IL PROCESSO PENALE MINORILE

10 Marzo, 2018 | Autore : |

 

Riceviamo e pubblichiamo un contributo da parte della nostra Anna Mondola, segretario NAD Nola e dirigente nazionale NAD

 

 

IL PROCESSO PENALE MINORILE

INTRODUZIONE
Dopo un breve escursus sulla normativa vigente in tema di processo al minore la relazione esporra’ il fine ultimo del nostro legislatore nel dettare le norme e in particolare la funzione della detenzione come rieducazione del condannato. La caratteristica essenziale del processo ai minorenni sta nel fatto che, l’irrogazione della pena, che pure è lo scopo ultimo di ogni processo, qui è un’ultima ipotesi, quella estrema, alla quale si cerca in ogni modo di non arrivare. Sono previste diverse di vie d’uscita dal circuito processuale che consentono al ragazzo di allontanarsi sia dal processo che dai comportamenti criminosi che li lo hanno portato.Il processo minorile, più che un processo CONTRO un minorenne, è un processo PER un minorenne. Nel nostro ordinamento, per principio generale, la pena deve avere una finalità “rieducativa”. In questo caso si riconosce al processo stesso una finalità rieducativa ed educativa, prima ancora di arrivare alla pena e, nel tentativo di non arrivarci affatto. Alla base di questo principio c’è una concezione, in cui personalmente credo, per la quale un reato commesso da un ragazzo con meno di diciotto anni, per quanto grave possa essere, annovera tra le vittime anche colui che l’ha commesso. E non ho mai trovato un fatto concreto, neanche nella cronaca più efferata, da avermi convinto del contrario. L’esperienza processuale è considerata già di per sè traumatica da volerne sottrarre il ragazzo prima possibile, ma, nel contempo, educativa per gli strumenti che si possono attivare. Per questo si afferma che il processo minorile è basato sul principio della “minima offensività”.

ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI
Il tribunale dei minorenni fu istituito con regio decreto del 20luglio 1934 , n 1404 , convertito in legge nella legge del 27 maggio 1935, n 835 .In ogni sede di Corte d’Appello ,o di sez di Corte d’Appello ,è istituito il Tribunale dei Minorenni ,composto da un Magistrato di Corte d’Appello ,che lo presiede ,da un Magistrato di Tribunale e da due cittadini ,un uomo e una donna ,benemeriti dell’assistenza sociale,scelti tra biologi,psichiatri,antropologia criminale ,pedagogia ,psicologia ,che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.Il Tribunale dei Minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della Corte D’appello o della sez di Corte d’Appello su cui è istituito .Presso il Tribunale dei Minorenni è istituito un ufficio autonomo di Pubblico M. con un Magistrato avente grado di sostituto procuratore della Repubblica ,o di sostituto Generale di Corte d’Appello .Al Procuratore della Repubblica presso il T.dei M spetta di promuovere ed esercitare l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della Corte d’Appello o della sez. di Corte d’Appello ,infatti a questi sono trasmessi tutti i rapporti,i referti ,le denunce le querele ,le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18 .Al Procuratore della Repubblica sono attribuiti nelle materie di competenza del Tribunale per i minorenni ,tutti i poteri che le leggi conferiscono al p.m presso il tribunale .Sull’Appello alle decisioni del T. per i Minorenni giudica una sezione della Corte d’Appello indicata all’inizio dell’anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle Tabelle Giudiziarie .Alla Presidenza e alla composizione della sezione sono destinati Magistrati che già esercitano funzioni nei Tribunali per i Minorenni,oltre all’intervento di due privati cittadini ,un uomo e una donna che hanno competenza nelle materie indicate nell’art. 2 del regio decreto .
Decreto del Presidente della Repubblica 22.09.1988 n 448
Nel Procedimento Penale a carico dei mInorenni si osservano le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica del 22.09.1988 , n 448 e , per quanto da esse non previsto ,quelle del Codice di Procedura Penale .Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del Minorenne . Il Giudice spiega all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza e il contenuto e le ragioni etico sociali delle decisioni . Abbiamo già detto che il Tribunale per i minorenni e il Magistrato di Sorveglianza sono competenti per i reati commessi dai minori degli anni 18 , la competenza cessa quando l’imputato compie il 25 anno di età .Come abbiamo già detto il procuratore della Repubblica per i minorenni e le sezioni di Polizia Giudiziaria per i minorenni (sez. di polizia specializzata ,alla quale viene assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione .Inoltre l’autorità giudiziaria si avvale dell’ausilio durante ogni stato e grado del processo dei servizi minorili della Giustizia e di quelli istituiti presso gli enti locali. L’informazione di garanzia e il decreto che fissa l’udienza devono essere notificati , a pena di nullità anche all’esercente la potestà dei genitori .Il Giudice e il p.m acquisiscono informazioni circa le condizioni sociali ,familiari, ambientali da tutte le persone che abbiano avuto contatti con il minorenne e sentire il parere di esperti senza alcuna formalità ,al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità ,al fine di disporre adeguate misure penali . Nel processo penale a carico dei minorenni è inammissibile l’esercizio dell’azione civile e il risarcimento del danno cagionato dal reato .Nel processo penale minorile anche l’elenco dei difensori è specifico ,infatti questi devono avere preparazione in diritto minorile .Durante tutto il processo il minore viene assistito anche in modo affettivo e psicologico dal genitore ,o da altra persona indicata dal minorenne ,ammessa dall’Autorità Giudiziaria e in ogni caso dai servizi sociali e dai servizi minorili .Sempre per cautelare il minore vi sono disposizioni piu’ delicate in ordine alla pubblicazione di notizie o immagini che identifichino il minore coinvolto in un procedimento penale infatti è vietato dalla legge .Il fermo e l’arresto del Minore è previsto ,solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge art 23 per i delitti dolosi per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni ,in ogni caso per il delitto di violenza carnale , pericolo di inquinamento di prove , pericolo di fuga , o qualora , ci sia il pericolo di uso di armi o collusione con la criminalità organizzata. I termini previsti dall’art.303 c.p.p sono ridotti alla metà per i reati commessi dai minori degli anni 18 . Del fermo ed dell’arresto devono essere informati , il p.m , gli esercenti la patria potesta’ o affidatario e devono essere avvisati i servizi minorili dell’ amministrazione della giustizia .Il minore su parere del p.m puo’ essere condotto presso un centro di prima accoglienza o presso l’abitazione dell’esercente la potestà o dell’affidatario . Il minorenne in ogni caso non puo’ essere trattenuto oltre dodici ore .In ogni caso sia in caso di accompagnamento a seguito di flagranza che in caso di applicazione di misure cautelari il giudice non deve interrompere i processi educativi in atto .Nel caso in cui non è necessario applicare una misura cautelare il giudice puo’ impartire delle prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro . Solo se si verificano ripetute violazioni delle prescrizioni ,o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione ,il giudice puo’ disporre la misura del collocamento in comunità . La comunità o è pubblica o è autorizzata e deve essere attrezzata affinché il minore possa continuare gli studi o lavorare .In caso di allontanamento dalla comunità il giudice può applicare al minore la misura cautelare per i delitti previsti dall’art 380 comma 2 lettere e,f,g,h del codice di procedura penale e in ogni caso per il delitto di violenza carnale .Le differenze rispetto agli imputati maggiorenni sono , quando il minore ha una età inferiore agli anni 14 in ogni stato e grado del processo il giudice anche d’ufficio pronuncia sentenza di non luogo a procedere perché si tratta di persona non imputabile . Nel caso di occasionalità del comportamento o tenuità del fatto il p. m. chiede al giudice sentenza immediata di non luogo a procedere (sempre per non pregiudicare le esigenze educative del minore ) ,il giudice deve avvisare il minore l’esercente la patria potestà o l’affidatario , e la persona offesa dal reato .Nel caso che non accolga la richiesta del p.m il giudice allora rimette gli atti al p.m .Contro la sentenza di non luogo procedere possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte d’Appello ,che o conferma la sentenza o restituisce gli atti al p.m . Nel giudizio direttissimo o immediato , la sentenza di non luogo a procedere in caso di tenuità o occasionalità del fatto, la sentenza viene emessa d’ufficio dal giudice.Altro aspetto particolare nel processo a carico del minore è quello della sospensione del processo, infatti il giudice quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova, il processo viene sospeso per un tempo non superiore a tre anni quando si procede per i reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni ; negli altri casi ,per un periodo non superiore ad un anno . Viene sospeso il corso della prescrizione .Il minorenne viene affidato ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia ,con prescrizioni per il recupero del minore e per la eventuale conciliazione con la persona offesa dal reato . Il processo non puo’ essere sospeso nel caso di richiesta di rito abbreviato o immediato. L’ordinanza di sospensione puo’ essere impugnata dall’imputato ,dal suo difensore e dal P.M. , ed è revocata dallo stesso Giudice che l’ha emessa nell’ipotesi di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte .Il reato si estingue se la prova imposta da esito positivo .In caso di esito negativo della prova , si svolge l’udienza preliminare e il giudice emette o sentenza di non luogo a procedere o applica il perdono giudiziale, o, irrilevanza del fatto (ex art 425 c.p.p ) o sentenza di condanna , dove le pene possono essere ridotte fino alla metà del minimo edittale . Contro la sentenza è ammessa opposizione entro cinque giorni, se vi è la presenza dell’imputato in udienza, oppure, cinque giorni dalla notifica estratto contumaciale . Se l’opposizione viene proposta nei termini ,il processo si svolge in udienza dibattimentale in genere a porte chiuse . L’esame dell’imputato è condotto dal presidente .Anche nei confronti del minore si possono applicare misure di sicurezza :la libertà vigilata , o il riformatorio giudiziario per i reati per i delitti previsti dall’art 23 della legge speciale . La misura di sicurezza puo’ essere applicata in via provvisoria ,previa valutazione della personalità dell’imputato . Il procedimento innanzi al Tribunale dei Minorenni si conclude con sentenza . La competenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza è affidata al Magistrato di Sorveglianza ,contro i provvedimenti di tale organo possono proporre appello il minorenne,l’esercente la patria potestà dei genitori ,il difensore e il P.M.
Norme di attuazione e coordinamento .
Il Decreto legislativo 28 luglio 1989 , n 272 contiene invece le norme di attuazione di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della repubblica 22 settembre 1988 , n 448 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni . Nel procedimento a carico di imputati minorenni per quanto non previsto dal decreto di attuazione si applicano le norme del codice di procedura penale nei Tribunali per i minorenni o l’assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile e sono previsti per i magistrati che occupano tale ruolo corsi di formazione e aggiornamento nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell’età evolutiva . Anche per il personale addetto, il candidato deve avere esperienze specifiche, oltre che una preparazione particolare, perché deve interagire con i minori. I centri per la rieducazione dei minorenni hanno competenza regionale e possono essere costituite sezioni distaccate presso altre città capoluogo di provincia .Oppure in un unico centro possono essere accorpati i servizi ubicati nell’ambito territoriale di piu’ regioni ,la direzione del Centro provvede al coordinamento tra gli uffici di servizio sociale, istituti penali, centri di prima accoglienza ,le comunità ,gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari ,sostitutive o alternative. Anche i difensori d’ufficio svolgono corsi di aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti al diritto Minorile e alle problematiche dell’età evolutiva .In ogni caso, tutti gli operatori minorili annualmente devono frequentare corsi di formazione e di aggiornamento ,e il loro compito precipuo , e, maggiormente pregnante è quello della rieducazione del minore ,al fine di favorire il suo inserimento nella società , coinvolgendo il minorenne e il suo nucleo familiare e il suo ambiente di vita sotto il controllo diretto del giudice ,informato dai servizi predisposti dalla legge per i minori .Altra particolarità a favore del minore soggetto in età evolutiva è il momento dell’arresto che segue cautele particolari rispetto ai soggetti maggiorenni, vietato è l’uso di qualsiasi coercizione, ed è prevista l’assistenza psicologica e infine esiste il casellario giudiziale per i minorenni separato da quello ordinario .Alla luce del quadro normativo , possiamo evidenziare una serie di cautele previste dal ns ordinamento giuridico per i soggetti minori di età ed in particolare alcune riflessioni sulla loro educazione in carcere .Premesso che il minore così come l’adulto finisce in carcere perché ha violato delle norme ,l’obiettivo ,sicuramente importante è quello di insegnare a non violare le norme , ma non puo’ e non deve essere il solo . Infatti occorre educare il minore a comprendere norme ,principi,valori e regole di comportamento valide per la vita quotidiana , non solo all’interno dell’istituto penale ma soprattutto per il contesto sociale e civile in cui il minore rientra ,terminata la pena . Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.
La disposizione del comma 1 non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l’ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui è prevista l’iscrizione da particolari disposizioni di legge, l’estratto dei provvedimenti indicati nell’articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti minorenni nati nel distretto.
I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all’estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato si conservano nell’ufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma.
Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o all’autorità giudiziaria.
Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse all’ufficio del casellario giudiziale previsto dall’articolo 685 del codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono.
Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di età della persona alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all’arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell’articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.
Nell’avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell’età e della personalità del minorenne.

