INFERENZE DELLA LOGICA FUZZY SULL’INTERPRETAZIONE GIURIDICA

30 Marzo, 2018 | Autore : |

 

Una delle tendenze legate alla banalizzazione del diritto, alla sua diffusione nei bassifondi della pratica e al suo allontanamento dalle pratiche intellettuali elitarie è senza dubbio la scomparsa di argomenti e ragionamenti preliminari dal novero dei fenomeni di diritto pratico.

Ci siamo già occupati del paradosso pratico connesso al concetto di abuso del diritto, affrontando, su un piano abbastanza semplice, seppure già distante ventimila leghe dalla mentalità dell’operatore medio, la dicotomia tra norma e principi, quale elemento apparentemente contraddittorio dell’istituto. Un’ulteriore avanzamento dell’analisi può essere ottenuto introducendo la logica fuzzy nel procedimento di interpretazione giuridica e provando a renderla funzionale alla sintesi dialettica esistente tra etica e norma.

 

Vale in primo luogo rilevare che i riferimenti normativi alla logica fuzzy sono assai difficili da reperire, non solo all’interno dell’Ordinamento italiano, ma in generale, in qualsiasi corpus normativo.  Volendo provare a fornire alcuni riferimenti comprensibili ai più, possiamo cominciare ad identificare la logica fuzzy come una forma di discrezionalità dell’interprete, allorquando, all’interno di una gradazione intervallare, operi una serie di scelte, tutte legittime, ma che comportino risultati apprezzabilmente diversi.

A questa prima categoria di riferimento si può aggiungere la mediazione equitativa, allorquando, nelle interpretazioni di un qualsiasi dato normativo, l’incertezza oggettiva possa o debba essere superata facendo riferimento a categorie che comportano un apprezzamento strettamente dipendente dalla percezione soggettiva, dai valori personali, dall’esperienza dell’operatore giurista.

 

 

Un esempio pratico di logica fuzzy che è riuscita a far breccia nella visione binaria dell’interpretazione classica è legato alla testimonianza anonima, così come qualificata dalla giurisprudenza e dottrina europea contemporanea. Qualora infatti ci si trovi a dover contemperare la sfera logica della testimonianza con l’anonimato della stessa, i principi del giusto processo vengono seriamente messi in difficoltà da criteri interpretativi che seguano la logica classica. Una risposta fuzzy tende ad impedire che il risultato dell’interpretazione arrivi a definirsi secondo uno schema per cui la testimonianza sia sempre ammessa o mai ammessa, riconoscendo che l’istituto analizzato sia ed allo stesso tempo non sia conforme alle norme e alle convenzioni di riferimento.

Nel caso Doorson c. Olanda, deciso dalla CEDU con sentenza del 26 marzo 1996, la Corte europea concluse per il bilanciamento di due valori apparentemente inconciliabili, ovvero il diritto alla formazione della prova in contraddittorio pieno e l’interesse pubblico a garantire la sicurezza e l’incolumità dei testimoni anonimi, le cui dichiarazioni vennero acquisite, non ritenendosi in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Nel caso di specie il passaggio motivazionale che aprì alla logica fuzzy appare il seguente:

 

L’article 6 ne requiert pas explicitement que les intérèts des témoins en général, et de ceux des victimes appelées à déposer en particulier, soient pris en considération. Toutefois, il peut y aller de leur vie, de leur liberté ou de leur surèté, comme d’inlérèts relevant, d’une manière générale, du domarne de l’article 8 de la Convention. Pareils intérèts des témoins et des victimes sont en principe protégés par d’autres dispositions, normatives, de la Convention, qui impliquent que les Etats contractants organisent leur procédure pénale de manière que les dits intérèts ne soient pas indùment mis en péril

L’articolo 6 non richiede esplicitamente che gli interessi dei testimoni in generale e delle vittime che sono chiamate a testimoniare in particolare, siano presi in considerazione. Tuttavia, le loro vite, la loro libertà o la loro sicurezza potrebbero essere influenzate, così come le indagini che generalmente rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 8 della Convenzione. Tali interessi dei testimoni e delle vittime sono, in linea di principio, tutelati da altre disposizioni normative della Convenzione, il che implica che gli Stati contraenti organizzino i loro procedimenti penali in modo tale da non renderli indebitamente pregiudicati.

 

 

Ora, non vi è dubbio che questo modo di superare le esclusioni degli opposti possa persino sembrare una mera degenerazione sofistica del pensiero giuridico, ma è invece importante comprendere che la logica fuzzy è indispensabile per affrontare in modo proficuo ed equo le derive autoritarie legate all’esasperazione dei meccanismi interpretativi assiologici. L’utilizzo di una logica fuzzy nei percorsi argomentativi delle Corti superiori ha peraltro una funzione indispensabile al mantenimento dell’autorità ed autorevolezza delle stesse. La capacità di operare secondo i dettami del problem solving è indispensabile al prestigio politico delle massime strutture interpretative della fenomenologia giuridica.

