RICORSO AVVERSO L’ESCLUSIONE DI MOZIONI CONGRESSUALI

30 Dicembre, 2016 | Autore : |

Riceviamo e volentieri pubblichiamo, il ricorso promosso dal collega Giovanni Bertino, delegato congressuale bergamasco, avverso l’esclusione subita dalle mozioni congressuali durante il XXXIII Congresso Nazionale Forense. Pochissimi avvocati hanno protestato contro gli abusi e le violazioni compiute dalle istituzioni forensi durante il Congresso Nazionale di Rimini, ma ciò che è avvenuto e che continua ad avvenire, non rappresenta qualche isolato episodio di prevaricazione e violazione delle norme, bensì è parte di una lunga catena di eventi, che da anni vedono le istituzioni forensi italiane impegnate CONTRO gli avvocati. 

Un sentito ringraziamento al collega Giovanni Bertino e al suo difensore, Giuseppe La Rosa, per aver dimostrato coraggio e tenacia nella pretesa che le istituzioni forensi siano un esempio di rispetto delle regole e non della loro sistematica violazione. 

Nuova Avvocatura Democratica si augura che questo ricorso possa trovare accoglimento e segnare l’ennesima tappa della nostra vita politica di categoria in cui siano i Tribunali a far rispettare le leggi che gli avvocati all’interno delle istituzioni calpestano. 

Avv. Salvatore Lucignano 

 

 

 

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

– ROMA –

Ricorso

Nell’interesse dell’

Avv. Giovanni Bertino, nato a Bergamo il 14 giugno 1980 (C.F. BRTGNN80H14A794V), con studio in Bergamo, via Matris Domini n. 3, personalmente e nella qualità di delegato congressuale al XXXIII Congresso Nazionale Foresne di Rimini, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe La Rosa (C.F. LRSGPP82H28H163G), come da procura in calce al presente atto, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Roma, indicando, ai sensi dell’art. 136 c.p.a., quali recapiti per ricevere le comunicazioni relative al processo la PEC:  OMISSIS

contro

– l’Ufficio di Presidenza del Congresso Nazionale Forense, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

la Commissione Verifica dei Poteri del Congresso Nazionale Forense, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

la Commissione Coordinamento delle Mozioni del Congresso Nazionale Forense, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

– il Consiglio Nazionale Forense (“C.N.F.”), in persona del legale rappresentante pro tempore;

nei confronti

– dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (“O.U.A.”), in persona del legale rappresentante pro tempore;

Antonio Gabriele Armetta, nella qualità di delegato congressuale dell’ordine di Palermo, firmatario della mozione n. 47, ammessa, votata e approvata;

per l’annullamento,

previa concessione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a.,

– del verbale del 7 ottobre 2016 della Commissione Coordinamento delle Mozioni del XXXIII Congresso Nazionale Forense, reso noto mediante pubblicazione sul sito dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana il giorno 11 ottobre 2016, nella parte in cui è stata disposta la non ammissione delle mozioni nn.  52, 57, 58, 59, 60, 61;

– del verbale dell’Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso Nazionale Forense del 8 ottobre 2016, reso noto mediante pubblicazione in data 11 ottobre 2016 sul sito istituzionale dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, nella parte in cui è stato rigettato il reclamo proposto dal ricorrente;

– ove occorrer possa, e nei limiti di cui agli articolati motivi di censura, dello Statuto e del Regolamento dei lavori congressuali.

