto di tenere l’animale per periodi considerevoli di tempo, in isolamento, legato in uno spazio angustamente circoscritto, senza cure igieniche né somministrazioni alimentari e senza un’adeguata protezione dalle intemperie, con ricadute sulla sua integrità poiché è nozione di comune esperienza il dato secondo il quale il cane sia di per sé un animale gregario, destinato cioè a vivere (…) non isolato ma in comunione con altri soggetti, comunemente rappresentati, data la oramai millenaria consuetudine che tale bestia ha con la specie umana, da uomini nei cui confronti esso non di rado riversa, in una auspicabile mutua integrazione, i segni evidenti della propria sensibile affettività, dovendo, peraltro, ricevere dall’uomo, ove sia instaurato con esso un rapporto di proprietà, le necessarie cure ed assistenze.

Ciò chiarito sotto il profilo dell’elemento materiale, la Corte ha poi riconosciuto la corretta qualificazione come maltrattamento anziché come abbandono essendo stata la condotta contestata al ricorrente posta in essere in termini di piena consapevolezza e volontarietà. A riguardo, infatti –  ha precisato – il criterio discretivo fra le due fattispecie è riconducibile al diverso atteggiamento soggettivo dell’agente (…)  essendo la prima connotata dalla necessaria sussistenza del dolo, persino nella forma specifica ove la condotta sia posta in essere per crudeltà o, comunque, nelle sue ordinarie forme ove la condotta sia realizzata senza necessità (Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 novembre 2007, n. 44822), mentre nel caso del reato di cui all’art. 727 cod. pen. la produzione delle gravi sofferenze, quale conseguenza della detenzione dell’animale secondo modalità improprie, deve essere evento non voluto dall’agente come contrario alle caratteristiche etologiche della bestia, ma derivante solo da una condotta colposa dell’agente (Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 maggio 2016, n. 21932).

Sulla scorta di tali argomentazioni la corte ha dichiarato inammissibile il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

  1. Cane percosso per scopi educativi: sì al sequestro

Cassazione penale, sez. III, sentenza 05/10/2018 n° 44554

Lo scopo educativo non è idoneo ad escludere il reato di maltrattamenti nei confronti di un cane, oggetto di violente percosse da parte del padrone.

E’ quanto emerge dall’ordinanza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 5 ottobre 2018, n. 44554.

Sentenza

Il caso vedeva un uomo sottoporre a sevizie il proprio cane, colpendolo ripetutamente con calci, pugni, con una cintura e lanciandolo addirittura contro ad un muro. Per tale motivo veniva disposto sequestro dell’animale anche se, in sede di riesame, annullava il provvedimento ritenendo non sussistenti i presupposti del reato di maltrattamenti di animali, posto che le percosse sarebbero state inflitte a scopo educativo e senza lasciare tracce visibili sul corpo del cane.

L’art. 544-ter c.p., comma 1, differenzia la condotta di aver cagionato all’animale una lesione senza necessità, dalla condotta di sottoposizione dell’animale a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, in assenza di lesioni. Si tratta, infatti, di un reato a forma libera a più fattispecie con diverse modalità di concretizzazione della condotta criminosa e di offesa al bene giuridico tutelato.

 

 

Il caso di specie rientrerebbe, secondo la Suprema Corte, proprio in questa seconda ipotesi, con la conseguenza che avrebbero errato i giudici di merito nell’evidenziare la mancanza di crudeltà e l’assenza di necessità, in quanto si tratta di profili che rilevano solo nel caso di condotta produttiva di lesioni sull’animale.

Senza considerare che la condotta di sottoposizione a sevizie non richiede nemmeno che i maltrattamenti posti in essere con crudeltà abbiano lasciato segni visibili sul corpo dell’animale.

Dr. Giovanna Russo  e avv. Giovanni Calabrese

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