MINIMI TARIFFARI LEGITTIMI. SENT. N. 47/2018 CORTE COSTITUZIONALE

22 Marzo, 2018 | Autore : |

Commento alla sentenza n. 47/2018 emessa dalla Corte Costituzionale. Valutazioni sulla legittimità di tariffe minime all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.

 

Nel novero della discussione sulla legittimità dei minimi tariffari applicati alle prestazioni degli avvocati, in ragione di una loro aderenza o presunta violazione  dei principi di concorrenza dettati dalle norme dell’Unione Europea, la sentenza n. 47/2018 emessa dalla Corte Costituzionale si inserisce con valutazioni interessanti, che vale la pena analizzare.

La questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie, è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Lucca, che con ordinanza del 22 febbraio 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83-bis, commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 e 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008, n. 133, “nel testo temporale vigente”, nella parte in cui introduce una tariffa minima per i trasporti nazionali per conto terzi.

Il caso attiene dunque a tariffe minime imposte dal legislatore in materia di autotrasporto. I principi che entrano in ballo, in questa vicenda, attengono alla tutela di interessi costituzionalmente protetti, che si riferiscono all’efficienza dei mezzi di trasporto, all’integrità delle facoltà psico-fisiche dei conducenti ed in definitiva, alla tutela della sicurezza stradale, per riflesso di un sistema tariffario capace di garantire valori minimi, riferibili a costi necessari a mantenere determinati standard operativi.

In tal senso si richiama la giurisprudenza comunitaria che avrebbe avuto modo di affermare che sono compatibili con le norme comunitarie in materia di libertà di stabilimento e di libertà di prestazioni dei servizi, di libertà di concorrenza e di trasporti, i provvedimenti legislativi e amministrativi, direttamente riferibili allo Stato membro, che, per ragioni di interesse generale, introducono tariffe minime e/o massime (si richiamano, in particolare, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, seconda sezione, del 1 ottobre 1998, Librandi, in causa C-38/97, e la sentenza della Corte di giustizia, sesta sezione, del 5 ottobre 1995, Spediporto, in causa C-96/94).

Non potrebbe ritenersi, quindi, che un sistema quale quello in esame, introdotto nell’interesse generale alla sicurezza della circolazione stradale, recante una tariffa minima non stabilita dalle organizzazioni di categoria, si ponga in contrasto con il diritto comunitario.

 

 

 

 

Le valutazioni del Giudice delle Leggi analizzano molti aspetti interessanti, in particolare soffermandosi sul concetto di intervento pubblico, effettuato a mezzo di introduzione nell’ordinamento giudiziario di tariffe minime, volto ad impedire fenomeni di concorrenza sleale, capaci di incidere negativamente su interessi costituzionalmente protetti. Il tutto richiamando la funzione sociale dell’iniziativa privata, così come disciplinata dall’art. 41 Cost.

Motiva così la Corte, in relazione all’infondatezza della presunta violazione dell’art. 41 Cost:

 

Proprio in riferimento al regime di cui alla L. n. 298 del 1974, sicuramente più incisivo sulla libertà negoziale delle parti del sistema dei corrispettivi minimi, questa Corte si è pronunciata con la sentenza n. 386 del 1996, ritenendo che una determinazione pubblicistica delle tariffe rientrasse tra i legittimi limiti al principio di libertà di iniziativa economica privata. Il regime pubblicistico, infatti, era teso ad assicurare condizioni remunerative minime a tutti gli operatori del settore, evitando situazioni di concorrenza sleale che potessero portare le imprese ad operare in condizioni di difficoltà, penalizzando l’ammortamento degli investimenti e il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell’impresa. A tali finalità si aggiungeva quella di realizzare la trasparenza del mercato, attraverso la conoscenza dei prezzi da parte delle imprese e dell’utenza.”

 

A ben vedere le considerazioni della Corte ben possono essere estese alla categoria professionale forense, considerata a tutti gli effetti come espressione di una classe imprenditoriale, almeno per quanto attiene alla sua soggezione nei confronti dei principi comunitari in materia di concorrenza. Laddove la Corte ragiona di livelli tariffari minimi, volti a tutelare interessi meritevoli sul piano costituzionale e laddove la Corte introduce, nel novero di tali interessi, anche l’evitare che determinate imprese operino in condizioni di difficoltà (cfr. sent. in oggetto), legate a situazioni di concorrenza sleale tra le stesse, nulla nel quadro giuridico prospettato appare essere inidoneo a trasferirsi alle vicende vissute dall’avvocatura italiana, a seguito dell’abolizione delle tariffe minime.