FATTO

  1. L’Avv. Giovanni Bertino è iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo sin dal 18 novembre 2008 (doc. n. 1) e nell’assemblea dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo del 21 luglio 2016 è stato eletto delegato in vista del XXXIII Congresso Forense di Rimini (doc. n. 2).
  2. Il ricorrente, nell’ambito del XXXIII Congresso Forense di Rimini (avente quale oggetto: ‘Giustizia senza processo? La funzione dell’avvocatura), ha presentato le seguenti mozioni, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 10, comma 4 del Regolamento dei lavori congressuali:
  3. mozione n. 52, concernente il tema del processo civile telematico e avente secondo firmatario l’Avv. Giovanni Bertino (doc. n. 3);
  4. mozione n. 57, concernente il ruolo dell’avvocato all’interno dei Consigli Giudiziari e avente come secondo firmatario l’Avv. Giovanni Bertino (doc. n. 4);
  5. mozione n. 58, concernente il tema delle società tra avvocati con socio di capitali e il potere di autentica degli avvocati e avente come terzo firmatario l’Avv. Giovanni Bertino (doc. n. 5);
  6. mozione n. 59, concernente il tema del compenso obbligatorio per il tirocinante sin dal sesto mese di tirocinio e avente come primo firmatario l’Avv. Giovanni Bertino (doc. n. 6);
  7. mozione n. 60, concernente il tema dell’avvocato monocommittente e l’eliminazione dell’incompatibilità fra la professione forense e il rapporto di dipendenza da un altro avvocato e avente come primo firmatario l’Avv. Giovanni Bertino (doc. n. 7);
  8. mozione n. 61, concernente il tema della riforma del corso di laurea in giurisprudenza e l’introduzione del numero chiuso nella medesima facoltà (doc. n. 8), avente come primo firmatario l’Avv. Giovanni Bertino.
  9. Tali mozioni venivano esaminate dalla Commissione Coordinamento delle Mozioni e dalla stessa (e non dalla Commissione Verifica Poteri: sic!), erano dichiarate inammissibili e venivano convertite in mere raccomandazioni. In particolare, la Commissione Coordinamento Mozioni così decideva, giusta verbale del 7.10.2016, pubblicato solo il successivo 11.10.2016. Tuttavia, il ricorrente prendeva contezza della non ammissione delle mozioni dallo stesso presentate in data 8.10.2016 giacché dal “libretto mozioni politiche” (doc. 9), ritirato presso la segreteria organizzativa del Congresso in pari data, non risultavano pubblicate le ridette mozioni.

Il verbale della Commissione Coordinamento delle Mozioni, contenente le ragioni sulla cui base viene disposta la contestata valutazione veniva pubblicato, peraltro in modo illeggibile sul sito istituzionale dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (doc. n. 10) solo l’11 ottobre 2016. Dal verbale parrebbe potersi evincere che le mozioni sono state ritenute inammissibili in quanto aventi un oggetto diverso dall’oggetto del Congresso. Si precisa che il ricorrente con mail del 3 dicembre 2016 (doc. n. 11) si peritava di chiedere una copia leggibile del verbale alla Segreteria dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, che, tuttavia, con mail del 5 dicembre 2016 (doc. n. 12) rispondeva che l’unico documento disponibile era quello pubblicato sul sito istituzionale. Da ciò discende che il verbale era ab origine illeggibile.

  1. Nella giornata dell’8 ottobre 2016 le mozioni ritenute ammissibili venivano votate per alzata di mano, nonostante i votatori elettronici fossero a disposizione dei delegati e fossero funzionanti.
  2. Una volta scelta la votazione per alzata di mano, l’Ufficio di Presidenza del Congresso non nominava gli scrutatori per conteggiare il numero dei voti (favorevoli, contrari e astenuti) e per verificare che i votanti fossero delegati e non semplici congressisti, tant’è vero che risulta che molti congressisti abbiano partecipato al voto. Addirittura ad alcuni congressisti, a causa di errori da parte dell’Organizzazione del Congresso, era stato consegnato il badge del delegato e non quello del congressista.

E’ importante sottolineare che la scelta stessa di procedere al voto per alzata di mano è avvenuta con voto per alzata di mano senza la nomina di scrutatori.

  1. L’avv. Giovanni Bertino interveniva contestando tale modus procedendi. In particolare il ricorrente chiedeva che l’Ufficio di Presidenza del Congresso ammettesse le mozioni non ritenute ammissibili dalla Commissione Coordinamento delle Mozioni e contestava il metodo di votazione.
  2. Avverso la dichiarazione di inammissibilità delle mozioni di cui sopra (le cui motivazioni, tuttavia, si sarebbero apprese compiutamente solo l’11 ottobre 2016, data di pubblicazione del verbale della Commissione Coordinamento Mozioni sul sito dell’OUA) da parte della Commissione Coordinamento delle Mozioni, il ricorrente congiuntamente ai delegati congressuali Avv. Luigi Pansini, Avv. Ilaria Biagiotti, Avv. Giovanni Delucca e Avv. Francesco Mazzella, proponeva reclamo all’Ufficio di Presidenza del Congresso (doc. n. 13), affidandolo a due ordini di motivi:

