DIFFIDA AL COA DI NAPOLI PER IL SUPERAMENTO DELLA PROROGATIO

29 Novembre, 2016 | Autore : |

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Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

e, per conoscenza,

Al Consiglio Nazionale Forense

Al Sig. Ministro della Giustizia

 

Oggetto: Diffida a porre termine alla prorogatio sine die del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;

 

Noi sottoscritti avvocati, in qualità di iscritti presso Codesto Spett.le Consiglio dell’Ordine, nonché membri del Direttivo Nazionale dell’associazione NAD – Nuova Avvocatura Democratica -,

PREMESSO CHE

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, ai sensi dell’art. 65 comma 2 della Legge 247/12, era in regime di prorogatio fino al 31 dicembre 2014;
  • Successivamente alla predetta data, precisamente nell’arco temporale compreso tra il 19 e il 24 gennaio 2015, il Consiglio convocava le elezioni per il rinnovo dei propri componenti;
  • In seguito a delibera datata 8 gennaio 2015, il Consiglio dell’Ordine, in attesa di pronuncia sulla vicenda elettorale da parte del TAR Lazio in sede cautelare, rinviava le elezioni a data da destinarsi;
  • In data 15 gennaio 2015, il TAR Lazio depositava ordinanza n. 151/15 in merito alla cautela, rigettando la richiesta di sospensiva cautelare del regolamento elettorale relativo al rinnovo dei Consigli dell’Ordine;
  • Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli venivano fissate nuovamente per i giorni 2, 3, 4, 5, 6, e 7 marzo 2015, in virtù del provvedimento datato 21.01.15 emesso dal predetto Consiglio;
  • Frattanto, il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 735/2015 Reg. Prov. Cau., accoglieva l’appello (Ricorso n. 552/15) in riforma dell’Ordinanza Impugnata concedendo la sospensione cautelare del regolamento elettorale;
  • Lo stesso Consiglio dell’Ordine di Napoli rinviava ancora una volta le elezioni forensi in data imprecisata con provvedimento del 19 febbraio 2015, riservando ogni determinazione in seguito alla decisione del TAR Lazio sul merito dei ricorsi;
  • In data 13 giugno 2015 il TAR Lazio, con sentenza n. 8333 decideva sul merito dei ricorsi avverso i regolamenti elettorali, sancendo che le elezioni devono essere espletate col sistema del voto limitato;
  • In data 23 giugno 2016 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3414 confermava la sentenza del TAR del Lazio.

CONSIDERATO CHE

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  • Ad oggi, la vicenda processuale incardinata dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa e relativa al regolamento elettorale si è definitivamente conclusa;
  • Nonostante ciò, codesto COA ad oggi non ha adottato alcun tipo di provvedimento in merito alle vicende sopra palesate, tra l’altro non dando seguito alle proprie delibere;
  • La situazione di prorogatio sine die in cui versa questo COA appare in contrasto con l’art. 3 della L. n. 444/1994, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 293 del 1994, il quale disciplina la proroga degli organi di amministrazione e controllo, sia dello Stato che degli enti pubblici (cfr. art. 1.1).  e che, all’ art. 3.1 stabilisce che alla scadenza, gli organi degli enti sottoposti alla legge vadano ricostituiti entro i quarantacinque giorni dalla loro scadenza;
  • Altresì la prorogatio indefinita che segna l’operatività di codesto COA appare in contrasto con l’art. 97 della Costituzione, configurando un arbitrio che pregiudica l’imparzialità della pubblica amministrazione (cfr. ex multis Corte Costituzionale Sent. nn. 208/1992 e n. 181/2006);
  • Le norme e i principi richiamati sembrano dunque potersi applicare ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, in ragione della loro natura di enti pubblici non economici;
  • Pertanto la situazione di illegittima ed indefinita prorogatio, se accertata, renderebbe nulli tutti gli atti compiuti dai Consigli dell’Ordine scaduti il 31 dicembre 2014, non ricostituiti entro i quarantacinque giorni dalla scadenza ed adottati successivamente a tale termine.

Tutto ciò premesso e considerato, noi sopraindicati avvocati,

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DIFFIDIAMO

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, entro e non oltre 30 gg. dal deposito del presente atto, a convocare l’assemblea degli iscritti per il rinnovo del medesimo Consiglio, nel rispetto dei principi enunciati dai Giudici Amministrativi con le citate pronunce (sistema del voto limitato a 2/3 dei membri da eleggere, nel rispetto del principio della parità di genere);

INVITIAMO

in caso di inerzia, il Ministro della Giustizia, ad adottare i provvedimenti di cui all’art. 33 della L. 247/2012 (scioglimento del consiglio, nomina di un commissario straordinario che, entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convochi l’assemblea per le elezioni sostitutive).

Napoli, 29/11/2016

 

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