QUER PASTICCIACCIO BRUTTO DER VIA AR PREVENTIVO

30 Agosto, 2017 | Autore : |

Nelle scorse settimane mi ero soffermato sulla norma della L. n. 124/2017, in particolare sulla lettera d) dell’art. 1.141.6 della legge, che recita, testualmente:

 

all’articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

 

Appare dunque interessante analizzare la normativa di risulta, a seguito della novella introdotta dalla L. 124/17, che si presenta in tale forma:

 

Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; [a richiesta] è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

 

Apparentemente tutto sarebbe chiaro, ma in realtà si ha la netta impressione, non scevra da implicazioni giuridiche e politiche assai contraddittorie, che il legislatore, come spesso gli accade, abbia normato senza perizia, volendo far dire alla legge altro rispetto a ciò che essa in realtà dice, se interpretata correttamente.

Analizziamo alcuni aspetti della norma, e sarà facile capire quali siano i problemi che essa solleva.

 

1. A quale soggetto l’avvocato è tenuto a comunicare? 

La norma sul punto offre un interessante spunto, che contraddice la “vulgata” in tema di obbligo verso il “cliente”. Infatti l’avvocato è tenuto a comunicare “a colui che conferisce l’incarico professionale” e non al cliente. Qualcuno potrebbe storcere il naso di fronte a questa distinzione, volendo equiparare i due soggetti, ma è lo stesso comma 5 dell’art. 13 della L. 247/2012 a fugare ogni dubbio. La norma contenuta nel comma 5 infatti, al primo capoverso nomina espressamente il cliente: (cfr. “Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico”), mentre successivamente, con diversa statuizione, la stessa norma prevede un obbligo di comunicazione, non già al cliente, bensì al soggetto che “conferisce l’incarico“.

E’ ipotizzabile che detto soggetto, possa essere identificato, sic et simpliciter, con il cliente? Tale identificazione appare possibile solo se ci si intende sulla portata giuridica del termine. Ebbene, la L. 247/2012 non prevede una serie di definizioni iniziali che, come a volte accade, possano guidare l’interprete, facilitando l’attribuzione di una definizione univoca, sul piano giuridico, dei termini adoperati nelle norme. Per comprendere dunque chi sia il “cliente”, non resta che affidarsi al senso letterale della parola, la quale però può indicare due distinte figure:

 

a) colui che affida un incarico, perfeziona un acquisto, o comunque usufruisce di una o più prestazioni, abitualmente;

b) colui che si giova di una delle attività di cui alla lettera a), con riferimento ad una specifica attività o prestazione.

 

Le due definizioni, come è facile comprendere, non coincidono, ben potendo un cliente abituale essere tale in relazione ad una serie di incarichi e non rispetto ad uno specifico incarico. In tal caso, ben può accadere che il soggetto che ha affidato all’avvocato l’incarico per cui vi è l’obbligo di comunicazione scritta, previsto dalla norma novellata, non sia un cliente abituale e viceversa, può accadere che un cliente abituale dell’avvocato richieda le comunicazioni scritte previste dalla nuova norma dell’art. 13 comma 5 della L. 247/2012, prima di aver affidato l’incarico all’avvocato.

Quid iuris?

Sembrerebbe non vi siano dubbi, almeno leggendo la norma. Se il cliente e colui che ha affidato un determinato incarico non sono necessariamente soggetti che coincidono, l’avvocato è tenuto a fornire le comunicazioni scritte di cui alla novella esclusivamente a colui che gli ha affidato l’incarico. In altri termini, nessun obbligo di comunicazione scritta è dovuto nei confronti di un soggetto che non abbia affidato all’avvocato l’incarico, nemmeno se questi è un cliente (inteso come soggetto che abitualmente si serve delle prestazioni del legale). L’avvocato, in tal caso, potrà rifiutarsi di offrire, sia al cliente, sia al mero richiedente, qualsiasi informazione afferente  al calcolo del prevedibile costo della sua prestazione.