in primo luogo, si stigmatizzava la dichiarazione di inammissibilità delle mozioni di cui sopra, in quanto le stesse rientravano ampiamente nel novero dei temi congressuali e, comunque, delle problematiche di stretta attualità oggetto delle relazioni introduttive delle rappresentanze istituzionali e associative dell’avvocatura. Le mozioni, pertanto, conformemente alla prassi seguita nei precedenti congressi, dovevano essere riammesse, in quanto conformi ai requisiti di cui all’art. 10 del Regolamento;

in secondo luogo, si lamentava che alla scelta di votare le mozioni per alzata di mano non era poi seguita la nomina di scrutatori per conteggiare i voti favorevoli, quelli contrari e gli astenuti e per verificare la legittimazione al voto dei votanti. Come è evidente, infatti, contrariamente a quanto è avvenuto, potevano votare soltanto i delegati e non anche i congressisti. Ne discende che la votazione delle mozioni doveva ritenersi nulla.

  1. Il reclamo veniva respinto dall’Ufficio di Presidenza del Congresso con la presente motivazione: ‘rigetta il reclamo quanto al primo motivo richiamando le valutazioni svolte dalla Commissione Mozioni. Quanto alle modalità di voto previste dal Regolamento e quanto alla adozione delle stesse, si rileva come la scelta sia stata rimessa e poi votata dall’assemblea dei congressisti (ndr: !!!!). Del resto l’alzata dei votatori o dei badge, rendeva chiara la manifestazione di volontà dei congressisti delegati’ (v. ns. doc. n. 14).
  2. Gli atti gravati sono illegittimi per le seguenti ragioni di

DIRITTO

  1. In limine litis: la natura, il ruolo e il funzionamento del Congresso Nazionale Forense, nonché degli organi dello stesso.

1.1. In via preliminare, si ritiene utile indugiare, seppur brevemente, sugli aspetti caratterizzanti la natura e il funzionamento del Congresso Nazionale Forense, e dei suoi organi, siccome risulta dalla legge e dagli atti regolamentari.

Su tale aspetto, peraltro, è appena il caso di chiarire come nel XXXIII Congresso siano state adottate nuove disposizioni statutarie e regolamentari, la cui entrata in vigore è successiva alla conclusione del Congresso medesimo (doc. n. 15: “Nuovo Statuto”).

Il funzionamento e gli organi del XXXIII Congresso, invece, sono normati dallo Statuto approvato al Congresso di Maratea il 10 settembre 1995, e ss.mm. (doc. n. 16: “Vecchio Statuto”) e dal Regolamento sul funzionamento del Congresso (doc. n. 17: “Regolamento”).

  1. L’art. 39, comma 2, l. 247/2012 prevede che “Il Congresso Nazionale Forense è la massima assise dell’avvocatura italiana nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense. L’ampiezza delle materie sulle quali il Congresso può decidere è ribadita anche dall’art. 1 del Vecchio Statuto, secondo cui “Il Congresso Nazionale Forense è l’assemblea generale dell’Avvocatura italiana e rappresenta il momento di confluenza di tutte le sue componenti, nel rispetto della loro autonomia, e determinagli indirizzi generali dell’Avvocatura, formulando proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini nonché sulle questioni che riguardano la professione forense” (così anche sostanzialmente l’art. 1 del Nuovo Statuto).
  2. Il Congresso Nazionale Forense è convocato dal Presidente del C.N.F. ed è costituito dai Presidenti dei Consigli dell’Ordine e dai delegati eletti dalle assemblee di ciascun Ordine.

Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni due anni (tre anni, secondo il Nuovo Statuto). Tuttavia, ai sensi dell’art. 3, comma 7, Nuovo Statuto “nel corso del triennio di cui al comma 1 possono essere indette successive sessioni dei lavori congressuali, da tenersi in Roma, tendenzialmente e possibilmente in unica giornata, su temi ulteriori rispetto a quelli sui quali il Congresso ha già discusso e/o deliberato ovvero per esigenze sopravvenute”.

