REGOLARE IL MERCATO DELLE PRESTAZIONI LEGALI? SI – PUO’ – FARE!

10 Gennaio, 2017 | Autore : |

Se Brody chiama, Scarda risponde! 

 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in data 8 dicembre 2016, si è pronunciata su due cause, riunite, C‑532/15 e C‑538/15, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza, Spagna) e dallo Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunale di primo grado di Olot, Spagna).  Le domande di pronuncia pregiudiziale vertevano sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, degli articoli 56 e 101 TFUE, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta) e degli articoli 4 e 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

 

Una trattazione semplificata sugli effetti della pronuncia richiamata, impone di comprendere alcuni cardini del sistema che riguardano le cosiddette “tariffe minime” e per giungere ad un vasto pubblico di operatori non qualificati (parliamo dunque di avvocati italiani), è necessario cercare di essere il più possibile “comprensibili” nell’analisi della vicenda. Questo articolo si occupa dunque di questo, ovvero di parlare di ciò che sta a monte della problematica. L’altra parte, ciò che andrebbe analizzato, ovvero la pronuncia, è l’aspetto meno importante del fenomeno e pertanto verrà momentaneamente e volontariamente ignorato. 

 

Prendo pertanto spunto dalla conclusione di un articolo che tratta il tema, scritto dal mio amico, Avvocato Antonino Ciavola, uno degli opinionisti più apprezzati nel panorama della comunicazione socialica italiana. Antonino conclude così la sua analisi sulla pronuncia in oggetto:

 

“Si può dunque sostenere il progetto di legge sull’equo compenso; certo, sarebbe bello recuperare l’originaria ratio delle tariffe minime inderogabili, che regolava “una attività ritenuta necessaria per la collettività”, posta all’interno di un sistema nel quale la professione, grazie al rigoroso controllo deontologico, poteva essere svolta soltanto “da soggetti dotati di particolari requisiti tecnici e morali”.

Continuo, quindi, a sostenere una mia vecchia tesi: ciò che distingue gli avvocati dagli altri operatori economici non è soltanto la peculiarità del lavoro svolto, ma soprattutto la correttezza deontologica.

Solo recuperando questa potremo chiedere a gran voce un equo compenso che forse, a quel punto, deriverebbe direttamente dalla nostra autorevolezza e non più dall’obbligo di legge.”

 

Antonino individua dunque la ratio che giustificherebbe un minimo tariffario, compatibile con i principi dell’ordinamento italiano ed europeo, nella necessità dell’attività dell’avvocato e collega a questo concetto la presunta deontologia seguita dai fornitori di prestazioni forensi, che potrebbe sostituirsi ad un minimo inderogabile imposto per legge. Si tratta di una visione romantica, ma essenzialmente errata, perché incapace di cogliere la vera essenza del fenomeno, ovvero la concorrenza distruttiva: uno dei capisaldi della critica al capitalismo globalizzato operata da chi, come me, appartiene alla scuola economica e filosofica del downshifting.

 

LA CONCORRENZA DISTRUTTIVA E’ CONTRARIA ALLA LOGICA DI MERCATO. 

Chi si occupa, anche sommariamente, di capitalismo cognitivo, sa che il problema della regolamentazione dei mercati è fondamentale per coniugare l’equilibrio dei fattori che determinano i prezzi delle merci e dei servizi, con il valore etico e sostenibile del risultato dell’interazione di tali fattori. In particolare, il concetto di cannibalismo concorrenziale non è né estraneo né nuovo al diritto dell’unione europea. In pratica, questo concetto analizza il dumping, come pratica non solo in grado di mettere in ginocchio alcuni players operanti in un qualsiasi sistema di scambio, ma potenzialmente capace di portare al collasso del sistema stesso, generando costi sociali di gran lunga maggiori di quelli derivanti dall’effetto solo primario ed immediato di una concorrenza al ribasso senza freni, ovvero l’abbassamento dei prezzi oggetto della pressione concorrenziale.

 

Per uscire dunque da un presupposto molto in voga all’interno della società europea contemporanea e più ancora, all’interno delle istituzioni politiche che in questi lustri hanno governato l’evoluzione dell’Unione Europea, si deve in primo luogo sfatare il mito che “meno costoso voglia sempre dire migliore per i cittadini e per la collettività“. Questo paradigma, che vede nella difesa di prezzi “bassi” l’obiettivo primario delle normative che afferiscono allo scambio di merci o servizi potenzialmente ceduti in regime di violazione di norme concorrenziali, è divenuto un alibi per ogni forma di sopraffazione, operata da coloro che, di volta in volta, negli sviluppi del mercato europeo, si siano trovati in possesso di fattori capaci di generare monopolio ed accaparramento di particolari aree di operatività.

