Da molti nostri iscritti e simpatizzanti, soprattutto del foro Napoletano,
ci giungono numerose lamentale di differente contenuto e tipologia,
sulle “prassi” sottese e connaturate alle difese d’ufficio.
Di alcune abbiamo già trattato in precedenti articoli,
tra l’altro già pubblicati su questo sito nella sezione blog “Diritto e Giustizia” (cfr. i sottostanti link):
effettività del pagamento dei compensi, “effetto annuncio” e tutela dei diritti del difensore.
Oggi ne tratteremo altri.
In particolare, tratteremo della possibilità di poter utilizzare la soluzioni informatiche della cd. piattaforma “riconosco”,
già facente parte ed in uso al sito istituzionale C.O.A. Napoli ,
per effettuare il servizio di prenotazione e verifica dei cd. corsi per conseguimento dei crediti formativi professionali,
utilizzata per formare il cd. ” fascicolo digitale” da inviare al C.O.A. ,
per conseguire l’ammissione preliminare al patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato per i procedimenti di natura civile.
Accedendo al proprio profilo, infatti, è possibile, cliccando sull’icona Assicurazioni, aprire la seguente finestra:
https://riconosco.dcssrl.it/eventicoanapoli/?requestPage=/iframe.php&id_user_edit=12485
cliccando su sostituti stabili e difese d’ufficio,
si potrebbe implementare la trasparenza degli stabili sostituti del difensore,
e inserire le turnazioni di reperibilità per gli iscritti al foro, sia per il ramo ordinario,
che quello minorile ovvero quello militare.
Resta il suggerimento al C.O.A. di informarsi sui costi per la fattibilità della fattispecie.
Quanto all’effettività del pagamento delle difese d’ufficio e dei patrocini a spese dello Stato,
in parte si è già trattato nei precedenti articoli, anche cercando plausibili soluzioni allo status quo.
Resta da analizzare l’attuale gestione di liquidazioni e pagamenti.
Numerosi sono gli interrogativi posti alla nostra attenzione da colleghi iscritti e simpatizzanti N.A.D. del Foro Napoletano,
per quel che attiene la tutela effettiva del diritto al pagamento per le prestazioni effettuate dal difensore.
E’ ” normale” non avere un termine perentorio ex lege nel quale, il giudice investito della questione,
sia obbligato a depositare la sua decisione sulla liquidazione?
In parte si è cercato di dare un senso concreto alla tempistica,
con quanto sancito nei protocolli siglati tra le presidenze dei locali Tribunale, C.O.A. e Camera Penale,
alla cui lettura specifica si rinvia.
Spetta, tuttavia, al Legislatore rendere effettive tali aspettative di diritto.
E’ “normale” che, stante il sovraccarico di lavoro e la scarsità di personale,
ogni sezione del Tribunale( civile e penale) invii 10 fascicoli per settimana all’ufficio liquidazioni,
che, successivamente, provvederà alle notifiche agli aventi diritto,
per poi far decorrere i 30 gg ai fini dell’esecutività del provvedimento di liquidazione?
Anche qui, sarebbe opportuno l’intervento del Legilsltore in tema.
E’ “normale”, una volta inviata la fattura elettronica,
ed ottenuta la ricevuta di consegna tramite il sistema di interscambio,
attendere ben oltre i 60 gg. ( termine massimo ex lege),
il pagamento effettivo della cifra, senza il minimo interesse moratorio?
Sul punto è opportuno un breve ragionamento, riscontrabile al seguente link:
http://rispondipa.it/479/cosa-succede-pagare-entro-tempi-stabiliti-dalla-legge-30gg
“La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle pubbliche amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, ai sensi dell’art.2 co.4, DMEF n.55 del 3 aprile 2013.
La decorrenza dei 15 giorni dall’inoltro della ricevuta di consegna (o della notifica di mancata consegna) senza nessuna comunicazione da parte della PA, comporta a cura del SdI una comunicazione ad entrambe le parti (soggetto trasmittente e PA) di notifica di decorrenza dei termini.
La funzione di tale notifica è di comunicare alle parti che il processo d’invio della fattura elettronica si è concluso.
Il D.Lgs n.192/2012, recependo la direttiva comunitaria 2011/7/UE ha fissato il termine di pagamento nelle transazioni con la PA in 30 giorni, derogabile in alcuni casi al massimo a 60 giorni, pena la sanzione degli interessi legali di mora oltre il tasso BCE con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza prevista.
Ma il termine di accettazione (o decorrenza dei termini) di 15 giorni equivale ad un riconoscimento di debito ?
Il DMEF 55/2013 dispone che “La completezza dei dati relativi agli ordini e contratti contenuti nelle fatture consente una verifica immediata della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile e mette quindi in condizione gli uffici competenti di procedere con solerzia all’accettazione o al disconoscimento della fattura (così come indicato dall’art. 1988 codice civile)”. Rammento che l’art. 1188 codice civile recita: “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”
Il legislatore ha cercato, con le predette normative, di velocizzare il pagamento delle transazioni commerciali con la PA, anche se tuttora si osserva il verificarsi di ritardi nei pagamenti. Ma, grazie all’azione di monitoraggio e controllo che la Ragioneria dello Stato sta attuando sui flussi della fatturazione elettronica verso la PA, congiuntamente all’adozione del “registro unico della fatture”, ci si avvia ad una progressiva regolarizzazione delle tempistiche di pagamento.
Nella sostanza, per rispondere al quesito, se la PA non paga nei termini si espone ad azioni giudiziali ed in ogni caso dovrà riconoscere anche gli interessi. Giova rammentare che, con l’emissione della fattura elettronica, non è più necessario procedere ad una formale comunicazione di messa in mora ad debitore (cioè la PA).”
Il Legislatore qui è già intervenuto. spetta alle Amministrazioni trovare le soluzioni concrete.
E’ ” normale” non incentivare e favorire l’effettiva difesa tecnica dei colleghi iscritti alle liste dei difensori d’ufficio,
organizzando un monitoraggio concreto delle presenze di questi ultimi nei rispettivi turni di reperibilità?
E’ “normale” non cercare soluzioni plausibili, eventualmente, concordando tra Presidenza del Tribunale, Corte d’Appello e C.O.A.
la disponibilità all’utilizzo di spazi liberi nel Palazzo di Giustizia, in modo da tenere “in loco” i colleghi di turno in pari data,
favorendo l’effettiva presenza degli iscritti alle liste nel turno di reperibilità?
Anche qui, in assenza di compiute e concrete riforme legislative,
è compito delle P.A. interessate trovare strade percorribili in un ottica di garanzia dei diritti.
Sperando di aver riassunto in modo concreto ed utile le istanze pervenuteci dai colleghi,
nell’ottica della concreta tutela dei diritti di ognuno,
lasciamo ai posteri l’ardua sentenza.