 

 

Ciò nondimeno, normalmente, nella quotidiana applicazione delle categorie valoriali connesse o soprastanti rispetto alle norme, l’interprete non fa fatica ad adeguarsi ai postulati della semplificazione funzionale. Se peraltro si volesse estremizzare questo approccio, estendendone la portata oltre i confini del diritto di base, si potrebbe tranquillamente giungere ad una semplificazione dell’incertezza mediante risoluzione approssimativa. Il metodo, che potrebbe apparire impreciso, vago ed aperto a rischi di varia natura, non farebbe invece che rifugiarsi nella tenuta complessiva della fenomenologia giuridica, intesa come complesso di norme, precetti, valori, esperienze ed interpretazioni. In altri termini la sistematica aperta che sceglie di non chiudersi nello spazio della codificazione ed interpretazione binaria, arriva inevitabilmente a doversi rapportare con meccanismi di composizione dell’incerto in cui la natura fuzzy dei concetti e dei valori in campo impone di accettare il principio di indeterminazione e sfuggire alla ricerca dell’oggettività interpretativa.

 

 

La ricerca della certezza sembra contrastare in modo insanabile con l’accettazione dell’imprecisione, dell’approssimazione e della soggettività come elementi strutturali del diritto. Eppure, come definire l’equità? Cosa si intende per etica? Come non vedere che i riferimenti che compongono i contrasti tra interessi spesso divergenti vivono nello stesso contesto di indeterminazione in cui si muovono le più precise teorie scientifiche?

L’utilizzo della logica fuzzy come contenitore di principi logici accettabili nell’ambito interpretativo serve a spiegare in modo diverso dalla semplificazione le implicazioni dell’imprecisione sulla certezza della fenomenologia giuridica. Del resto, tale imprecisione è di tipo soggettivo ed oggettivo: include i percorsi argomentativi dell’interprete ultimo del fatto giuridico e le circostanze giuridiche richiamate o escluse da tale interprete. Da tali inferenze, facilmente qualificabili come aleatorie, non si fa fatica a comprendere che la demonizzazione della logica del terzo incluso non abbia molto senso, potendosi tranquillamente far riferimento ad una buona logica fuzzy, per ottenere giustizia, piuttosto che ad una cattiva logica classica.

 

Un ulteriore esempio di come la logica fuzzy possa aiutare nel giudizio mi viene suggerito da un caso personalmente trattato. Nel caso di specie, il valore di verità di fatti processualmente accertati consiste, secondo una ricostruzione ancora sub judice, in affermazioni solo “parzialmente vere” ma non vere nella misura o nella qualità tali da non configurare una violazione dell’ordinamento. Anche in questo caso il riferimento alla logica binaria si rivela immediatamente fallace, poiché l’aderenza del corretto, del lecito, al metro di giudizio del veritiero o del falso, impone di considerare la qualità o la misura di quel vero o di quel falso in una logica che non escluda il terzo elemento logico, ovvero la corrispondenza del fatto sia alla categoria del vero che del falso, per giungere ad una valutazione sulla liceità del fatto prospettato. In questo caso, una eventuale frode deve interrogare il giudice in relazione all’univocità e all’applicabilità degli schemi binari di ragionamento. Laddove il falso sia oggettivamente ed indubitabilmente tale, è corretto parlare di frode. Quando invece appaia evidente che il falso può essere definito tale solo se si nega la quantità di vero contenuto in esso, o viceversa, è compito assai difficile far coincidere la misura del falso con il falso, inteso nella sua totalità.

 

 

Le problematiche brevemente accennate consentono di tracciare un quadro assai complesso, che impone riflessioni sui concetti alla base delle pratiche ermeneutiche di chiusura, laddove esse intervengano a sostegno di carenze logiche binarie.

In quest’ottica, tornando dunque al concetto di abuso del diritto e legandolo all’interpretazione fuzzy della norma e del principio, non pare più dubitabile che la vaghezza connessa all’apparente contraddizione dell’istituto possa essere ricondotta da un approccio fuzzy alla normale e proficua risoluzione della fenomenologia del diritto. Ogni altro tentativo di contenere e dare risalto all’istituto, non basato sull’accettazione dei principi fuzzy, si risolverebbe nella giuridificazione della semplificazione, ovvero nell’esasperazione dell’atomismo letterale, quale unica chiave interpretativa dei codici di risoluzione delle problematiche di diritto.

Una visione aperta alla contraddittorietà della logica fuzzy rispetto agli schemi di implicazione classica è l’unica strada per ottenere un diritto vivo, che sia in grado di risolvere all’interno di una procedura interpretativa socialmente accettabile il potenziale contrasto, mai sopito, che l’autorità e la verità vivono allorquando un organismo giurisdizionale componga una lite tra soggetti di diritto.

 

Avv. Salvatore Lucignano

 

 

 

 

 

 

CERCA