Cassazione SS. UU. 22.09.2016 n°18569. Nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice tenuto a verificare la tempestività dell’impugnazione proposta deve accertare attraverso un’istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio di cui all’articolo 2697 del Cc, alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione il momento di decorrenza del termine d’impugnazione, perciò il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportando l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del relativo numero identificativo.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la decisione in oggetto, disciplinano il caso della decorrenza del termine lungo per l’impugnazione della sentenza, nel caso in cui la stessa sia depositata in cancelleria dal giudice in data antecedente rispetto a quella di pubblicazione da parte della cancelleria. Gli ermellini, stigmatizzano, utilizzando in tratti della decisione un linguaggio insolitamente aspro e diretto, detta prassi largamente diffusa presso molti uffici giudiziari. Sembra opportuno sul punto sottolineare alcuni brani della sentenza:”[…] il continuo riproporsi della sciagurata consuetudine di apporre una doppia data in calce alle sentenze civili ha determinato un articolato intrecciarsi e sovrapporsi di interventi giurisdizionali che non risulta ancora sopito se queste Sezioni unite sono chiamate ancora una volta in pochi anni a pronunciarsi in materia[…]”; “[…] le ripetute pronunce sulla questione riguardano tutte ipotesi in cui in calce alla sentenza sono state apposte dal cancelliere due date (individuate rispettivamente come di deposito e di pubblicazione), con un comportamento definito dalla Corte Costituzionale (non mera irregolarità bensì) “patologia procedimentale grave”, ancor più grave se si pensa che tutte le pronunce in argomento, pur divergenti tra loro su aspetti anche non secondari, sono da sempre concordi nello stigmatizzare incondizionatamente tale comportamento non solo per la sua determinante influenza sulle posizioni giuridiche degli interessati ma perché, ancor prima, introduce dubbi e ambiguità in un momento processuale di massimo rilievo, inducendo il fondato sospetto che non sia sufficiente una stigmatizzazione in sede processuale di tale deprecabile consuetudine, ma si rendano forse necessari interventi ulteriori, quanto meno di carattere disciplinare.”; “[…]l’apposizione della doppia data e’ sintomatica di una situazione gravemente disfunzionale che, nel migliore dei casi, testimonia disorganizzazione, ignavia ed ignoranza (per aver effettuato le operazioni idonee a rendere conoscibile la sentenza solo dopo l’apposizione della data di deposito, oppure per aver, ad esempio, dopo l’effettuazione di tutte le operazioni suddette in concomitanza col deposito, ritenuto di apporre una ulteriore data di pubblicazione corrispondente, in ipotesi, alla comunicazione dell’avvenuto deposito mediante biglietto di cancelleria prevista dal secondo comma dell’articolo 133 c.p.c.”.
Il Supremo Collegio si scaglia con forza contro detta prassi discutibile ma, a modesto parere dello scrivente, immette, nel sistema delle impugnazioni, un varco di grave incertezza, attraverso il quale le ipotizzate manovre di abuso e manipolazione di detta delicata fase di “formazione” della sentenza, avranno ulteriori ed immensi spazi. È esperienza comune per qualunque avvocatessa/avvocato quanto farraginosa e, spesso, scarsamente trasparente sia, la fase di deposito/pubblicazione della sentenza in alcuni uffici giudiziari. Legare la decorrenza del termine lungo d’impugnazione ad un’attività svolgentesi, di fatto, nel “cono d’ombra” degli “interna corporis acta” degli uffici di cancelleria, non appare andare nella direzione di quella trasparenza e regolarità nello svolgimento di detta fase procedimentale, pur auspicata in vari punti della decisione. Appaiono, inoltre, poco in sintonia con l’era del processo telematico, gli inviti ad accessi reiterati in cancelleria rivolti ad avvocatesse ed avvocati, quando, forse, sarebbe stato molto più assonante propugnare l’attuazione di protocolli di buone prassi che prevedano, a solo titolo d’esempio, la comunicazione via pec della data d’inserimento del provvedimento nel registro cronologico… Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι … d’ora in poi, occorre stare attenti alla doppia data … deflazione selvaggia vuole il nostro scalpo
Avv. Giuseppe Fera