  1. Il Congresso, a differenza di quanto accadeva con il Vecchio Statuto, è oggi permanente, in quanto i delegati congressuali rimangono in carica sino all’apertura dei lavori del successivo Congresso, che si terranno a Catania alla fine del 2019 (cfr. art. 4, comma 14 e art. 9, comma 4, Nuovo Statuto).
  2. Per quanto qui rileva, sono organi del Congresso (secondo il Vecchio Statuto, applicabile alla controversia):

(i) il Comitato Organizzatore, presieduto dal Presidente del C.N.F., il quale delibera il luogo di svolgimento del Congresso ed è composto dal Presidente e dai componenti dell’Ufficio di Presidenza del C.N.F., dal Presidente e dai componenti della giunta dell’O.U.A., dal Presidente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, dai Presidenti dei Consigli degli Ordini distrettuali e dai rappresentanti delle associazioni forensi maggiormente rappresentative e determina i temi specifici sui quali il Congresso è chiamato a deliberare.

Il Comitato Organizzatore ha sede presso l’O.U.A.;

(ii) l’Ufficio di Presidenza, le cui funzioni sono individuate all’art. 7 del Regolamento dei lavori congressuali, è composto dal Presidente dell’O.U.A., che lo convoca e coordina, dai presidenti del C.N.F. e della Cassa di Previdenza Forense, nonché dai presidenti dei consigli degli Ordini distrettuale e circondariali del luogo ove ha sede il Congresso;

(iii) la Commissione per la Verifica Poteri, composta da 5 membri nominati dall’Ufficio di Presidenza, le cui prerogative sono indicate all’art. 9 del Regolamento (si v. infra);

(iv) la Commissione per il Coordinamento delle Mozioni, composta da 7 membri nominati dall’Ufficio di Presidenza, le cui prerogative sono indicate all’art. 10 del Regolamento (si v. infra);

(v) la Commissione per lo Statuto, il Regolamento e l’organizzazione, composta da 7 membri nominati dall’Ufficio di Presidenza, le cui funzioni sono dettagliate all’art. 11 del Regolamento.

  1. Il Congresso conclude i suoi lavori

con l’approvazione delle mozioni che stabiliscono gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire.

 

  1. Incompetenza relativa ex art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990. – Violazione degli artt. 7, 9 e 10 del Regolamento dei lavori congressuali.

2.1. I provvedimenti gravati sono innanzitutto illegittimi per incompetenza relativa.

Il Regolamento attribuisce alla Commissione Verifica Poteri le seguenti competenze:

– “almeno 48 ore prima dell’apertura del Congresso la Commissione verifica i dati relativi agli iscritti di ciascun Ordine, il numero dei Delegati attribuiti dalle norme di Statuto, la sussistenza dei requisiti e decide sui reclami” (art. 9, comma 4);

– “certifica la presentazione e verifica la regolarità della presentazione delle mozioni e delle proposte di emendamento allo Statuto” (art. 9, comma 5);

– proprio perché sulle mozioni deve deliberare la Commissione Verifica Poteri, il successivo art. 10, comma 4, chiarisce che “Mozioni e raccomandazioni sui temi congressuali, sottoscritte da almeno 50 Delegati, devono essere presentate alla Commissione Verifica Poteri, salvo deroghe disposte dall’Ufficio di Presidenza, entro le ore 17 del giorno precedente quello fissato per l’apertura della discussione e della votazione delle mozioni secondo il programma congressuale”.

La Commissione Coordinamento delle Mozioni, invece, “riceve le mozioni dalla Commissione Verifica Poteri e, ove possibile, anche sentiti i presentatori, coordina e accorpa in un unico documento le proposte presentate e provvede alla loro diffusione” (art. 10, comma 3).

L’Ufficio di Presidenza, infine, per quanto qui rileva “regola lo svolgimento dei lavori, fissa la durata degli interventi, ne determina l’ordine, chiude la discussione, indica i Presidenti delle sedute o delle sessioni, formula o ammette per ciascun tema le proposte o le mozioni definitive da sottoporre all’approvazione del Congresso” (art. 7, comma 3).

2.2. Il quadro regolamentare così descritto, quindi, individua una chiara suddivisione di competenze in relazione alla deliberazione delle mozioni.

In sintesi:

– la Commissione Verifica Poteri ha il compito di verificare la regolarità della presentazione delle mozioni;

– le mozioni verificate e accertate come regolari dalla Commissione Verifica Poteri vengono, quindi, trasmesse alla Commissione Coordinamento delle Mozioni, la quale si occupa unicamente, ove possibile, di coordinare e accorpare le mozioni in un unico documento;

– l’Ufficio di Presidenza, infine, sottopone al Congresso per l’approvazione le mozioni definitive.