Seppure non esplicitato in modo netto, il ragionamento argomentativo della Corte dimostra che le tariffe minime ben possono evitare che la concorrenza al ribasso incida su elementi della prestazione che lo Stato ha interesse a mantenere integri e che la crisi di un settore, generata da tale corsa al ribasso, contrasti con principi di tutela degli operatori impiegati in quel settore. Ecco dunque che la tariffa minima, laddove intervenga su iniziativa statale, non può assolutamente essere tacciata di violare norme in materia di concorrenza, né di carattere nazionale, né riferibili all’ordinamento giuridico europeo.

 

 

Proseguendo nel parallelo interpretativo proposto, appare chiara l’utilizzabilità di un altro passo delle motivazioni alla sentenza in analisi, alle situazioni che riguardano l’esercizio della professione forense:

 

“I costi minimi determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti costituiscono, nel disegno del legislatore, un limite al di sotto del quale potrebbero venire compromessi i livelli di sicurezza nella circolazione stradale, in virtù di uno sfruttamento eccessivo delle risorse umane e materiali da parte delle imprese di trasporto. Sebbene sia evidente che la sicurezza stradale trovi più diretta tutela nelle disposizioni in materia di circolazione e nelle relative sanzioni, non appare irragionevole né arbitrario che il legislatore persegua tale obiettivo anche con strumenti “indiretti”, attraverso un sistema tariffario che eviti un’attività d’impresa che potrebbe portare all’adozione di comportamenti poco compatibili con la sicurezza stradale.” 

 

Anche queste argomentazioni appaiono assolutamente ragionevoli ed introducono un ulteriore elemento da valorizzare, nell’ambito delle tesi volte a dimostrare la legittimità di tariffe minime, quando il loro utilizzo rispetti finalità pubblicistiche di particolare valore ed importanza. Si tratta dell’utilizzo di sistemi “indiretti”, capaci di scongiurare l’adozione di comportamenti di concorrenza sleale incompatibili con la tutela di interessi costituzionalmente garantiti (nel caso di specie, la sicurezza stradale). Nel momento in cui la Corte legittima il concetto di una concorrenza sul prezzo che, inseguendo la logica del massimo ribasso, non integra affatto la tutela dei cittadini o dei consumatori, ma realizza pratiche “sleali”, capaci di manifestare effetti antisociali nell’ordinamento giuridico, e nel momento in cui la Corte teorizza che le tariffe minime, pur caratterizzandosi come rimedio in grado di incidere “indirettamente” nella fattispecie in esame, vanno incluse nella gamma di rimedi possibili per scongiurare tali comportamenti, si legittimano istituti e tesi di grande portata giuridica, volte tra l’altro ad inficiare la teoria, invero assolutamente infondata, che per concorrenza si debba e si possa intendere, sempre e comunque, una logica di massimo ribasso del prezzo del servizio offerto. Tale tesi, illegittima sia sul piano economico che giuridico, deve trovare nella difesa dell’operatore di mercato, della sua stessa esistenza, un argine in grado di contemperare la logica del massimo ribasso del prezzo, ormai chiaramente inaccettabile, per gli evidenti rischi di cannibalizzazione connessi ad essa.

 

 

Un sistema di tariffe minime, imposto per ragioni superiori, non può dunque, secondo la Corte Costituzionale, integrare lesione della concorrenza, contrastando con l’art. 41 Cost.

 

Come è noto, “non è configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale, come sancito dall’art. 41, secondo comma, Cost., purché, per un verso, l’individuazione di quest’ultima non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue (ex plurimis, sentenze n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 247, n. 152 del 2010 e n. 167 del 2009)” (sentenza n. 16 del 2017).”

 

Il caso trattato e la sentenza analizzata consentono dunque di ritenere che il concetto di concorrenza non possa essere declinato come logica di massimo ribasso. Le tariffe minime, quando servano interessi costituzionalmente protetti, tra cui l’impedire che la logica del dumping metta in crisi gli operatori di un settore economico, rientrano nel novero delle misure che lo Stato può legittimamente adottare per proteggere il buon andamento del settore. Se tali tariffe vengono ancorate a valutazioni legate a fattori incomprimibili, siano essi dati dai costi non eliminabili per il corretto svolgimento dell’attività, o i profitti ritenuti “minimi”, capaci di garantire la sopravvivenza degli operatori, dette tariffe devono essere ritenute un valido strumento operativo, pienamente lecito e non in grado di contrastare la normativa italiana ed europea in materia di concorrenza.

 

Avv. Salvatore Lucignano

 

 

 

 

 

 

CERCA