COSA NOSTRA FORENSE E DOPPIO MANDATO: LA COMUNE ASSENZA DI PUDORE.

13 Agosto, 2018 | Autore : |

Commentare seriamente le sentenze con cui la Cosa Nostra Forense giudica se stessa è uno sforzo che meriterebbe un encomio. Non tanto per quanto attiene alla smentita delle “argomentazioni” utilizzate dalla CNF per continuare a legittimare il proprio potere e i propri interessi, quanto piuttosto alla possibilità di rimanere seri, di non deridere e dileggiare la pochezza di simili argomentazioni.

 

Occorre dunque comprendere che la comune assenza di pudore che ormai caratterizza le decisioni della CNF non può essere utilmente descritta solo restando confinati nel gergo del giurista. In primo luogo perché le sentenze che riguardano la permanenza dei Consiglieri sempiterni nelle istituzioni forensi italiane è un fatto politico, in secondo luogo perché la capacità di sfidare il comune senso del pudore, da parte del potere ordinistico, merita la gogna, oltre che la critica.  Certo, come con “la nipotina”, il film capace di sconvolgere la povera Erminia, moglie di Alberto Sordi ne “il comune senso del pudore”, la CNF vorrebbe far credere agli avvocati che il film, invece di essere pornografia spicciola, sia una storia romantica e delicata, ma è proprio qui la sfida al pudore che gli avvocati italiani non hanno compreso, continuando a sostenere un regime impudico e lercio. Il cardine del potere della CNF infatti è costituito dalla proditoria negazione della realtà, in barba a qualsiasi evidenza. I Consiglieri di Via Del Governo Vecchio si comportano secondo il manuale del perfetto ladro, tramandato di generazione in generazione: non importa il diritto, non vale la vergogna che si può provare nel sostenere l’insostenibile, non serve che la Cassazione abbia più volte, e con orientamento consolidato, spiegato termini ed istituti, con parole che persino un Consigliere di Via del Governo Vecchio (magari facendoseli spiegare da un avvocato), può comprendere. No, il potere innanzi tutto, per cui “negare, negare sempre, negare anche all’evidenza”, nella speranza che il complice, interrogato nella stanza attigua, faccia altrettanto.

 

Ciò nondimeno, nella sagra dell’Impero che colpisce ancora, superate le considerazioni di colore, vale la pena smentire, o meglio “smontare”, l’ennesimo prodigio partorito dalle menti mostruose che comandano l’avvocatura italiana. Il bambino è la sentenza n. 80 del 21 giugno 2018, pubblicata dalla CNF in data 9 agosto e disponibile, assieme ai sacchetti per il vomito, a questo link:

 

Sentenza n. 80 del 21 giugno 2018 – Doppio mandato dei Consiglieri

 

Cominciamo dunque l’analisi strettamente tecnica del provvedimento, a partire dalla formulazione dei concetti operata dai giudici, che dimostra l’imperizia e la mala fede (o, se vi pare, entrambe le cose), della sentenza. Tralasciando dunque le considerazioni preliminari svolte “in diritto”, che attengono alla proponibilità del ricorso in materia elettorale da parte di ogni iscritto all’Ordine, senza che alla base vi debba essere un interesse specifico, la prima considerazione che si può effettuare riguarda la cosiddetta “immediata applicabilità” del divieto di doppio mandato previsto dall’art. 3 comma 3 della L. n. 113/2017 (cd. Legge Falanga).

Si può partire proprio da qui, ovvero dal concetto di “immediata applicabilità”. La CNF infatti pone in dubbio che le norme che dispongono l’ineleggibilità dei Consiglieri che abbiano già svolto due mandati siano “immediatamente applicabili”. E’ un concetto distorto, errato, che va censurato senza indugi. Non è “Dubbio” (cit. Sansonetti), che le norme che regolano la controversia siano “immediatamente applicabili”. Va sgombrato il campo da ogni equivoco: il disposto della norma vigente è… vigente, appunto. Costituirebbe infatti una mera violazione di legge il differimento del contenuto della norma, che dunque è palesemente “immediatamente applicabile”. La confusione sui concetti e sui termini può apparire figlia solo della proverbiale ignoranza dei Consiglieri della CNF, ma nasconde anche tanta mala fede. Utilizzando a sproposito il concetto di “differimento” della vigenza della norma infatti, si utilizza il risultato voluto, ovvero la tesi, come base dell’interpretazione della norma. Un errore marchiano, per chi sa di diritto, se non fosse che gli avvocati italiani capaci non si interessano di questi temi, lasciando il commento delle sentenze della CNF a quelli meno avveduti, con risultati invero catastrofici.