2.3. La decisione di non ammettere le mozioni presentate dai ricorrenti adottata dalla Commissione Coordinamento delle Mozioni, anziché dalla Commissione Verifica Poteri, è, quindi, illegittima per chiaro difetto di competenza, in ragione di quanto pacificamente statuito dal Regolamento.

2.4. Ma v’è di più.

L’incompetenza si riscontra anche da diverso angolo visuale.

Il reclamo è stato deciso (nella sua interezza) dall’Ufficio di Presidenza, anziché dalla medesima Commissione Verifica Poteri.

E’ vero che anche all’Ufficio di Presidenza è attribuito il compito di delibare sui reclami, ma solo in relazione ai risultati delle votazioni.

La competenza a decidere sui reclami è distintamente attribuita all’Ufficio di Presidenza e alla Commissione Verifica Poteri, in ragione all’oggetto del reclamo.

In dettaglio:

– “i reclami avverso i risultati delle votazioni devono essere proposti, a pena di decadenza, nelle 24 ore successive, all’Ufficio di Presidenza, che deciderà nei 30 giorni successivi, salvo che per quelle che richiedano decisione immediata per consentire la prosecuzione dei lavori” (art. 8, u.c., Regolamento); e

– “Almeno 48 ore prima dell’apertura del Congresso la Commissione verifica i dati relativi agli iscritti di ciascun Ordine, il numero dei Delegati attribuiti dalle norme di Statuto, la sussistenza dei requisiti e decide sui reclami” (art. 9, comma 4, Regolamento).

In sostanza, mentre l’Ufficio di Presidenza ha la competenza di decidere sui reclami, esclusivamente aventi ad oggetto i risultati delle votazioni, la Commissione Verifica Poteri ha una competenza, in materia di reclamo, assai più ampia, in quanto non espressamente delimitata a una specifica materia.

2.5. Ne deriva che il provvedimento dell’Ufficio di Presidenza è illegittimo, per incompetenza, laddove è stato delibato non solo sulla questione del meccanismo di votazione (rientrante nell’ambito di cui all’art. 8), ma si è spinto fino a decidere sulla contestazione circa la non ammissione delle mozioni. Quest’ultime, infatti avrebbero dovuto essere decise dalla Commissione Verifica Poteri.

2.6. Né vale certo a provare il contrario la circostanza che all’Ufficio di Presidenza fosse stato indirizzato il reclamo, non solo relativo alle modalità di votazione, ma anche sulla inammissibilità delle mozioni.

E ciò perché in applicazione dei principi di cui all’art. 1 l. 241/1990 e 97 Cost., nonché i corollari di leale collaborazione, “L’organo incompetente che riceve un’istanza di rimborso di imposta è tenuto a trasmetterla all’organo competente” (Cass. civ., Sez. V, 27 febbraio 2009, n. 4773).

2.7. Dalla chiara fondatezza dell’articolato motivo, dunque, trova pacifica applicazione il principio più volte affermato dall’Ecc.mo Giudice adito, secondo cui “l’accoglimento di un vizio-motivo di incompetenza dell’organo che ha provveduto è, intrinsecamente e necessariamente, assorbente di ogni altro vizio-motivo dedotto nel ricorso; giacché tale vizio accolto, per la sua stessa natura, inficia tutti gli atti successivi, che inevitabilmente dovranno essere reiterati dall’organo competente (o, se si tratti di un collegio, da quello correttamente costituito), e ciò, ovviamente, senza che la successiva attività, cognitiva e valutativa, di quest’ultimo possa in alcun modo risultare pregiudicata (nel senso, etimologico, di “pre-giudicata”) da quella in precedenza svolta dall’organo incompetente” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 7 gennaio 2014, n. 86).

  1. Nullità per carenza di un elemento essenziale. – Violazione dell’art. 3 l. 241/1990. – Eccesso di potere per difettosa (illeggibile) motivazione.

3.1. Il verbale del 7 ottobre 2016 della Commissione Coordinamento delle Mozioni del XXXIII Congresso Nazionale Forense, reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, è nullo e/o comunque illegittimo in quanto illeggibile.

Come risulta dalla piana lettura dello stesso, infatti, le parti in cui la Commissione ha preso in esame e valutato le mozioni presentate dal ricorrente (sembra p. 18, 19 e 20) sono per la più parte illeggibili, concretando certamente la nullità dell’atto, in quanto carente dell’elemento essenziale della forma scritta (che, deve, chiaramente essere leggibile e comprensibile).

