Partendo dalla legge professionale tenterò, senza presunzione diesaustività e di verità, di riassumere gli interventi legislativi e giurispridenziali e quindi i fatti che hanno recentemente interessato l’avvocatura, ragionando per concisi punti.
a) La nuova (si fa per dire) legge professionale n. 247 del 2012 che conferma la libertà dell’avvocato, la necessità che sia iscritto ad un ordine, il rispetto delle regole deontologiche (art. 2) e che il rispetto del dovere di LEALTA’, oltre che di diligenza e onore è assunto davanti al COA.
b) Il COA ed il CNF sono enti pubblici non economici ed organi amministrativi di rappresentanza istituzionale (CAPO I)
c) Il COA viene eletto secondo i criteri dell’art. 28, così come attuato dagli artt. 7, 9 e 14, comma 7, del decreto del Ministero della Giustizia 10 novembre 2014, nr. 170, (Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi).
d) Epperò il Consiglio di Stato con la sentenza del 28.07.2016, n. 3414, ha bocciato definitivamente il regolamento elettorale forense. “Con il comma 3 dell’art. 28 il legislatore avrebbe inteso introdurre il sistema del c.d. “voto limitato”, al fine di evitare il formarsi di liste “blindate” suscettibili di esprimere la totalità degli eletti: a fronte di tale ratio normativa, è vano richiamare (come fanno gli odierni appellanti) l’assenza di connotazioni politiche o ideologiche nelle liste elettorali in competizione in questo tipo di elezioni, atteso che – una volta ammessa la possibilità di presentarsi in liste, oltre che individualmente (in tal senso, esplicitamente, l’art. 6 del medesimo d.m.) – quale che sia l’elemento unificante di ciascuna lista, finanche se fosse meramente amicale, la necessità di assicurare il pluralismo nella rappresentanza degli eletti corrisponde a un’esigenza effettivamente sussistente e ragionevole.”
e) I membri del COA e del CNF non possono essere eletti consecutivamente per più di due volte.
f) Il CNF designa tra gli avvocati patrocinanti innanzi alle magistrature superiori tre membri effettivi e tre supplenti delle commissioni di esame per l’accesso alla professione. Allo stesso modo sono nominate le sottocommissioni.
g) Il Congresso Nazionale Forense che non è il Consiglio Nazionale Forense (CNF) è la massima assise dell’avvocatura italiana nel rispetto di tutte le componenti associative dell’avvocatura. Il Congresso è un organo politico. Il congresso delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati, nelle questioni DI INTERESSE GENERALE che riguardino la giustizia, i diritti dei cittadini e la professione forense. (art. 39)
Nelle more, ovvero tra l’approvazione della L.P ed il Congresso di Rimini del 2016 è accaduto che:
h) Il CNF, adottando il proprio regolamento interno, si sia riconosciuto, oltre al rimborso spese, “gettoni di presenza” ed in particolare: Presidente euro 90.000,00 Vicepresidente euro 50.000,00 Consigliere Segretario euro 70.000,00 Tesoriere euro 50.000,00 oltre accessori di legge; Consiglieri euro 650,00 oltre accessori di legge per ciascuna seduta amministrativa ed udienza giurisdizionale.
i) il Consiglio Nazionale Forense ha investito (tramite la Fondazione dell’avvocatura italiana) nella società “Edizioni Diritto e Ragione Srl” di Bolzano, 1,1 milioni di euro, iscritti a bilancio 2016 alla voce “Contributi a terzi” per la pubblicazione della testata quotidiana denominata “Il Dubbio. Giornale garantista”. Ciò attraverso i contributi degli avvocati iscritti agli Albi, riscossi, per conto del Cnf, dagli Ordini circondariali.
l) Il congresso nazionale forense ha recentemente deliberato l’istituzione di un nuovo organismo (OCF) mediante la votazione priva di controllo di un nuovo regolamento, a sua volta redatto da altro organismo sconosciuto alla Legge ed ai regolamenti del Congresso denominato Agorà degli ordini. La deliberazione istituisce quindi un nuovo organismo e ne sopprime, senza possibilità di replica, uno esistente (OUA).
m) Entro trenta giorni dall’istituzione del nuovo organismo i consigli degli ordini territoriali sono chiamati ad eleggere parte dei membri dello stesso.