 

Il primo principio che non trova dunque alcuna contestazione plausibile è che l’art. 3 comma 3 della L. n. 113/2017 è immediatamente applicabile. Nulla nel corpo della legge richiamata dispone che la norma di cui all’art. 3 comma 3 trovi un differimento nella sua applicazione. Detta norma è entrata in vigore contestualmente all’entrata in vigore dell’intera legge. 

 

Fissato il principio, si può argomentare che la CNF abbia anche errato nel richiamare le norme che “giustificherebbero” le proprie argomentazioni. Nel testo della sentenza infatti si fa riferimento all’art. 17 comma 5 (sic) della L. n. 113/2017, ma tale norma… semplicemente… non esiste. L’articolo in oggetto infatti di commi ne ha 4 e non 5… come ipotizzato dalla CNF. Pur volendo immaginare che gli arditi eroi della nostra tragedia abbiano inteso riferirsi all’art. 17 comma 3 della L. n. 113/2017, il risultato non cambia. Detta norma infatti è totalmente inconferente rispetto alla vicenda in giudizio, riguardando la durata del Consiglio ed il disbrigo degli affari correnti, con il richiamo all’art. 28 n. 7 della L. n. 247/2012, ancora vigente e non abrogato dalla Legge Falanga.

 

Sent. n. 80 del 21 giugno 2018, pag. 5. La CNF richiama l’art. 17 comma 5 della L. n. 113/2017, ma in realtà intende riferirsi al comma 3 di tale articolo, che non possiede un “quinto comma”.

 

I RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI ADOTTATI SONO ESTRANEI AL CASO IN OGGETTO. 

 

A questo punto occorre richiamare la valenza dei presunti riferimenti giurisprudenziali che legittimerebbero la tesi dei giudicanti. In primo luogo si fa riferimento alle Sentenze della Corte Costituzionale nn.  46/1969 e 141/1996. Dette pronunce varrebbero a confortare questa massima:

 “l’eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta una eccezione; sicché le norme che disciplinano quest’ultima sono di stretta interpretazione

Un giurista avveduto si limiterebbe a ridere dinanzi a questo pirotecnico “ragionamento”, ma “Noi” (pluralis maiestatis, cit. Il Drugo), dobbiamo smentire la sua valenza nel caso che ci interessa ed è semplice farlo, con una semplice domanda retorica: ma quale sarebbe la “larga” interpretazione della norma che dispone l’ineleggibilità dei Consiglieri con due mandati alle spalle? La risposta è scontata. L’interpretazione di detta norma che vieta l’immediata eleggibilità dei Consiglieri che abbiano già svolto due mandati non è affatto “larga”, bensì proprio “stretta” e ciò è confermato dalla stessa CNF, che non a caso invita ad “andare oltre” ad adottare un’interpretazione larga, che segua un “profilo logico e sistemico” (cit.), andando oltre il tenore letterale della norma…

 

Siamo alla farsa. La sentenza che ritiene che un’interpretazione ampia delle norme sia favorevole ai propri desiderata, invoca come riferimenti giurisprudenziali delle pronunce che, in tema di ineleggibilità, invitano ad interpretare le norme in oggetto con criteri di assoluto rigore, senza estensioni che vadano oltre il tenore letterale delle norme. Proprio quel tenore che i giudici del caso de quo invitano ad ignorare.

 

IL DIRITTO SOGGETTIVO ALL’ELEZIONE NON HA VALORE PER CARICHE ONORIFICHE. 

 

Altra perla dei giuristi per caso che si sono occupati del caso (ci si perdoni il voluto gioco di parole), attiene al presunto “diritto soggettivo” che sorreggerebbe la volontà dei Consiglieri plurimandatari di continuare a sacrificarsi per la patria. Surreale che una tale diritto venga invocato, ovviamente a sproposito, nella materia che ci occupa, poiché esso sarebbe semmai invocabile in tema di elezione a cariche politiche, non certo a cariche onorifiche, che non rivestono, per bocca della stessa CNF, alcuna valenza politica (cfr. sentenza in commento).