3.2. Ma anche laddove si volesse ritenere il provvedimento non nullo, non se ne potrebbe che contestare la illegittimità, almeno nella forma della assenza (o comunque, incomprensione e illeggibilità) della motivazione.

La questione, seppur con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali illeggibili, è stata oggetto della sentenza Cass.. SS.UU., 28 dicembre 2006, n. 42363, la quale ha avuto occasione rilevare che “L’indecifrabilità di una sentenza, qualora essa non sia limitata ad alcune parole e non consista in semplice difficoltà di lettura superabile senza uno sforzo eccessivo, si traduce in impossibilità per la parte di individuare i motivi di fatto e di diritto su cui si basa la decisione”, con la conseguenza che “l’illeggibilità di una sentenza comporta una nullità a regime intermedio la quale deve essere eccepita o rilevata ai sensi degli art. 180 e segg. c.p.p.”.

3.3. Ora, sebbene, come detto, la richiamata decisione abbia ad oggetto un provvedimento giudiziale, le ragioni ivi espresse non possono che valere, mutatis mutandis, anche con riferimento al contestato vizio del provvedimento amministrativo.

Infatti, come noto, lo statuto del provvedimento amministrativo impone che lo stesso sia dotato di adeguata motivazione da cui, ai sensi dell’art. 3 l. 241/1990, si desumano le ragioni di fatto e di diritto sulla cui base lo stesso è stato adottato. L’illeggibilità, però, rende evidente la mancata soddisfazione di tali obblighi legislativi, con ciò ridondando nella censurata violazione dell’art. 3, cit.

  1. Violazione dell’art. 39, comma 2, l. 247/2012. – Violazione degli artt. 9 e 10 del Regolamento. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione della prassi e delle linee programmatiche assunte, travisamento dei presupposti di diritto e di fatto, nonché disparità di trattamento.  

4.1. Dalle pochissime parole che è possibile leggere dal verbale, sembra che la ragione (o, almeno, una delle ragioni, per quanto risulta leggibile) a fondamento del respingimento delle mozioni sia rappresentata dalla circostanza che le stesse non erano attinenti ai temi congressuali.

4.2. Tale ragione è però destituita di fondamento, in fatto, prima che in diritto.

Tutte le mozioni presentate, infatti, attengono evidentemente ai “temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini nonché sulle questioni che riguardano la professione forense” (art. 39, comma 2, l. 247/2012), così rientrando chiaramente nell’alveo degli interessi cui il Congresso è chiamato a pronunciarsi. Peraltro, l’ampiezza delle tematiche oggetto della sessione congressuale vengono, come d’uso, definite – non già dal mero titolo del Congresso – ma dal contenuto delle relazioni introduttive delle rappresentanze istituzionali e associative dell’Avvocatura.

Nella specie, dalla piana lettura delle relazioni, si evince, tra l’altro, l’attenzione verso la tematica del “forte disagio economico attraversa la categoria, colpendo soprattutto giovani e donne, in questa assise a questa rabbia bisogna dare risposte concrete : non possiamo assistere inerti” (con ciò manifestando interesse verso le tematiche della giovane avvocatura – doc. 18).

4.3. Del resto, il criterio dell’attinenza delle mozioni ai temi congressuali non è menzionato nemmeno nell’art. 5 dello Statuto del Congresso, secondo cui ‘Il Congresso conclude i suoi lavori con l’approvazione delle mozioni che stabiliscono gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire secondo quanto previsto dall’art. 1’.

La previsione dell’art. 10 del Regolamento, secondo cui ‘Mozioni e raccomandazioni sui temi congressuali, sottoscritte da almeno 50 Delegati, devono essere presentate alla Commissione Verifica Poteri, salvo deroghe disposte dall’Ufficio di Presidenza, entro le ore 17 del giorno precedente quello fissato per l’apertura della discussione e della votazione delle mozioni secondo il programma congressuale’ è stata, del resto, interpretata latamente, nel senso di ritenere ammissibili tutte le mozioni attinenti ai temi oggetto di dibattito durante il Congresso e illustrati nelle relazioni introduttive dei rappresentanti associativi e istituzionali dell’avvocatura.

