SENTENZA 173/2019: NON CI SONO PIU’ ALIBI.

11 Luglio, 2019 | Autore : |

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 173, pubblicata ieri, ha chiarito una volta per tutte, che il divieto di triplo mandato consecutivo negli enti esponenziali dell’Avvocatura (consigli degli ordini e CNF) è conforme a Costituzione.
Tale divieto, come analiticamente argomentato dalla Corte, discende da un principio di portata generale negli ordinamenti delle libere professioni: esso non è sancito soltanto per gli avvocati, ma è previsto anche per i dottori commercialisti e per gli esperti contabili, per i dottori agronomi e forestali, per gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, per gli assistenti sociali, per gli attuari, per i biologi, per i geologi, per gl’ingegneri.

La stessa regola è di ampia applicazione per le cariche pubbliche, valendo, oltre che per i sindaci egli enti locali, per i membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura, per i componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, per i membri del Consiglio nazionale forense e per i componenti del Consiglio nazionale del notariato.

La finalità del divieto è quella di garantire l’accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, che “sarebbe evidentemente compromessa da una competizione che possa essere influenzata da coloro che ricoprono da due (o più mandati) consecutivi la carica per la quale si concorre e che abbiano così potuto consolidare un forte legame con una parte dell’elettorato, connotato da tratti peculiari di prossimità”.

Secondo la Corte, il divieto del terzo consecutivo mandato forense favorisce un fisiologico ricambio politico-amministrativo, immettendo “forze fresche” nelle istituzioni, garantendo “autorevolezza di una professione oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, in ragione della sua diretta inerenza all’amministrazione della giustizia e al diritto di difesa”; inoltre “appare preordinato a evitare la formazione e la cristallizzazione di gruppi di potere interni all’avvocatura, o quantomeno a limitarne l’eventualità, mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell’avvocatura” (pluralismo).

Chiarisce la Corte che l’applicazione immediata del divieto del terzo mandato consecutivo a chi abbia già espletato i due precedenti mandati costituisce una scelta ragionevole del  legislatore, che “non attiene al piano diacronico della retroattività (in senso proprio) degli effetti, ma a quello fisiologico della applicazione ratione temporis della norma stessa”.

Orbene, dopo le chiarissime e ineludibili enunciazioni della Consulta appare quanto mai evidente che non vi sono più alibi a che gl’ineleggibili (tra cui il Presidente del CNF Mascherin in primis) continuino a permanere negli organi esponenziali dell’Avvocatura.

Le loro dimissioni sono una decisione obbligata per restituire alle istituzioni forensi quel clima di legalità e di autorevolezza di cui si avverte fortemente la mancanza.

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