Contrariamente a quanto propagandato nei primi giorni della crisi, il COVID19 si è rivelato tutt’altro che una banale forma di influenza; l’emergenza ha imposto il lockdown delle attività non necessarie e la quarantena forzata dei cittadini.
Una misura tanto forte quanto necessaria, l’esperienza cinese lo certifica. A Whuan l’emergenza sanitaria è rientrata solo dopo oltre un mese di misure draconiane e, nonostante tutto, le stesse non sono state revocate. Ammonisce, infatti, il caso di Seul dove, inopinatamente, le autorità, ad emergenza rientrata, hanno allentato le maglie della quarantena e l’epidemia ha ricominciato a diffondersi.
Ciò che è accaduto in oriente è monito dal quale non ci si può affrancare con ragionamenti improntati all’ottuso ottimismo di chi continua a ballare il valzer sul Titanic che affonda.
Il lockdown continuerà oltre le più rosee aspettative.
Posto quanto sopra appare ridicolo il dibattito sulla gestione del dopo crisi giacché occorre fortemente gestire la contingenza.
Ci sono decine di migliaia di italiani che da qui a qualche giorno non avranno modo di far fronte anche e solo alle esigenze di carattere alimentare. Gli interventi a tutela del reddito da lavoro subordinato, anche per l’effetto di ammortizzazione dell’INPS, potranno avere efficacia nel medio periodo.
Resta il problema di chi è fuori questo sistema di guarentigie.
Partite iva, piccoli artigiani e commercianti, lavoratori non contrattualizzati si ritroveranno in assoluta indigenza, incapaci di far fronte alle esigenze della quotidianità, situazione che non può essere risolta con un sistema di sgravi o rinvio di pagamenti.
Una liquidità minima per il sostentamento alimentare è necessaria e va riconosciuta onde evitare di ritrovarci, da qui a dieci giorni, in una situazione di gravi disordini.
Per quanto riguarda le libere professioni potrebbe essere centrale il ruolo delle Casse Previdenziali che, in una situazione drammatica come l’attuale, avrebbero finalmente modo di emendarsi dall’accusa di essere enti vessatori per i propri iscritti.
Cassa Forense, per quanto riguarda l’Avvocatura, nel proprio Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, ratificato con delibera del Comitato dei Delegati del 24 luglio 2015, approvato con nota ministeriale il successivo 25 settembre e pubblicato in G.U. n. 240 del 15 ottobre 2015, prevede, all’art. 1 n.1) la possibilità di erogare prestazioni in caso di bisogno. L’art. 3 identifica lo stato di bisogno individuale nella grave difficoltà economica avente scaturigine da “eventi straordinari, involontari, non prevedibili” .
Naturalmente l’intervento andrebbe rimodulato in termini tali da posticipare l’istruttoria a tempi migliori, con il relativo carico sanzionatorio nel caso di richiesta non fondata su una reale grave difficoltà.
Senza interveti a spiccato carattere solidaristico a governare la contingenza, il day after potrebbe presentarsi talmente devastato da rendere impossibile una normalizzazione in tempi ragionevoli.
La capacità prospettica e la celerità, in questi frangenti, sono tutto.