In tal senso si esprimeva anche il Presidente della Commissione Coordinamento Mozioni Politiche, Avv. Nicolino Zaffina, il quale l’8 ottobre 2016, prima dell’inizio delle votazioni, spiegava quali criteri la commissione aveva utilizzato per valutare l’ammissibilità delle mozioni politiche. Lo stesso, in particolare, affermava: ‘la Commissione a maggioranza, a stragrande maggioranza dei suoi componenti, ha ritenuto di interpretare l’espressione “temi congressuali” in maniera molto molto ampia, in maniera tale da ammettere quante più mozioni possibili e favorire un ampio dibattito e dare così all’avvocatura un quadro completo delle tematiche in discussione anche di attualità’.

Per l’ascolto della registrazione integrale del Congresso Forense di Rimini si rimanda al sito di Radio Radicale: http://www.radioradicale.it/scheda/488327.

4.4. Tutte le mozioni presentate dal ricorrente rispettano i requisiti di cui all’art. 10 del Regolamento dei lavori congressuali, in quanto sono senz’altro conformi ai temi dibattuti durante il Congresso e riferiti dai rappresentanti istituzionali e associativi nelle loro relazioni introduttive.

4.5. La riprova che la clausola ‘temi congressuali’ contenuta nell’art. 10 del Regolamento deve essere interpretata nel senso di cui sopra è stato anche l’atteggiamento tenuto dalla Commissione Coordinamento Mozioni del Congresso Forense di Rimini. Quest’ultima, infatti, ha dichiarato ammissibili ad esempio la mozione n. 3 (v. ns. doc. n. 19), presentata dall’Ordine degli Avvocati di Milano e avente ad oggetto le società di avvocati e i soci di capitale negli studi professionali e la mozione n. 13 (v. ns. doc. n. 20), presentata dall’Avv. Laghi e avente ad oggetto i Consigli Giudiziari.

Tuttavia, la Commissione Coordinamento Mozioni del Congresso ha dichiarato inammissibili le mozioni n. 57 e 58, in quanto non attinenti ai temi congressuali sebbene le stesse avessero oggetto analogo rispettivamente alle mozioni n. 13 e n. 3 sopra citate, le quali sono state invece ammesse. Sul punto si precisa che la mozione n. 58 sottoscritta dal ricorrente aveva oggetto analogo alla mozione n. 3, ma parte motiva di contenuto opposto. Nella mozione n. 58, infatti, a differenza della mozione n. 3, si esprime parere favorevole alla presenza del socio di capitale nelle società tra avvocati.

La mozione n. 57 sottoscritta dal ricorrente, concernente il ruolo dell’avvocato all’interno dei Consigli Giudiziari, aveva contenuto più ampio della mozione n. 13, che, quindi, doveva considerarsi assorbita nella n. 57. Quest’ultima, infatti, oltre all’eliminazione della differenziazione delle competenze fra consiglieri avvocati e magistrati (richiesta contenuta anche nella mozione n. 13), chiedeva anche l’attribuzione di un riconoscimento economico per i consiglieri avvocati e la rimozione di qualsiasi incompatibilità per questi ultimi.

4.6. La conferma dell’ampiezza della clausola ‘temi congressuali’ si è avuta anche nel comportamento dell’Ufficio di Presidenza del Congresso, il quale, in seguito a reclamo proposto dai presentatori della mozione n. 47 (v. ns. doc. n. 21), originariamente esclusa dalla Commissione Coordinamento Mozioni in quanto non attinente ai temi congressuali, ha riammesso la predetta mozione, che ha ad oggetto interventi in materia di prestazioni di maternità e paternità.

4.7. Tale modus procedendi, quindi, conferma i gravi vizi rubricati, tra cui, in particolare, l’eccesso di potere per disparità di trattamento: per alcuni il tema congressuale non sembra essere stato elemento di inammissibilità, per altri (tra cui i ricorrenti) è divenuto lo sbarramento all’ammissione delle mozioni.

  1. Violazione dell’art. 97 Cost., nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

5.1. La votazione delle mozioni politiche da parte del Congresso è avvenuta secondo modalità non rispettose del Regolamento, nonché dei principi di trasparenza e buon andamento.

In particolare, se è vero che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del Regolamento è possibile la votazione per alzata di mano, è altrettanto vero che, in caso di scelta di tale modalità di voto, debbano essere nominati degli scrutatori sia per conteggiare i voti favorevoli, i contrari e gli astenuti, sia per verificare la legittimazione al voto del votante. Come sopra esposto è infatti accaduto che hanno partecipato al voto non solo i delegati, ma anche i congressisti.