 

 

2. Cosa è tenuto a comunicare l’avvocato?

L’avvocatura italiana in queste settimane ha parlato di obbligo di “preventivo” scritto, ma in realtà la legge non prevede affatto l’obbligo di redazione di un preventivo, non perlomeno se per preventivo si intende l’esposizione dettagliata dei costi della prestazione professionale, in quanto essa viene ritenuta dalla norma stessa “prevedibile”, ma non puntualizzabile. E’ dunque inutile ritenere di dover fornire  al soggetto che ha conferito l’incarico un preventivo che esponga il dettaglio delle possibili evenienze che caratterizzeranno lo svolgimento del mandato professionale, ben potendo il professionista assolvere all’obbligo di legge ipotizzando una finestra di minimo e massimo in cui contenere il costo della prestazione.

La legge infatti non obbliga il professionista ad indicare il costo delle sue specifiche attività, ma a rendere edotto il cliente della misura prevedibile dell’esborso a cui egli potrà andare incontro. Il documento che dunque si richiede, è per sua natura passibile di integrazioni, modifiche o deroghe, laddove l’attività effettivamente svolta abbia sviluppi non specificati al momento del conferimento dell’incarico.

Si giunque dunque ad un effetto paradossale, che la norma sicuramente non ha messo in conto di realizzare: il preventivo rischia di divenire uno strumento che contempli ogni tipo di evenienza legata all’incarico ricevuto, ed in tal caso, se si immaginano possibili reclami avverso ordinanze endoprocedimentali, o tutte le possibili evenienze legate allo svolgimento di un qualsiasi mandato afferente la professione di avvocato, il “preventivo” può trasfromarsi in uno sterminato ed inutile elenco di astratte “possibilità”.

Viceversa, se ci si attiene ad una visione più “ristretta” del termine di prevedibilità del costo della prestazione, il preventivo diventa un documento orientativo, non certo vincolante per le parti, ma foriero di molte possibili impugnazioni, da parte del cliente, laddove l’attività effettivamente svolta dal legale, abbia portato al superamento del costo “prevedibile” al momento di conferimento del mandato.

 

 

 

3. Confronto tra preventivi? Perché si, perché no. 

Come illustrato, la lettura rigorosa delle norme, così come interpretabili seguendo il dato letterale, senza stravolgimenti o interpretazioni politiche della volontà del legislatore, sembra escludere categoricamente che il “preventivo”, ovvero il  documento menzionato dall’art. 13, comma 5 della L. 247/2012, debba essere fornito ad un soggetto che non abbia ancora deciso di avvalersi dell’avvocato per quell’incarico. In altre parole, la funzione di valutazione e confronto tra diversi “preventivi”, rectius, misure del costo e dell’onorario della prestazione legale, appare estranea al dictum della norma.

Eppure… a nessuno sfugge che la prassi commerciale, specie se riferibile ad una legge che ha il dichiarato scopo di incrementare la “concorrenza”, è solita affidare ai preventivi altre e diverse funzioni, tra cui spicca proprio quella di consentire al possibile cliente una valutazione delle diverse offerte per lo svolgimento della medesima prestazione, in modo da poter scegliere quella più conveniente, in termini di qualità e costi.

Tale funzione però, stando al lavoro operato dal legislatore con la L. 124/2017, non sembra possibile, poiché l’unico soggetto che potrà usufruire del documento scritto, contenente la prevedibile misura dei costi della prestazione, sarà colui che avrà già “preventivamente” (e qui l’ironia si potrebbe davvero sprecare), affidato al professionista il mandato per l’incarico. A tutto voler concedere dunque, la previsione di un obbligo di informativa scritta circa i costi prevedibili della prestazione professionale, potrebbe incidere sulla trasparenza, ma non certo sulla concorrenza tra professionisti. In tal caso però, la legge, perlomeno per quanto riguarda la norma di cui si dibatte, sembrerebbe aver grossolanamente fallito uno dei suoi scopi prefissati, non riuscendo a trasformare l’obbligo generalizzato di presentazione del documento scritto in uno strumento realmente utile al soggetto che si affida all’avvocato per poter valutare la migliore convenienza in relazione alla prestazione richiesta.

