Saluto il presidente del Coa di Nola avv. Domenico Visone, i colleghi relatori e ringrazio il direttivo NAD rappresentato dalle colleghe avv. Anna Mondola e avv. Celeste Notaro per l’invito rivoltomi a fornire il mio personale contributo nel dibattito che stasera affronteremo sulla riforma della Magistratura onoraria e sulle nello specifico sulle competenze del GOP in tribunale.
Grazie
La riflessione che mi permetto di offrire a questo uditorio deve necessariamente prendere le mosse dalla funzione che oggi viene attribuita al giudice onorario di tribunale già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.116/2017 per poi affrontare il ruolo del GOP nell’ufficio del processo e le criticità del lavoro dei Giudici onorari in questa funzione.
Da diversi anni il GO non è più solo un sostituto occasionale d’udienza o un magistrato onorario cui delegare all’interno del giudizio di cognizione solo l’audizione dei testimoni o degli interrogandi o l’assunzione delle prove delegate.
Oggi in molti Tribunali e soprattutto in quelli che presentano criticità importanti sia per numero dei processi pendenti, sia per la difficoltà a smaltire l’arretrato ultraquinquennale o addirittura ultra decennale i magistrati onorari gestiscono per intero o quasi le esecuzioni Mobiliari, in molti casi anche le esecuzioni immobiliari (quindi è a loro delegata la riscossione coattiva del credito quasi per intero).
Trattano stabilmente ruoli autonomi secondo il criterio cd. dell’affiancamento affrontando tutte le controversie oggi di valore fino a € 36.000,00 quindi quasi completamente le opposizioni a decreto ingiuntivo, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale rientrante in tale scaglione per valore, quasi interamente la materia delle locazioni e molto spesso anche procedimenti di volontaria giurisdizione tra cui le amministrazioni di sostegno le interdizioni e tutti gli adempimenti ad essi collegati.
Di norma il ruolo autonomo è costituito da un numero di fascicoli pari ad un terzo del numero dei fascicoli pendenti sul ruolo del magistrato togato che si affianca.
Sul ruolo autonomo del magistrato onorario si aggiungono per ogni udienza i procedimenti che vengono delegati dal magistrato di riferimento ai soli fini dell’assunzione delle prove testimoniali e procedimenti che lo stesso magistrato gli delega per la decisione e o discussione.
Ho scelto di non apportare dettagliati dati statistici ma nella realtà che vivo quasi quotidianamente e recependo anche notizie provenienti non solo dai colleghi di altre sezioni del Tribunale di appartenenza l’apporto fornito dalla magistratura onoraria è davvero notevole anche nelle sostituzioni ove per protocollo di sezione possiamo su indirizzo del magistrato di riferimento anche trattenere cause in decisione.
Rimangono escluse alla nostra competenza soltanto i procedimenti cautelati ante causam; le impugnazioni alle sentenze dei giudici di pace, la materia societaria e quella fallimentare.
Da ciò si capisce l’importante apporto dato dai giudici onorari di tribunali agli uffici di appartenenza.
La qualità del lavoro dei GOT in servizio deriva molto dalla qualità dell’ufficio di appartenenza e dalla considerazione non sempre positiva di cui godiamo tra i magistrati professionali.
Nella mia esperienza quasi ventennale devo evidenziare che la professionalità acquisita deriva dalle opportunità di crescita professionali che i vertici dell’ufficio ci garantiscono.
Con la riforma cd “Orlando” si è voluto fortemente unificare la magistratura onoraria e dare alla stessa un’impronta occasionale e marcatamente onoraria.
L’ art.1 così recita “Il Giudice onorario di pace”, unico giudice onorario a fronte della bipartizione tra giudice di pace e giudice onorario di tribunale fino ad oggi esistente, è un magistrato onorario addetto all’Ufficio del giudice di pace;
“l’ufficio del giudice di pace è però coordinato dal Presidente del Tribunale, il quale distribuisce ai giudici onorari di pace il lavoro, vigila sulla loro attività e sorveglia l’andamento dei servizi” (art. 8).
L’incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego (art. 1, comma 3).
Passiamo ora ad esaminare cosa farà dal 2021 il magistrato onorario e soprattutto quale sarà il suo concreto apporto rispetto alle criticità del sistema giustizia.
L’ufficio per il processo è previsto dalla legge come una struttura organizzativa finalizzata a garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (art. 16 octies del decreto legge n. 179/2012, così come modificato dal decreto legge n. 90/2014).
Si tratta di una struttura tecnica in grado di affiancare il giudice nei suoi compiti e nelle sue attività, istituendo uno staff al servizio del magistrato e/o dell’ufficio. Tale struttura può essere assegnata a supporto di uno o più magistrati professionali (ad es. per il supporto all’istruttoria orale, per l’abbattimento dell’arretrato ultraquinquennale), ma anche a servizio di un settore (ad es. per il settore lavoro) o di tutto l’ufficio (ad es. per la massimazione delle sentenze).
È, però, comunque importante che essa sia posta a servizio di uno o più obiettivi, specificamente individuati. Andranno a comporre l’ufficio per il processo i giudici professionali, i giudici onorari, i tirocinanti ex art. 73 del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013), i tirocinanti ex art. 37, comma 4, del decreto legge n. 98/2011 (convertito con modifiche dalla legge n. 111/2011) e il personale amministrativo.
