Il trattamento previdenziale dell’avvocato, profili deontologici

20 Ottobre, 2019 | Autore : |


Ringrazio la sezione Nad Nola ed in particolare la dirigenza locale, i colleghi Iossa, Mondola e Di Bartolo, per il grande lavoro che stanno facendo sul territorio tenendo vivo un luogo di confronto libero sulle tematiche dell’avvocatura. Solo in un clima di libertà come quello che caratterizza NAD era possibile ascoltare i saluti del Presidente del Coa di Nola, avv. Domenico Visone, che ringraziamo per le parole di stima e di riconoscimento per l’approccio anticonformista ma allo stesso rigoroso della nostra comunità.

Anticonformismo che ci consente di ascoltare, immediatamente dopo, le parole dell’amico e collega Vito Vincesilao, referente Confintesa professioni, che ci sottolinea apertamente le evidenti criticità dell’idoneità dello strumento ordinistico al fine di un’efficiente tutela delle posizioni delle categorie professionali.

Un grazie anche alla collega e delegata congressuale Rosa Sposito che ci ha puntualmente relazionato sulle ricadute deontologiche dell’inadempimento in tema di contribuzione previdenziale.

Un grazie va inoltre, last but not least, ad UAMPA per la preziosa collaborazione nell’organizzazione di questo evento.

 

Veniamo, ora, al vivo del tema oggetto del nostro incontro.

I trattamenti previdenziali erogati da Cassa sono i seguenti otto:
1) Pensione di vecchiaia
2) Pensione di vecchiaia anticipata
3) Pensione di vecchiaia contributiva
4) Pensione anzianità
5) Pensione di inabilità
6) Pensione di invalidità
7) Pensione indiretta
8) Pensione di reversibilità.

Tutti sono caratterizzati dall’erogabilità ad istanza dell’iscritto alla maturazione dei requisiti rispettivamente richiesti.

Requisiti.

Pensione di vecchiaia
Per il 2019 e 2020, età minima 69 anni anzianità minima 34 anni;
Dal 2021: età minima 70 anni anzianità minima 35 anni.
La pensione di vecchiaia non comporta obbligo di cancellazione dagli albi ed è erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di raggiungimento dei requisiti.

Pensione di vecchiaia anticipata
Dal 2021, 35 anni di iscrizione e contribuzione e 65 anni di età,
Non è necessaria la cancellazione dall’Albo
Importo della pensione viene ridotto dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto alla data dell’ordinario pensionamento.
La riduzione è permanente
In presenza di almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione, non è prevista alcuna riduzione.
Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo la presentazione della domanda

Pensione di vecchiaia contributiva
Età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria (70 anni).
Non è necessaria la cancellazione dall’Albo
Dal 2021 meno di 35 anni ma più di 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
Non essersi avvalsi della ricongiunzione verso altro ente o della totalizzazione o del cumulo
Una volta richiesta la pensione di vecchiaia contributiva non è possibile proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo
Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo la presentazione della domanda

Pensione anzianità
Nel 2018 – 2019: 61 anni di età e 39 anni di anzianità contributiva;
Dal 2020: 62 anni di età, 40 anni di anzianità contributiva
E’ necessaria la cancellazione dall’albo degli avvocati e da quello speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
La pensione di anzianità spetta su domanda dell’interessato con le decorrenze previste dalla legge (finestre di accesso)

Pensione d’inabilità
Capacità all’esercizio della professione esclusa in modo permanente e totale a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione
Iscrizione continuativa da data anteriore al compimento del 40° anno di età
Almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
Cancellazione da tutti gli albi forensi
Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo la presentazione della domanda

Pensione d’invalidità
Capacità all’esercizio della professione ridotta in modo continuativo, per infermità, a meno di 1/3
Motivo invalidante sopravvenuto all’iscrizione o, se preesistente, aggravato dopo l’iscrizione
Iscrizione continuativa da data anteriore al compimento del 40° anno di età
Almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
Non è necessaria la cancellazione dagli Albi
Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo la presentazione della domanda

Pensione indiretta
Spetta ai superstiti di avvocati iscritti continuativamente alla Cassa da data anteriore al compimento dei 40° anni di età, non pensionati, che abbiano maturato almeno 10anni di effettiva iscrizione e contribuzione
Non può essere chiesta dai superstiti nel caso in cui il professionista risulti cancellato dalla Cassa da almeno tre anni
MISURA DELL’IMPORTO
60% AL SOLO CONIUGE
80% AL CONIUGE CON UN FIGLIO MINORE O EQUIPARATO*
100% AL CONIUGE CON DUE O PIU’ FIGLI MINORI O EQUIPARATI*
Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo il decesso del professionista
*Se studente fino al 26° anno di età ovvero se maggiorenne inabile al 100%,
a carico del genitore al momento del decesso del professionista

Pensione di reversibilità
Spetta ai superstiti di avvocati già titolari di un qualsiasi trattamento pensionistico erogato dalla Cassa
MISURA DELL’IMPORTO
Come per la pensione indiretta
Pensione indiretta e di reversibilità sono erogate, anche in mancanza di coniuge superstite, ai figli, nelle seguenti misure:
60% UN FIGLIO MINORE O EQUIPARATO*
80% DUE FIGLI MINORI O EQUIPARATI*
100% TRE O PIU’ FIGLI MINORI O EQUIPARATI*
* Se studente fino al 26° anno di età ovvero se maggiorenne inabile al 100% a carico del genitore al momento del decesso del professionista

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