 

 

4. E il rapporto fiduciario? 

A questi esiti ermeneutici, francamente un pò paradossali, si può aggiungere un legittimo senso di disorientamento, laddove il professionista avveduto e preparato si interroghi a fondo sulla natura del rapporto tra avvocato e cliente. Detta natura, di tipo fiduciario, prevede che le due parti del rapporto confidino nella lealtà dell’altra. La prassi operativa di qualsiasi avvocato che svolga il proprio incarico con diligenza, onore e professionalità, è fatta di affidamento: il cliente deve sapere e credere che l’avvocato lo difenderà al meglio delle sue possibilità, ed allo stesso tempo l’avvocato deve poter contare sulla ragionevole certezza che la comunicazione del costo delle sue prestazioni, anche se effettuata al cliente solo oralmente, una volta concordata verrà onorata da entrambe le parti, senza che atteggiamenti fraudolenti possano insorgere, facendo venir meno la fiducia necessaria alla formalizzazione iniziale  del rapporto.

La previsione di un obbligo di documentazione scritta del prevedibile costo della prestazione del legale, dovrebbe pertanto prevedere, ove si volesse ragionare in termini di stretto diritto, analoghe garanzie assunte dal cliente, per quanto attiene al pagamento di quanto comunicato dall’avvocato. Più precisamente, se il legislatore avesse voluto agire con un fine scevro da logiche “punitive” verso la figura del professionista, il costo comunicato al cliente al momento del conferimento dell’incarico e dunque “conosciuto” ed accettato dallo stesso, sarebbe dovuto divenire oggetto di procedure semplificate di recupero, in caso di mancato pagamento.

 

Ciò che è chiaro, dalla lettura delle numerose leggi che si susseguono nel settore giustizia negli ultimi anni, è che il legislatore guarda all’avvocato come ad un possibile baro, mentre il cliente viene ancora ritenuto parte debole del rapporto professionale. Una visione ingiusta e miope, smentita da una vasta mole di casi in cui l’avvocato viene letteralmente sfruttato dal cliente, restando alla fine del proprio incarico, con un pugno di mosche in mano.

 

 

5. Conclusioni: NAD si batterà contro norme punitive nei confronti dell’avvocato. 

La norma che abbiamo analizzato è, more solito, sciatta, sostanzialmente inutile e non serve a ricreare un clima di fiducia tra cittadino e professionista legale. Sarebbe bastato prevedere l’obbligo di un contratto scritto per l’affidamento dell’incarico, che a differenza di un documento prognostico, basasse gli obblighi in capo ai soggetti coinvolti sull’elencazione puntuale di doveri e diritti, evenienze e modalità di fronteggiarle, ma ciò avrebbe richiesto una perizia, uno studio ed anche una visione, che oggi mancano del tutto a chi scrive le leggi che si occupano di avvocatura e giustizia.

Appare dunque assai probabile che i cittadini, spinti da una volontà politica che operi in tal senso, si ritengano autorizzati dalla L. 124/2017 a richiedere agli avvocati preventivi a scopo consultivo, prima di un formale conferimento dell’incarico, ricevendo una marea di rifiuti, che concorreranno a generare nuova ostilità nella cittadinanza. Non è così che si può legiferare, ma se ciò accade è perché l’avvocatura italiana non ha istituzioni forensi degne di tal nome, composte da giuristi capaci e dediti al bene della categoria. Se ciò fosse stato, contro questa ennesima norma, malfatta e peggio pensata, ci sarebbero state valide opposizioni ed ancora più valide controproposte, tese non già a “punire” gli avvocati, ma a regolare e favorire rapporti virtuosi tra avvocati e cittadini.

Così purtroppo non è. Fino a quando gli avvocati italiani non avranno istituzioni politiche decenti, dovranno rassegnarsi a vedersi piovere sul capo un costante diluvio di leggi punitive, stupide ed inefficaci, esattamente come quella contenente la norma sul cosiddetto “obbligo di preventivo scritto”.

 

La comprensione del presente articolo darà diritto a 4 crediti formativi in materia venale.

 

Avv. Salvatore Lucignano

 

 

CERCA