 

Il passo della sentenza richiamato è un capolavoro di sciatteria ed insignificanza, che credo resterà negli annali dell’imperizia, a futura vergogna dell’avvocatura italiana. La CNF cerca disperatamente di smentire principi consolidati nell’ordinamento italiano, andando contro la Sent. Cass. n. 2001/2008, facendo un minestrone e un guazzabuglio di norme, ragionamenti campati in aria, asserzioni prive di logica e fondamento e chi più ne ha più ne metta. Quanto ai principi della 2001/2008, che anche recentemente abbiamo illustrato, con l’articolo che richiamiamo

 

Avvocati: immediatamente ineleggibili i Consiglieri che abbiano svolto due mandati.

 

essi non attengono affatto ad una competizione “politica”, ma esprimono concetti di valenza generale, laddove definiscono il rapporto tra condizioni precedenti rispetto all’entrata in vigore di una norma e la sua applicabilità. Altrettanto incomprensibile appare il presunto richiamo, in via analogica, di principi che varrebbero ad escludere l’immediata eleggibilità dei Consiglieri, nel caso di due mandati di qualsiasi durata. Sovviene il “Dubbio” (ibidem) che i valenti (si fa per dire) giudici di Via del Governo Vecchio abbiano seri problemi nella comprensione della lingua scritta, poiché il comma 4 dell’art. 3, L. n. 113/2017, platealmente recita:

 

4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

 

Come si può dunque pensare che un’applicazione di norme e principi già espressi possa portare all’ineleggibilità di Consiglieri che abbiano svolto mandati anche della durata di “un giorno” (cit. sentenza), non è dato comprendere, dato che tale evenienza è palesemente esclusa dalla normativa vigente.

 

CONCLUSIONI

 

La vicenda può essere affrontata con piglio scherzoso, irato, ironico o serio. Il risultato non cambia. Siamo in presenza dell’ennesima sentenza priva di senso, sciatta, volgare, indecorosa, frutto della brama di potere di personaggi che un’avvocatura decente non avrebbe mai permesso di fregiarsi del titolo di avvocato. La sentenza in oggetto non ha alcun pregio giuridico, viola palesemente il dettato dell’art. 3 comma 3 della L. n. 113/2017, è piena di strafalcioni, scritta in modo incomprensibile, ed allo stesso tempo inaccettabile. L’unico desiderio degli estensori di un tale obbrobrio è di consentire che i padrini dell’avvocatura italiana, annidati nel sistema ordinistico da interi lustri, possano continuare ad esercitare il proprio potere e a lucrare, facendo i propri interessi, per altri otto anni.  Per giustificare questo insano desiderio i penosi “giuristi” che siedono in Via del Governo Vecchio sarebbero disposti a sostenere qualunque cosa, persino che l’asino voli, in barba al “comune senso del pudore”.

 

Assume pertanto una valenza simbolica, assai evocativa, la foto di copertina scelta per illustrare questo articolo. Si tratta del confronto tra la protagonista del film “L’amante di Lady Chatterley” ed il suo produttore, nella geniale rivisitazione di Alberto Sordi. L’oggetto del confronto attiene al rifiuto della divina, di interpretare, con splendido realismo, una scena di coito anale, funzionale alla vena verista del film. Alla fine il bene trionferà ed il coito verrà girato, grazie ad un  nugolo di esperti, accorsi al capezzale della titubante Dea delle scene: un sacerdote “progressista”, uno psicologo, un giornalista ed altri “intellettuali”.

 

Il comune senso del pudore è quello che, per usare le parole del produttore Giuseppe Costanzo (un geniale Philippe Noiret), consente di considerare “l’ingroppata” (ibidem), quale una forma di arte. Il “sacrificio” di  Ingrid Streissberg (Dagmar Lassander), verrà infatti ripagato da un’ovazione del pubblico, alla “prima” del film che la vede “appassionatamente” impegnata.

Ecco, anche noi avvocati italiani siamo sottoposti a questo costante travisamento del senso del pudore, ad un incredibile stillicidio di capovolgimenti della realtà. Anche noi avvocati italiani veniamo ingroppati dai nostri giudici, che vorrebbero convincerci che il coito anale a cui ci sottopongono da anni sia artistico, una forma di alto decoro, e non che invece, in modo molto più brutale, le Loro Eccellenze non facciano altro che mettercelo al culo.

 

Avv. Salvatore Lucignano

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