E pertanto ragionando al contrario:
z) Gli avvocati dovrebbero eleggere i loro delegati in un organismo eletto in base ad un regolamento redatto da un organismo mai previsto dalla legge (Agorà) espressione degli ordini (alcuni) circondariali e sottoposto tout court alla votazione del congresso che fino alla votazione aveva altro regolamento ed altro organismo (OUA) a cui aveva demandato le funzioni di cui all’art. 39. Ovvero l’avvocato che ha eletto il delegato al congresso per la discussione del tema “Giustizia senza processo? La funzione dell’avvocatura” ha visto il proprio rappresentante votare per la modifica del regolamento statutario del Congresso, regolamento predisposto in toto e sottoposto alla approvazione in toto senza possibilità di emendamenti/modifiche successive nell’ambito di un Congresso in cui doveva parlarsi della giustizia senza processo (ovvero i rimedi alternativi) e della funzione dell’avvocatura. Se è innegabile che la modifica statutaria non rientri nel primo interrogativo, si fa fatica a comprendere come possa essere rientrata nel secondo; in disparte che l’avvocatura è composta non solo da ordini e CNF ma da numerose associazioni riconosciute e non e che la funzione, appunto, non può che essere svolta dalla sinergia delle stesse secondo una rigida distinzione di funzioni appunto (legislativa, politica e giurisdizionale) non garantita dal CNF, ove le cumuli tutte e tre.
y) Il CNF non dovrebbe rispondere degli investimenti milionari con il danaro degli iscritti e che esulano dalle funzioni affidategli.
x) Il CNF non dovrebbe rispondere dell’autoregolamentazione illegittima con l’attribuzione a se stesso di indennità di funzioni non previste, sganciate da ogni possibilità di verifica in ordine alla corrispondenza tra attività ed ammontare.
w) Il CNF non dovrebbe rispondere degli investimenti in carta stampata esulanti dai poteri assegnatigli.
v) I Consigli dell’ordine illegittimamente eletti, a seguito della sentenza del consiglio di stato, dovrebbero continuare a svolgere le proprie attività.
u) Gli avvocati dovrebbero essere sottoposti a procedimenti disciplinari presieduti da coloro che hanno violato le stesse leggi che gli hanno istituiti.
t) Gli avvocati dovrebbero contribuire obbligatoriamente al versamento di quote agli ordini necessarie ad avallare regolamenti, a coprire indennità, a finanziare investimenti illegittimamente adottati.
s) L’avvocato non è più in libero professionista ma uno colui che deve obbedire, per non essere sottoposto a procedimento disciplinare, ad ordini/regolamenti illegittimi, andare a votare delegati in organismi illegittimi che dovrebbero rappresentare l’intera avvocatura e sono appannaggio e prerogativa solo degli stessi ordini forensi e dei loro componenti, andare a votare consiglieri in COA eletti attraverso regolamenti elettorali illegittimi, finanziare giornali frutto di investimenti illegittimi.
Mancano i punti da r) ad i), ovvero non c’è alcun colegamento tra le istituzioni forensi e la funzione dell’avvocato, e quindi non potrò che incorporare le lettere mancanti in un’ultima riflessione
Alla domanda che ho sempre da malpensante posto a chi si candidava a questo o a quell’altro ordine o congresso, a chi era delegato alla Cassa forense, al CNF o nominato come commissario d’esame: “Perché lo fai? Ci guadagni qualcosa?” “ Per puro spirito di servizio” mi si è sempre risposto. “Anzi perdo danaro togliendo tempo alla mia attività professionale” si è precisato.
La risposta non vale più perché quanto meno ora ci sono i gettoni di presenza!!!
Avv. Antonio Lezzi