pezza d’appoggio numero 1 – Sentenza Tribunale di Napoli – G.M. – reati di abusivismo edilizio – assoluzione per non aver commesso il fatto

20 Ottobre, 2016 | Autore : | Tags: ,  ,  ,  

REATI EDILIZI- (art. 44 del D.P.R. n. 380/2001) – ASSOLUZIONE PER NON AVER COMMESSO IL FATTO

Tribunale di Napoli – IV^ Sezione penale – G.M.Dr. Carlo BARDARI – novembre 2014

 

Nella prima “pezza d’appoggio”, affronteremo un caso pratico definito in primo grado con sentenza d’assoluzione per non aver commesso il fatto.

Nello specifico,  il caso consta nell’imputazione sopra descritta, da parte della P.G.,  ad un gestore di esercizio commerciale(farmacia), nominato dal Tribunale civile a gestire temporaneamente l’esercizio, che si vedeva, pur avendo effettuato tutto quanto lui prescritto dalla legislazione vigente, per intraprendere i lavori di opportuna messa in sicurezza ed efficienza dei locali commerciali temporaneamente autorizzato a gestire, intimare un decreto penale di condanna per i fatti contestati in rubrica, qualificati dalla Pubblica Accusa per afferenti alla contestazione di cui all’art. 44 del D.P.r. n. 380/2001 del Testo Unico dell’Edilizia.

Tale sentenza risulta interessante, perché prova l’assoluta arbitrarietà della contestazione mossa all’imputato dalla Polizia Giudiziaria, con la conseguente inopportunità ed approssimazione dell’emissione del decreto penale di condanna da parte della Procura.

Si badi che il decreto penale di condanna veniva  ritualmente opposto con richiesta di giudizio immediato ed indicazione della lista testi e produzione di documentazione a discarico.

Deve porsi l’attenzione sulla circostanza che, acconsentendo le parti all’inversione dell’ordine probatorio, il Giudice, nella propria motivazione logico giuridica, sconfessa completamente l’approssimata tesi accusatoria, proveniente dalle annotazioni di servizio della Polizia Giudiziaria, recepite pedissequamente dalla Pubblica Accusa, confermando, previo riscontro testimoniale e documentale, la tesi difensiva.

Si noti, ancora, che, stante quanto sopra, lo stesso Giudice ritiene inconferente ai fatti l’audizione dei testi della Pubblica Accusa, con emissione e lettura di dispositivo e motivazione contestuale  in udienza, a seguito della discussione delle parti, le quali, rispettivamente, in ragione dell’excursus probatorio processuale, richiedevano, la Pubblica Accusa, l’assoluzione per difetto probatorio(ex art. 530, comma 2 c.p.p.), la difesa quella perché l’imputato non ha commesso il fatto (ex art. 530, comma 1, secondo inciso c.p.p.).

 

iv-gm-na-bardari-2014-assoluzione-per-non-aver-commesso-il-fatto-in-tema-di-responsabilita-per-abuso-edilizioon aver commesso il fatto

CERCA