Inoltre è stata introdotta la legge 3 agosto del 1998 n 269 ,per il mutamento dei costumi sociali .
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione ,pornografia ,turismo sessuale in danno dei minori ,come nuove forme di riduzione in schiavitu’.Tale normativa è stata varata in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo ,ratificata ai sensi della legge 27 maggio del 1991 , n 176 e a quanto sancito dalla Conferenza Mondiale di Stoccolma ,adottata il 31,agosto del 1996 a salvaguardia del dei diritti del fanciullo come scopo perseguito dall’Italia . Infatti a tal fine nel codice penale dopo l’articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600 –bis a 600 septies ,introdotti dagli articoli 2 , 3,4,5,6 e 7 della legge3 agosto del 1998 n 269 .
In tali ipotesi di reato, che comprendono la prostituzione minorile ,la pornografia minorile ,la detenzione di materiale pornografico e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, le pene sono aggravate di un terzo se il fatto è commesso nei confronti dei minori di anni 14 ; vengono invece aumentate dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente ,dal genitore adottivo , o dal loro coniuge o convivente , dal coniuge o da affini entro il secondo grado , da parenti fino al quarto grado collaterale ,dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura , educazione ,istruzione ,vigilanza ,custodia ,lavoro ,ovvero da pubblici ufficiali o incaricati da pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni, ovvero, se commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica ,naturale o provocata . Nei casi previsti dagli articoli 600 bis e 600 ter c.p. la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia . La pena invece nelle stesse ipotesi viene ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera in modo che il minore degli anni 18 riacquisti la propria autonomia e libertà . Sono previste pene accessorie, la confisca dei beni ai sensi e per gli effetti dell’art.240 , ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli ,nonché la revoca della licenza d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive . La legge ,poi all’art. 14 prevede l’attività di contrasto . Nell’ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell’organismo di appartenenza ,gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori ,ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata ,possono ,previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria ,al solo fine di acquistare elementi di prova in ordine i delitti di cui agli articoli 600 bis ,primo comma , 600 ter , commi primo , secondo e terzo , e 600 quinquies del codice penale , procedere all’acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione , nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all’art 5 della legge speciale . Dell’acquisto è dato immediato avviso all’autorità giudiziaria che puo’, con decreto motivato , differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.
Nell’ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni , definiti con il decreto di cui all’art. 1, comma 15 legge 31 luglio 1997 , n 249 , l’organo del ministero dell’Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge ,su richiesta motivata ( a pena di nullità ) , dell’autorità giudiziaria le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli art. 600 bis ,primo comma ,600 ter ,commi primo ,secondo e terzo , e 600 quinquies del codice penale commessi mediante l’impiego di strumenti informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di comunicazione disponibili al pubblico . A tale fine il personale addetto puo’ utilizzare indicazioni di copertura ,anche per attivare siti nelle reti o sistemi telematici ,ovvero per partecipare ad esse.Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica. L’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600- quinquies del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
L’autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d’uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l’impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo … della legge … n. … – La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. Gli operatori turistici che violano l’obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni. Le attività di coordinamento sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attività svolta ai sensi del comma 3. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull’attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministro dell’interno, in virtù dell’accordo adottato dai Ministri di iustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge. Il Ministero dell’interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei. L’unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno.
L’art 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni”.
L’articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente: “Art. 604. – (Fatto commesso all’estero) – Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia “. E previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di cui all’art. 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: “articolo 600” sono inserite le seguenti: “, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies”. E’ possibile effettuare intercettazioni telefoniche come previsto dall ‘ articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:”f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale”.
