Prima di entrare nel merito della riforma sulla legittima difesa è opportuno chiarire che l’articolo 52 del codice penale , oggetto della riforma rientra nel gruppo di articoli che si riferiscono alle cause di esclusione del reato , “le scriminanti “; che sono tassativamente individuate dalla legge ed escludono l’antigiuridicità di una condotta che, in loro assenza sarebbe penalmente rilevante e sanzionabile. Sono ipotesi tassative normativamente previste che escludono in toto la punibilità. La punibilità viene esclusa anche quando la fattispecie concreta si configura in una condotta che normalmente la legge punisce , ma che non viene punita in quanto una norma desumibile dall’ordinamento giuridico la ammette.
Le cause di giustificazione sono desumibili anche dall’intero Ordinamento giuridico e, pertanto, la loro efficacia non è limitata al solo diritto penale ma si estende a tutti i rami del diritto. A tal uopo è contenuto nella riforma un ampliamento del principio generale delle “cause di esclusione del reato codificate “, diluendo un principio ancorato e inquadrato nell’intero ordinamento giuridico .Il turbamento sorge poiché il principio fondamentale sotteso alle cause esimenti, che sono cristallizzate negli articoli dal 50 al 55 del codice penale ,né esclude la tassatività imposta dalla legge e legittima dei comportamenti che possono essere strumentalizzati dai cittadini ,in quanto è lo Stato che li autorizza.
Uno Stato che non è piu’ presente ,non è piu’ efficiente e che con queste riforme vuole sopperire alle sue deficienze delegando il cittadino ad esercitare una sorta di giustizia arbitraria .
E’ una riforma un po’ tribale per uno stato di diritto e va guardata con un po’ di sospetto soprattutto quando ne vedremo gli effetti sul piano pratico.
La nuova legge sulla legittima difesa approvata in Senato con 201 sì, 38 no e 6 astenuti. prevede pene più severe per i reati di furto, rapina e violazione di domicilio. La difesa privata sarà sempre legittima in caso di “grave turbamento”. Secondo il mio parere nonostante l’approvazione, si puo’ ipotizzare un ritorno al far west che legittima la vendetta privata. Il Senato ha approvato i seguenti articoli:
• l’articolo 1 dispone che la difesa in casa propria è sempre legittima;
• l’articolo 2 introduce il concetto di “grave turbamento” tra le cause di non punibilità;
• l’articolo 3 modifica la disciplina sulla sospensione condizionale della pena: in caso di sentenza di condanna la sospensione condizionale è concessa solo dietro integrale pagamento del risarcimento danni alla vittima;
• l’articolo 4 dispone l’aumento della pena per il delitto di violazione di domicilio: la detenzione da 1 a 4 anni diventa da 2 a 6 anni;
• l’articolo 5 e articolo 6 prevedono l’inasprimento delle pene per i delitti di furto in abitazione e rapina, con la detenzione massima rispettivamente fino a 6 e 7 anni.
Secondo l’articolo 1 del ddl nel caso in cui una persona presente legittimamente nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora utilizzi un’arma legittimamente detenuta, per difendere la propria o l’altrui incolumità, nonché i beni propri o altrui, dal “pericolo di un’aggressione”, non commette un delitto colposo . Ad esempio, è sufficiente che il ladro che si introduce in una abitazione privata affermi semplicemente di “essere armato” e minaccia di utilizzare l’arma. E’ sufficiente che sussista solo il pericolo di una aggressione, anche se questa non si realizza, per utilizzare un ‘arma legittimamente detenuta . L’art 2 del disegno di legge è il punto centrale dell’intera riforma della legittima difesa. Questo, infatti, va a modificare l’articolo 55 del Codice Penale, che oggi recita:“Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. L’articolo 2 del disegno di legge sulla legittima ha modificato quanto appena detto, escludendo la punibilità per coloro che eccedono i limiti di legge perché hanno agito “in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. La novità consiste in cio’ , anche quando la difesa non è proporzionata all’offesa ,così come detta l’art 52 del c.p. ,chi si difende non commette un delitto colposo perché ha agito per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità in un momento di “particolare turbamento” . Il soggetto che si difende , se viene assolto in sede penale non è tenuto al risarcimento del danno da lui provocato nell’ambito della legittima difesa. Mentre l’articolo 1 e 2, intervengono sugli articoli 52 e 55 del Codice Penale, e restringono il perimetro della punibilità derivato dall’eccesso colposo della legittima difesa, dall’altra gli articoli successivi inaspriscono le pene per coloro che si rendono colpevoli di furti, rapine e violazioni di domicilio. Ad esempio, l’articolo 3 del disegno di legge stabilisce che, in caso di furto in appartamento, sarà possibile ottenere la sospensione condizionale della pena solamente dopo aver completamente risarcito la vittima per i danni causati. Per quanto riguarda la violazione di domicilio, invece, la sanzione massima viene elevata a 4 anni di carcere; per il furto di abitazione, o anche per lo scippo, invece, la sanzione massima ammonta rispettivamente a 6 e 7 anni di carcere. Anche per la rapina la pena massima viene elevata a 7 anni di carcere. Infine, l’ultimo articolo del disegno di legge interviene modificando il Codice di procedura penale, dando la massima priorità “ nella formazione dei ruoli di udienza” anche ai processi che si riferiscono ai delitti – o alle lesioni personali – di tipo colposo. Inoltre, sempre in ambito processuale, qualora il giudice rilevi la legittima difesa viene riconosciuto il gratuito patrocinio anche a favore di coloro nei cui confronti “sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere”.
In seguito all’entrata in vigore della legge si teme una crescita per gli acquisti di pistole ed armi da fuoco La legislazione italiana consente a qualsiasi cittadino di acquistare un’arma purché questo sia: incensurato; non affetto da malattie psichiatriche; non alcolista; non tossicodipendente .Chi soddisfa questi requisiti però non può acquistare liberamente una pistola se non è in possesso di: licenza di porto di pistola e porto di fucile; nulla osta all’acquisto. Quindi per l’acquisto di una pistola non è obbligatorio avere il porto d’armi, poiché è possibile comprare un’arma da fuoco anche con la sola autorizzazione del Questore. Quali effetti pratici avra’ la riforma ?
Avv. Anna Mondola
dirigente nazionale NAD