Riceviamo, previo suo espresso consenso,
e pubblichiamo molto volentieri,
l’appello ai colleghi tutti ed alle “istituzioni rappresentative della categoria” ,
del collega Avv. Beniamino MAMMARELLA, del Foro di Napoli,
da oggi affisso all’interno dei locali della Camera Penale di Napoli.
Si invita alla lettura,
tenendo da conto il descritto comportamento tenuto dai colleghi tutti,
presenti nell’aula processuale d’udienza,
per la quale lo stesso collega, vittima di minacce ed offesa in prossimità di un’aula d’udienza,
da parte di un precedente cliente, si era costituto parte civile contro lo stesso,
in un processo penale dianzi il locale Giudice di Pace,
e, soprattutto, l’assordante silenzio e la mancata “presa di posizione” delle “istituzioni rappresentative”,
per come descritte dal collega, seppur informate per tempo e documentalmente dell’accaduto,
con espressa richiesta di supporto.
Si noti che tali comportamenti potrebbero astrattamente apparire contrari a quanto specifica il
cd. Codice Deontologico degli Avvocati Europei,
approvato dal C.C.B.E. (Council of the Bars and Law Societies of Europe,
organismo composto da tutti i Consigli Nazionali Forensi Europei,
alcuni membri effettivi, altri meri osservatori,
a Strasburgo in data 28 ottobre 1988 e modificato,
da ultimo, a Oporto in data 19 maggio 2006),
che, tra i Principi Generali, sancisce che:
“I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà,
la probità, la rettitudine o la sincerità dell’Avvocato.
Per l’Avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.”
Inoltre, dai “comportamenti” dei soggetti descritti nel testo,
potrebbe determinarsi anche l’ulteriore stridente contrasto con
quanto sancisce l’art. 5 del vigente Codice Deontologico Forense,
norma fondamentale (nel Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense,
nella seduta del 17 aprile 1997, annotato ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999,
il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 16 dicembre 2006, il 12 giugno 2008,
il 15 luglio 2011 e il 16 dicembre 2011), che recita:
“L’Avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.”,
precisando, altresì, sin dal cd. “preambolo” dell’articolato che:
“L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza,
per tutelare i diritti e gli interessi della persona,
assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione,
nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario;
garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa;
assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.”.
Tanto premesso, lascio a Voi tutti, la lettura del testo redatto dal collega MAMMARELLA.