 

GLI EFFETTI DELLA RINCORSA AL RIBASSO: LA SCOMPARSA DELLA PRESTAZIONE. 

Il mantra dominante di questa impostazione, valutando non solo ciò che è accaduto all’interno della professione forense dall’abolizione dei minimi tariffari, ma analizzando per esempio il rapporto tra grande distribuzione e piccoli esercenti, nell’ambito del commercio al dettaglio, si è mosso attraverso un sillogismo che è parso funzionare, o che perlomeno ha dominato la scena economica e politica europea degli ultimi vent’anni: “se costa meno al cittadino, è lecito e positivo per la società”. Questo precetto ha giustificato l’invito a praticare tariffe più basse, a fare concorrenza sul prezzo, a chiedere sempre di meno, per abbassare il “costo” della prestazione. Un fenomeno che va oltre l’avvocatura, che pare ormai generalizzato, secondo una legge di mercato che parrebbe obbedire ad un unico dettame: “se c’è qualcuno che può farlo a “meno”, lo fa lui, mentre chi chiede di più è fuori”.

 

Naturalmente questo fenomeno, assolutamente sregolato e sottoposto a logiche selvagge, non è servito solo a ridurre quelle sacche di inefficienze, legate a rendite di posizione, monopoli, ed altri fattori in grado di generare squilibri di mercato, eticamente ed economicamente condannabili, ma si è esteso ad ogni ambito del rapporto tra consumatore e controparte,  ricattando senza freni il prestatore d’opera, il lavoratore, l’imprenditore intellettuale, fino ad  annichilire il valore del lavoro, della produzione di determinate merci e dell’impegno del professionista.

 

QUANDO REGOLARE IL MERCATO SERVE A FARLO SOPRAVVIVERE. 

Le conseguenze di questa cieca corsa al ribasso hanno generato un’inversione negli effetti sociali dati dalla curva di decadimento della sostenibilità della prestazione. Se volessimo rappresentare graficamente il senso di questo rapporto tra “diminuzione del prezzo e del costo del bene X o della prestazione Y” ed aumento della concorrenza, noteremmo che per qualsiasi sistema, vi sono punti di equilibrio (necessariamente mobili, per ragioni troppo complesse da illustrare compiutamente in questo scritto), che determinano l’inversione, ovvero portano ad un peggioramento ed ad una diminuzione della concorrenza, nonostante il prezzo del bene o della prestazione analizzata, continui a scendere. Perché? Come è possibile? Quali sono le pratiche deteriori, i fenomeni, che intervengono e che portano lo stesso consumatore di beni e servizi ceduti a prezzi frutto di dumping ad essere danneggiato da una tale evoluzione del sistema? A queste domande è facile fornire risposte, soprattutto per ciò che riguarda le tariffe in vigore nel mercato delle prestazioni legali. Ciò che però si può anticipare è che ogni mercato, in cui i fattori della concorrenza agiscano, per determinare il prezzo dei beni o dei servizi scambiati, necessita di un intervento regolatore esterno, che possa impedire l’autodistruzione del mercato stesso, a causa di fenomeni concorrenziali distruttivi. 

 

LE ESTERNALITA’ DELLA CONCORRENZA SFRENATA: IL CANNIBALISMO NEOLIBERISTA.

 

Ciò che in questi anni è stato difficile da accettare per chi ha imposto o subito l’egemonia culturale del neoliberismo è che ogni mercato presenta diversi punti di equilibrio possibile e che sono le valutazioni etiche sulla tenuta complessiva dei sistemi sociali a dover portare l’autorità statale ad intervenire, onde guidare, per mezzo della politica, ciò che le mere leggi dell’economia possono anche portare a morire. L’immagine che rappresenta meglio questo concetto è quella del buco nero ritratto sopra: una massa di materia che aumenta sempre più la propria capacità di attrazione di altra materia, fino al punto di divorare se stesso, collassando in modo traumatico.

