GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
I^ SEZIONE PENALE
G.I. DR. MARCO CALABRO’
SENTENZA DI ASSOLUZIONE CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 32 N. 8 D. LGS. N. 274 DEL 2000
luglio 2017
Con l’odierna sentenza, a seguito di numerose udienze istruttorie dibattimentali,
consistenti nell’esame di numerosi testi di p.g. e nelle verifiche successive documentali,
anche presso i cd. “Ufficio stranieri” di diverse Questure,
nonchè a seguito di ostensione delle certificazioni d.a.p. e dei Comuni di residenza dichiarata ed eletta ex art. 161 c.p.p. in atti,
l’Ill.mo G.d.P. di Napoli, in accoglimento delle tesi difensive, assolveva gli imputati,
tutti e 3 irreperibili di fatto, e con notifiche processuali effettuate ex art. 161 co. 4 c.p.p. presso il difensore d’ufficio,
in ragione di:
A) totale assenza di regolare permesso di soggiorno;
B) totale assenza di documenti di identità del paese d’origine dichiarata;
C) completa ed effettiva “sedicenza” in luogo delle non verificate, nè verificabili generalità dichiarate;
D) presunzione di provenienza, in ragione del colore della pelle, caratteristiche fisiche, lingua parlata
dalla Repubblica di Somalia, paese centrafricano che , a seguito dei recenti avvenimenti politico-religiosi,
ha cessato “de facto” di sussistere nell’elemento territoriale e di rappresentanza e gestione effettiva della “cittadinanza”,
perchè, di fatto, smembrato in diversi territori, gestiti dai differenti “signori della guerra”,
continuando ad esistere”, solo grazie al cd. “contingente di pace”,
per come specificato dalle recenti relazioni delle Nazioni Unite.
Da tanto, il g.d.P., in considerazione della tesi difensiva, emetteva sentenza ex art. 530 comma 2 c.p.p.
assoluzione art. 10 bis d. l. 286 del 1998