Art. 13 (Disposizioni processuali) inserire la dicitura del codice di procedura penale
1. Nell’articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole: “578, comma 1,” Sono attribuiti al Tribunale in Composizione Collegiale gli articoli : “da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,”.
2. All’articolo 190-bis del codice di procedura penale – Requisiti della prova in casi particolari 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’art. 51, comma 3-bis, quando è richiesto l’esame di un testimone (194 s., 497 s.) o di una delle persone indicate nell’art. 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio (392) o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’art. 238, l’esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 60-ter, 600-quater, 60-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinqiues e 609-octies del codice penale, se l’esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni 16.
3. All’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, 1. Nel corso delle indagini preliminari [326-415] il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:
a) all’assunzione della testimonianza [194] di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
c) all’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri [quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)];
d) all’esame delle persone indicate nell’articolo 210 [quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)];
e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
f) a una perizia [220, 508] o a un esperimento giudiziale [218], se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione [213], quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
1bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600bis, 600ter, 600quinquies, 601, 602, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies, del Codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni [467, 468 5] .
EDUCARE IN CARCERE
Educare in carcere vuol dire educare alla libertà ,a riconquistarla a viverla in modo proficuo per se e per gli altri , per cui spingere il minore ad assumersi le responsabilità delle scelte che compie e delle conseguenze che queste comportano . Il minore deve operare una scelta tra il rispetto o la violazione delle norme, deve intraprendere un cammino di consapevolezza,autonomia coscienza , ed in senso piu’ ampio di crescita . Educare alla libertà significa educare alla scelta ,attraverso diversi passaggi tra cui il fondamentale è l’elaborazione del reato come coscienza e responsabilizzazione .che devono portare il minore a comprendere che cio’ che è stato fatto e male per chi lo ha compiuto e per chi lo ha subito . Il percorso di educazione non è prestabilito perché ogni individuo ha la sua storia la sua famiglia ,la propria personalità .Hanno inoltre tempi diversi per apprendere il percorso e in molti casi riesce molto difficile all’educatore far entrare il minore in relazione con il percorso stesso ,risultando loro difficile uscire da circuiti noti ,per conoscerne di nuovi e diversi .
L’educatore deve instaurare la relazione educativa :
1)- non deve giudicare il ragazzo identificandolo con il reato che ha commesso (sospendere le valutazioni etiche) ;
2) – deve fare lo sforzo di comprendere le cause che hanno spinto il ragazzo a commettere il reato , e un reale interesse nei suoi confronti;
3) – deve lavorare con i ragazzi e, non sui ragazzi ,comprendendo i suoi sogni le sue capacità ,le sue debolezze ,in modo da costruire progetti che aprano la sua vita al futuro e che gli diano prospettive oltre al carcere;
Questo percorso educativo è molto lungo ,perché all’interno del carcere pur se l’educatore spinge il minore a delle scelte ,all’interno della struttura le possibilità di scelta sono estremamente ridotte rispetto alla vita normale . Per cui le capacità decisionali ,anche nelle cose piu’ elementari ,come quando mangiare ,o dormire o stare sveglio ,sono estremamente ridotte ,a tal uopo si educa il ragazzo a compiere scelte ragionate ,e proiettate sulla vita che riprenderà quando uscirà dal carcere , protratte verso il futuro ma poco sperimentabili durante la detenzione . Risulta alquanto difficile verificare se le regole sono diventate patrimonio della persona e se questa sia in grado di operare una scelta tra il rispetto , o la violazione delle norme ,assumendosi la responsabilità della scelta e le loro conseguenze . In realtà lo si costringe alla inattività e alla irreparabilità . Anche perché ,non si può educare una persona alla libertà ,in un luogo che per sua struttura ed organizzazione è la sua negazione .
Per cui pur esistendo in carcere tali criticità ,che possono mettere in crisi l’educatore stesso prima che il suo lavoro , gli stimoli piu’ forti arrivano dai ragazzi ,in quanto accade che i minori stessi inviano agli adulti richieste di aiuto e segnali di malessere dovuti alla condizione di vita in cui hanno sempre vissuto ,e ,nella quale si trovano a vivere nel momento della detenzione ,quando, insomma loro stessi domandano , come sia possibile vivere la libertà .

