Nel disinteresse generale, laddove l’inerzia e l’ignavia degli avvocati diventano il terreno fertile in cui le oligarchie prosperano, Nuova Avvocatura Democratica ha analizzato le norme dello statuto di OCF (Organismo Congressuale Forense), sotto il profilo che riguarda i possibili reclami avverso le elezioni dei delegati ad OCF. Il lavoro che abbiamo svolto sembrerebbe portare a conclusioni paradossali. Pubblichiamo un articolo che risente del “work in progress” ancora in atto e pertanto potrebbe subire rettifiche. Questa però ci appare la situazione, allo stato degli atti:
Lo statuto OCF, all’art. 1, lettera i), definisce l’Ufficio di Presidenza come l’Ufficio di Presidenza del Congresso, rimandando al successivo art. 3, comma 12.
L’art. 3, comma 12, indica un Ufficio di Presidenza che non lascia adito ad interpretazioni: è composto da figure introdotte dal NUOVO statuto.
La presenza, all’interno dell’Ufficio di Presidenza, di membri di OCF e non di OUA, fuga i dubbi su una possibile ultrattività di OUA e dell’Ufficio di Presidenza del Congresso previsto dal vecchio statuto.
A chi presentare i reclami avverso le elezioni dei membri di OCF? Cosa avviene ad esempio se un candidato che abbia presentato regolarmente la sua candidatura, inviando la PEC alla segreteria dell’Ordine di Napoli, come avvenuto per altri 23 colleghi, non si ritrovi inserito nell’elenco dei candidati, e non possa dunque aver partecipato alle elezioni, come i suoi colleghi?
Semplice, lo statuto OCF prevede, all’art. 6.13, che egli debba sporgere reclamo all’Ufficio di Presidenza, entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni.
Ergo, laddove un candidato pretermesso dalle elezioni svoltesi nel distretto di Corte d’Appello di Napoli in data 4 novembre 2016, voglia sporgere reclamo, detto reclamo va presentato, entro il giorno 7 novembre 2016, a pena di inammissibilità, presso l’Ufficio di Presidenza del Congresso previsto dal nuovo statuto. Tutto molto bello: c’è solo un piccolo problema. Attualmente l’Ufficio di Presidenza del Congresso, contenente il coordinatore di OCF (come previsto dal nuovo statuto), non esiste. Esso infatti viene nominato, ai sensi dell’art. 3. 12 dello statuto, a seguito dell’individuazione dell’ufficio di coordinamento di OCF, che, nel caso di specie, non è ancora avvenuta.
Il povero avvocato a questo punto cosa può fare? Semplice: cercare tra le norme transitorie, per verificare se i “giuristi” che hanno scritto questo coacervo di arzigogoli incrociati, abbiano previsto un soggetto che, nelle more dell’insediamento del primo OCF, possa svolgere le funzioni previste dall’art. 6.13 dello statuto, ovvero consentire la presentazione dei reclami relativi all’elezione dei componenti di OCF. Purtroppo la ricerca risulta vana.
Lo statuto, come si evince dalla disposizione transitoria e da quella finale, non prevede il soggetto, già nell’esercizio delle sue funzioni, che possa ricevere i reclami di cui all’art. 6.13 dello statuto. Pertanto, ad oggi, il reclamo contro le elezioni ad OCF, se si vuole che sia presentato nei termini perentori previsti da detto articolo (3 giorni dallo svolgimento delle elezioni), deve essere necessariamente presentato a soggetto incompetente (che per analogia può essere individuato nella segreteria dell’Ordine che presiede le operazioni di voto, ovvero quello che guida la delegazione congressuale distrettuale), con richiesta di trasmissione all’Ufficio di Presidenza del reclamo presentato.
Una procedura comunque irrituale, che testimonia, una volta di più, ed ove ancora ce ne fosse bisogno, che le norme sulla rappresentanza degli avvocati andrebbero scritte da avvocati.