La spirale della concorrenza priva di indirizzo politico e sociale è assolutamente paragonabile a quella della polvere di stelle che precipita oltre l’orizzonte degli eventi: da un fenomeno di apparente ingrandimento delle possibilità attrattive del sistema, si passa alla distruzione dei componenti che ne fanno parte, stritolati da un prezzo sempre minore, da una gravità sempre maggiore, che disintegra tutto ciò che non riesce a rincorrere questo drammatico percorso.

L’unico antidoto perché dunque le spinte collassanti della concorrenza distruttiva siano bilanciate da elementi che stabilizzino tali forze è rappresentato dalla ricerca di una stabilità socialmente sostenibile, che si imponga al sistema in ragione di considerazioni imperative e porti a mettere dei paletti al libero svilupparsi dei fattori economici che agiscono al suo interno. Solo un tale intervento può eliminare tutte le esternalità che il collasso concorrenziale si porta dietro, nella spirale di decadimento e scadimento degli scambi. Esternalità che i principi superiori dell’ordinamento non possono permettersi di sostenere, a maggior ragione quando avvengono in un settore di vitale importanza per la vita dei consociati, quale la giustizia, ma in ogni caso, ogni qualvolta esse siano potenzialmente foriere di effetti devastanti sui gruppi sociali “collassati” dalle spinte concorrenziali ribassiste.

 

NUMERO DI AVVOCATI E TARIFFE MINIME: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA. 

La spirale di decadimento vissuta dall’avvocatura italiana negli ultimi dieci anni è figlia di una logica che muoveva dall’abolizione dei minimi tariffari, visti come ostacolo a quello sviluppo univoco della concorrenza, per cui “meno costi e prezzi più bassi era sempre meglio”. 

Un principio simile, altrettanto ignorato da chi ha appoggiato una visione distorta del concetto di “libero mercato”, è stato quello che ha contribuito al rafforzamento di tale spirale, ovvero l’aumento abnorme del numero di avvocati italiani, figlio di una indiscriminata corsa ad una fantasticata Eldorado, in realtà rivelatasi una gigantesca operazione di suicidio collettivo e generazionale.

Entrambe queste vicende raccontano della cecità di un sistema istituzionale, in parte incapace di regolare i fenomeni legati agli interessi ed alle spinte individuali, garantendo il loro bilanciamento con il sistema e le possibilità collettive, dall’altro mostrano quali effetti nefasti possa portare la corruzione dei gruppi, in assenza di autorità capaci di “orientare” le spinte del mercato della domanda e dell’offerta.

Le interazioni del numero degli avvocati presenti nel mercato italiano delle prestazioni legali con le dinamiche volte a consentire una decorosa sopravvivenza degli stessi e il bando di attività capaci di generare bulimia e scadimento delle prestazioni, sono state totalmente affidate e logiche cosiddette “di mercato”. Si è ritenuto, in modo miope e stupido, per certi versi, ma anche in modo politicamente inaccettabile e scandaloso, per altri, che il settore delle prestazioni legali, così intimamente legato a valori necessariamente sovraordinati rispetto al “mercato”, non necessitasse di uno Stato vigile, che impedisse non solo il cannibalismo concorrenziale sui prezzi, ma anche che un rapporto numericamente insostenibile tra domanda ed offerta di prestatori d’opera spingesse i players marginalizzati dal mercato a divenire elementi generatori di esternalità per il comparto giustizia, con gravi costi a carico della collettività.

 

Solo quando si uscirà da questa visione, non solo antigiuridica, ma assolutamente inaccettabile, sul piano economico e sociale, solo quando lo Stato ricomincerà a guidare la politica dei mercati, garantendo punti di equilibrio capaci di garantire sostenibilità ai protagonisti dei singoli sistemi, integrandoli nel macrosistema “società”, si potrà giustificare il minimo tariffario e la limitazione statale ai nuovi accessi alla professione. Senza questa profonda battaglia culturale, giuridica e politica, le spinte tese a bilanciare il cannibalismo concorrenziale interno all’avvocatura italiana non riusciranno a far breccia nell’ordinamento nazionale ed europeo.

 

RITORNO AD INUTILI ORIGINI. 

Le sentenze che dunque affidano alle potestà statali le facoltà di imporre minimi tariffari in determinati settori non sono la risposta che si oppone alle intese anticoncorrenziali, operate da associazioni di imprese o soggetti assimilati. Ciò che realmente conta è che lo Stato torni a guidare i mercati, assicurando equilibri compatibili con assetti sociali ed economici sostenibili, sia sul piano strettamente economico, sia su quello etico.

 

 

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