La Normativa Europea e Internazionale

Da oltre un ventennio le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa hanno elaborato norme internazionali per il trattamento dei minori in conflitto con la giustizia .
L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha espresso il suo orientamento sulla giustizia minorile nelle seguenti risoluzioni : a) le Regole Minime delle Nazioni Unite sull’Amministrazione della Giustizia Minorile ( c.d. regole di Pechino ) 29-11-1985 , b) le Linee Guida delle Nazioni Unite sulla Prevenzione della delinquenza minorile ( Linee Guida di Riyadh ) 14 –12-1990 , le regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della Libertà ( Regole dell’Havana ) 14-12-1990 .Anche la Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha adottato una serie di risoluzioni ed ha riaffermato il principio del superiore interesse del minore quale criterio privilegiato in tutte le decisioni che riguardano la privazione della libertà . Nel 2008 il Consiglio d’Europa ha adottato le Regole Europee per i minori Autori di reato destinatari di sanzioni o misure , insistendo sul principio di proporzionalità ( gravità del reato, età del minore,benessere psico-fisico e mentale , sviluppo capacità e circostanze personali ) e del minimo intervento .Il Consiglio d’Europa ha adottato inoltre una serie di raccomandazioni in materia di delinquenza e giustizia minorile :
Raccomandazione n. R ( 87 ) 20 sulle reazioni sociali alla delinquenza giovanile;
“Infanzia e diritti al tempo della crisi:verso una nuova giustizia per i minori e la famiglia” 2 Raccomandazione n. r ( 88 ) 6 sulle reazioni sociali al comportamento delinquenziale dei giovani provenienti dalle famiglie migranti ,Raccomandazione n.R ( 99 ) 19 adottata in riferimento al documento finale del X° Congresso Internazionale delle Nazioni Unite sulla “ prevenzione del crimine e degli autori di reato “ celebrato a Vienna nel 2000 , sulla promozione della mediazione sia pubblica che privata da parte dei singoli Stati Raccomandazione n. R ( 2000) 20 sul ruolo dell’intervento psicosociale precoce nella prevenzione dei comportamenti criminosi .Raccomandazione n. R ( 2003 ) 20 concernente nuovi modi per affrontare la delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile . Raccomandazione n. r ( 2004 ) 10 riguardante la protezione dei diritti umani e della dignità degli individui con disturbi mentali . Raccomandazione n. r ( 2005 ) 5 sui diritti dei minori ospiti di istituti di custodia . Raccomandazione n. r ( 2006 ) 2 sulle Regole Penitenziarie europee Da ultimo occorre ricordare la relazione dello scorso 19-6-2009 del Commissario europeo dei diritti dell’uomo sulla delinquenza minorile in Europa .
Dalla normativa internazionale si ricava il riconoscimento in capo ai minori di età della titolarità di diritti ed interessi legittimi conseguenti alla loro qualità di soggetti in formazione e quindi meritevoli di particolare comprensione da parte della società e delle istituzioni preposte al giudizio della loro condotta e alla conoscenza dei loro bisogni 1 . La detta normativa contiene puntuali sollecitazioni ad adottare misure che favoriscano la chiusura anticipata del processo nei casi più lievi , consentano interventi precoci di sostegno e di messa alla prova , assicurino la specializzazione degli organi e degli operatori della giustizia minorile .
La normativa internazionale ed in particolare la Risoluzione 40/33 del 10 –12-1985 delle Nazioni Unite e la Raccomandazione n. R ( 87 ) 20 del Consiglio d’Europa nonché le sentenze n. 222/83 .”Infanzia e diritti al tempo della crisi:verso una nuova giustizia per i minori e la famiglia” 3 della Corte Costituzionale sulla separazione dei giudizi nei casi di computazione di un minore con un maggiorenne e della sentenza n. 287 del 22 maggio 1987 della stessa Corte , la promulgazione della legge n. 184 del 1983 nonché il decreto ministeriale del 23 ottobre 1984 istitutivo dell’ufficio della giustizia minorile hanno ispirato le iniziative che hanno condotto alla approvazione delle dispos. Del d.p.r. n. 448 / 88 .
Dagli atti internazionali emerge “ un modello di giustizia minorile agile e veloce pensato per un contesto istituzionale di forte presenza di servizi educativi del territorio a cui fare ricorso in alternativa al giudizio . Un modello basato sulla rapida uscita dal circuito penale ( c.d. diversion esul) concetto di responsabilizzazione del minore anche attraverso forme di confronto con la vittima (c.d. mediation ) . 2 Il principio di diritto che ispira l’applicazione ed interpretazione della disciplina del processo penale minorile è quello sancito dall’art. 40 della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia, che, per l’appunto, sancisce il diritto del minore sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di aver commesso un reato ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale , che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli
svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima .Il d.p.r. 448 / 88 introduce principi e strumenti che, benché operanti all’interno del processo penale ordinario, consentono un approccio del minore indagato e imputato orientato alla finalità di recupero mediante la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale. L’insieme di queste disposizioni costituisce il sistema processuale minorile :
l’art. 1 sancisce che i principi del processo penale minorile si applicano a tutte le fasi “ attraverso le quali la giurisdizione penale si esplica nei confronti dei minori “3 e quindi non limitatamente al momento della applicazione della sanzione o a quella della esecuzione .
Alla luce di tutto quanto illustrato ,ho tentato di fornire un quadro normativo generale sul processo Minorile , ma anche chiarire il principio ispiratore che permea tutte le norme riguardanti il Minore che tendono in primo luogo alla sua tutela , per recuperare quelli che devono essere i cittadini di domani.

Avv. Anna Mondola

Dirigente nazionale NAD

 

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