Quali competenze avrà il GOP IN TRIBUNALE?
Le competenze dei giudici onorari di pace all’interno dell’ufficio per il processo.
Il comma 10 dell’art. 10 cit. stabilisce: “Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario puo’ assistere alla camera di consiglio”.
All’interno dell’ufficio per il processo i giudici onorari svolgono i compiti identificati dall’art. 10, comma 10, del d.lgs. n. 116/2017 , tra i quali deve ritenersi qualificante la redazione di minute di provvedimenti; per il giudizio civile e del lavoro, possono poi svolgere i compiti di natura istruttoria e definitoria, nei limiti indicati dai commi 112 e 123 dello stesso art. 10.
Il comma 11 dell’art. 10 cit. prevede: “Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell’ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l’assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive”.
Nel periodo transitorio, operante fino al 15 agosto 2021, i soli giudici onorari nominati prima del 15 agosto 2017, anche se collocati nell’ufficio per il processo, possono essere altresì assegnatari di singoli procedimenti ed anche di un intero ruolo, con l’eccezione delle materie di cui all’art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 116/2017. Inoltre, sempre nel periodo transitorio, possono comporre i collegi, salvo che nelle materie indicate dall’art. 12 del medesimo d.lgs. 116/2017 e sempre che non ricorrano le eccezioni di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 305.
Come chiarito in proposito dalla citata delibera del 6.12.2017 (risposta al quesito nella pratica n. 530/VV/2017), tra le sezioni specializzate, per le quali opera il divieto di inserimento dei giudici onorari nei collegi, non rientra la materia della famiglia, che non può considerarsi materia specializzata in senso tecnico; per la stessa materia della famiglia, tuttavia, i giudici onorari possono comporre unicamente i collegi, senza poter essere relatori o estensori dei relativi procedimenti, in quanto non possono esserne assegnatari.
Tale ultima regola vale non solo per la materia della famiglia ma per tutte le materie (specializzate e non) indicate dall’art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 116/2017: per tali materie, ove non ricorra il divieto di destinazione nei collegi di cui al successivo art. 12, i giudici onorari possono sì comporre il collegio ma non divenire relatori o estensori dei provvedimenti.
Il comma 12 dell’art. 10 così stabilisce: “Al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione:
a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;
b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;
d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;
f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000”
Il comma 6 dell’art. 11 cit. prevede: Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace:
a) per il settore civile:
1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell’articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;
2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;
4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare;
5) i procedimenti in materia di famiglia;
Ed ancora, ai giudici onorari di pace inseriti nell’ufficio del processo, dopo i primi due anni, possono essere assegnati la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale quando sussistono le condizioni di cui all’art. 11, ovvero quando il tribunale presenta vacanze di posti in organico, oppure i singoli giudici professionali hanno pendenze o cause sopravvenute tali da pregiudicare la ragionevole durata del processo.
L’assegnazione degli affari è effettuata dal Presidente del tribunale, previo parere del Consiglio giudiziario, ed è trasmessa al Csm (art. 11, comma 7). Qualsiasi controversia di competenza del tribunale può essere assegnata al giudice di pace onorario, con la sola esclusione dei procedimenti indicati all’art. 11, comma 6.
L’efficienza dell’Upp dipende, a sua volta, anche dalle prassi lavorative adottate: sia quelle a contenuto giuridico-interpretativo; sia quelle a contenuto organizzativo (come, per esempio, quelle riguardanti l’utilizzo degli applicativi, il raccordo fra le attività di cancelleria e quelle dei magistrati, il coordinamento fra l’attività preparatoria e quella giurisdizionale). Le riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale (e quelle di sezione previste dall’art. 47-quater og) sono destinate anche alla discussione delle “prassi innovative”. E – come si è detto – costituiscono il momento più qualificante per la formazione dei gop.
Va da subito evidenziato che il termine per la costituzione dell’ufficio del processo fissato alla data del 30.09.2019 è nuovamente slittato all’ottobre del 2021 sia perché si è pensato di farlo coincidere con la preparazione delle tabelle dei singoli tribunali .
CONCLUSIONI
E ‘ opinione ormai di molti che questa riforma dovrebbe essere rivista per rendere la magistratura onoraria in grado di affrontare le future sfide di maggiori competenze e maggiori efficienze del sistema.
La riforma è proprio in questi giorni al vaglio della Commissione Giustizia presso il senato della repubblica dove si discute delle modifiche al Decreto legislativo n.13,07.2017 n.116 .
Voglio essere positiva comunque e pensare che la riforma se ben congegnata possa costituire un alba più che un tramonto e pensare che possa essere offerta una soluzione ai giudici in servizio quale il mantenimento delle proprie funzioni entro i limiti dell’ onorarietà e ai giudici onorari di nuova nomina che l’ufficio del processo possa fornire un utile apporto di professionalità per altra carriera a cui accedere.
Nella urgente ricerca di una soluzione a questa disputa, insostenibile per la già troppo farraginosa giustizia italiana, sarebbe utile riascoltare il monito di Pierre-Joseph Proudhon:
“La giustizia è la stella centrale che governa la società, il polo intorno al quale ruota il mondo politico, il principio e la regola di tutte le transazioni.
Nulla avviene fra gli uomini che non sia in nome del diritto, nulla senza invocare la giustizia”.
Barbara Iorio