Tribunale di Napoli – Sez. V^ penale – Collegio –
(D.sse DONZELLI C. (Presidente-estensore), DE TOLLIS A.E. e SORRENTINO M.C. (Giudici a latere)
febbraio/marzo 2016
Con la sentenza allegata, si pone l’accento su alcune questioni più che attuali nella “attuale società italiana”.
In particolare, la sentenza in esame, tratterà gli argomenti di recente evidenza agli onori della cronaca,
e, precisamente, di violenza” sulle donne(nell’accezione sessuale del termine),
e della permanenza e vita quotidiana di soggetti extracomunitari sul territorio italiane, e delle connesse, difficoltà di integrazione.
Nel caso in esame, l’imputato, tratto in stato di arresto, a seguito di segnalazioni di altri soggetti esterni ai fatti ma coabitanti nello stabile luogo d’indagini,
a seguito di udienza dinanzi al G.I.P. presso la Casa Circondariale,
veniva posto in custodia cautelare domiciliare, su conforme richiesta della difesa e contrario parere dell’accusa.
Definita la notitia criminis con citazione a giudizio nelle forme del rito immediato,
alla prima udienza, sentita la persona offesa-querelante, appariva chiara la necessità di nomina di un’interprete di lingua inglese(lingua parlata dall’imputato e dalla P.O.).
Ciò posto, la persona offesa, con l’ausilio dell’interprete, chiariva,
altresì fornendo prova del certificato medico del nosocomio ove veniva condotta tramite la Polizia Giudiziaria operante l’arresto,
nel quale il sanitario di turno, attestava la non necessarietà della visita,
in quanto la paziente riferiva e faceva comprendere di non aver subito alcuna violenza.
Dall’esame testimoniale, inoltre, l’ufficiale di P.G. riferiva di essere intervenuto per allerte telefoniche in centrale operativa,
pervenute da parte di soggetti italiani, abitanti nello stesso stabile,
allarmati per le urla riferite, e di non aver assistito ad alcuna scena di violenza sessuale in atto.
Avendo gli altri agenti operanti assistito alle medesime situazioni,
venivano estromessi, per concorde decisione di Collegio e parti processuali,
in quanto non rilevanti, gli ulteriori testi indicati dalla Pubblica Accusa.
Infine, a seguito dell’esame dell’imputato, il Collegio, dopo lunga camera di consiglio,
anche su impulso e richiesta della difesa,
emetteva sentenza di proscioglimento per l’imputato,
ordinandone l’immediata scarcerazione, con riserva di giorni 30 per la stesura della motivazione.
In particolare, la motivazione proscioglitiva dell’imputato,
prendendo spunto da quanto emerso dibattimentalmente,
peraltro in nuce già nelle richieste difensive all’atto di convalida dell’arresto,
specificava, con un passaggio più che mai condivisibile, la totale carenza,
negli atti introduttivi del processo, e,
ancor più, sin dalla denunzia-querela sottoscritta dalla P.O. presso la sede di Polizia Giudiziaria
-senza l’ausilio di un’interprete e senza che la stessa P.O. si rendesse conto di quel che richiedeva, seppur sottoscrivendolo-
della cd. “istanza punitiva ” connessa alla doglianza introduttiva della notitia criminis,
in modo da creare un insanabile vulnus della ratio normativa sottesa all’art. 336 c.p.p.,
laddove richiede espressamente l’istanza punitiva dell’eventuale colpevole di un fatto-reato.
v-sez-penale-na-collegio-violenza-sessuale-n-d-p-per-difetto-di-valida-querela