CNF o Arlecchino servo di due padroni?

21 Ottobre, 2018 | Autore : |

Il sistema elettorale che caratterizza l’elezione degli organi della nostra Categoria è davvero inquietante.  La base, gli avvocati, vota solo i consiglieri del Coa e i delegati alla Cassa, ma non può votare gli organi di governo. L’avvocato non può controllare direttamente l’operato degli Organi che gestiscono il vero potere, quelli che siedono al tavolo delle trattative per la stesura delle leggi. L’unico momento davvero importante che può essere colto è il Congresso, dove si votano le mozioni che potranno diventare legge solo se hanno a sostegno una forza politica preponderante.

L’approvazione di una legge a favore della categoria è diventata un miraggio. Siamo inseriti in un ingranaggio di cattiva politica dove le nostre istituzioni si siedono ad un tavolo offrendo “denaro della categoria“ per ottenere privilegi e favori per sé e per gli interessi degli accoliti. Tanto per chiarire, i Consigli degli Ordini di tutta la penisola versano una somma cospicua e consistente al CNF (basta guardare i bilanci dei Coa) per mantenere il personale, per promuovere e organizzare i lavori del CNF .
La nuova legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) conferma – non senza significativi approfondimenti – il ruolo centrale rivestito dal CNF nell’ordinamento della professione, in assidua e proficua collaborazione con gli organi di Governo e con l’ordine giudiziario.

L’art. 34 della nuova legge professionale interviene sulla composizione e sulle modalità di elezione del CNF, cambiandone la fisionomia al fine di assicurare rappresentatività ai distretti di Corte d’Appello con il maggior numero di iscritti negli Albi. In quest’ottica si opta per un sistema a rappresentanza variabile: infatti, pur mantenendo il criterio della rappresentanza distrettuale, si prevede che i distretti che contano fino a diecimila iscritti eleggano un consigliere, e che i distretti che superano tale soglia ne eleggano due.
Nell’ambito di ogni distretto, peraltro, si cerca di evitare la sovra-rappresentazione di un medesimo ordine circondariale.
Parimenti rilevante, con riguardo alla composizione del CNF, è l’introduzione del principio di equilibrio tra i generi.
L’art. 34 aumenta la durata in carica del Consiglio nazionale dagli attuali due anni a quattro, coerentemente con quanto previsto per i Consigli dell’Ordine circondariali.
La nuova legge professionale forense riserva “in via esclusiva” al Consiglio nazionale la rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura a livello nazionale, cui consegue l’onere di promuovere i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti (Art. 35, comma 1, lett. a).
In tale ottica, sembra assai significativo il forte legame di collaborazione tra il Consiglio nazionale ed il Ministero della Giustizia, cui la legge dedica diverse disposizioni.
Si pensi, anzitutto, all’importante previsione di carattere generale (di cui all’art. 35, comma 1, lett. q), laddove è previsto che il CNF “esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l’amministrazione della giustizia”: viene così ripresa, e ampliata, l’importante e risalente previsione di cui all’art. 14 del D.Lgs. Lgt. n. 382/44.

Con riferimento ai rapporti con l’ordine giudiziario nonché, più in generale, alla fondamentale funzione che l’Avvocatura svolge nell’amministrazione della giustizia, è assai rilevante l’istituzione, presso il CNF, dell’Osservatorio permanente sulla giurisdizione (art. 35, comma 1, lett. r), che “raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione della giustizia”.

Alla funzione consultiva nei confronti del Ministro si accompagna, peraltro, la previsione di significativi ambiti in cui l’attuazione della nuova legge professionale è direttamente affidata al CNF, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare. Particolarmente rilevanti, tra gli altri, i regolamenti in tema di esercizio della funzione disciplinare (art. 50), quello sulla formazione continua, o ancora quello, già ricordato, relativo all’istituzione dell’osservatorio permanente sulla giurisdizione (Art. 35, comma 1, lett. r).

Per ciò che riguarda i rapporti con gli Ordini, vale sottolineare che l’art. 35, comma 1, lett. f) espressamente attribuisce al CNF la funzione di promuovere “attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell’Ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa”. Comprendendo il funzionamento degli organi che ci rappresentano appare chiaro ed inequivocabile che la Legge 247 del 2012 è stata l’ultimo colpo di piccone abbattuto sulla categoria dopo aver paralizzato la giustizia e i Tribunali . In primo luogo, devono essere eliminati da questa legge i diktat che non sono consoni alla libera professione e in particolare alla classe forense .

Auspichiamo immediatamente l’abolizione degli obblighi introducendo la facoltatività, con un decreto di urgenza ,in quanto la legge professionale è incostituzionale.

Una seria riforma si attende prima che sia troppo tardi. La contraddizione in termini è la seguente: alcuni articoli della legge sono stati “concessi”, secondo i nostri rappresentanti, perché la categoria deve sostenere il sistema paese in un ottica più ampia, stante la crisi economica che attraversa l’intera penisola. Il CNF finge, dichiarando di essere il servitore di due padroni. In realtà il padrone, l’unico che viene seguito è il Dio denaro, altrimenti non si comprenderebbe tanto accanimento per le cariche e per le poltrone.

C’è da chiedersi cosa ha avuto in cambio la categoria se non abbandono e desolazione, con la sottrazione di competenze e chiusura del mercato dei servizi ?
Direttivo Nazionale Nad – Segretaria sezione Nola
avv. Anna Mondola

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