Del resto tale circostanza è stata pacificamente ammessa anche dall’Ufficio di Presidenza del Congresso, che nella sua decisione dell’8 ottobre 2016 ha espressamente affermato che le modalità di voto sono state scelte dall’assemblea dei congressisti!

L’omessa nomina degli scrutatori, laddove la deliberazione non venga assunta con l’unanimità, non può che comportare la illegittimità della procedura per grave violazione dei principi a presidio della tutela della trasparenza e buon funzionamento (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 21 dicembre 2015, n. 3300).

Alla luce di quanto precede, ove occorrer possa, si impugna ed espressamente contesta il regolamento nella parte in cui non prevede che nell’ipotesi di votazione per alzata di mano si debbano nominare scrutatori. E ciò perché è chiaramente in violazione dei richiamati principi di trasparenza e buon andamento.

ISTANZA CAUTELARE

  1. Sul fumus boni iuris si richiama quanto precede.
  2. Sul periculum in mora, si consideri quanto segue.

Il ricorrente è delegato e resta in carica fino al 2019, ossia fino al prossimo Congresso Nazionale Forense.

La mancata concessione di misure cautelari non consentirebbe allo stesso di ottenere in tempo utile il bene della vita a cui aspira, ossia l’ammissione delle sue mozioni e la votazione alla successiva nominanda seduta congressuale.

A tal fine si consideri che il Nuovo Statuto prevede che il Congresso è permanente, in quanto i delegati congressuali, ai sensi dell’art. 4, comma 14, rimangono in carica sino all’apertura dei lavori del successivo Congresso, che si terranno a Catania alla fine del 2019.

In tale ottica dopo la sessione congressuale di Rimini si potranno tenere successive sessioni congressuali a Roma, preferibilmente della durata di un giorno. In particolare ai sensi dell’art. 3, commi 7 e 8 del Nuovo Statuto “Nel corso del triennio di cui al comma 1 possono essere indette successive sessioni dei lavori congressuali, da tenersi in Roma, tendenzialmente e possibilmente in un’unica giornata, su temi ulteriori rispetto a quelli sui quali il Congresso ha già discusso e/o deliberato ovvero per esigenze sopravvenute. 8. Le sessioni congressuali ulteriori di cui al comma precedente sono indette dal CNF su sua iniziativa o su richiesta di OCF o di almeno il 25% dei delegati ovvero di almeno il 25% dei Presidenti COA, con indicazione dei temi da porre all’ordine del giorno. Il CNF non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta, convoca l’ulteriore sessione congressuale, comunicandola, a mezzo di posta elettronica certificata, ai delegati di cui all’art. 4, commi 1 e 2”.

  1. L’adozione di misure cautelari anche propulsive o di remand consentono all’istante la piena soddisfazione del suo interesse, che, diversamente, sarebbe irrimediabilmente compromesso, rendendo inutile la tutela di merito.
  2. L’interesse dell’istante potrebbe altresì essere soddisfatto con l’adozione della misura di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a.

*** *** ***

Alla luce di tutto quanto precede, l’Avv. Giovanni Bertino, ut supra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l’Ecc.mo TAR adito voglia così disporre:

in via cautelare, sospendere i provvedimenti gravati e adottare qualsiasi ulteriore misura cautelare, anche propulsiva o di remand, che possa consentire l’ammissione delle mozioni dichiarate non ammesse e consentine la votazione nella prossima sessione del Congresso Nazionale Forense (nominato anche ai sensi dell’art. 3 Nuovo Statuto);

nel merito, dichiarare nulli o comunque annullare tutti i provvedimenti gravati e condannare le Amministrazioni resistenti ad ammettere le mozioni alla prossima sessione congressuale.

Con vittoria di spese e compensi.

Si allegano:

  • fotocopia del tesserino dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo appartenente all’Avv. Giovanni Bertino;
  • comunicato dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo relativo all’elezione dei delegati congressuali del distretto di Bergamo in vista del XXIII Congresso Forense di Rimini;
  • fotocopia della mozione congressuale n. 52 e delle firme alla stessa allegate;
  • fotocopia della mozione congressuale n. 57 e delle firme alla stessa allegate;
  • fotocopia della mozione congressuale n. 58 e delle firme alla stessa allegate;
  • fotocopia della mozione congressuale n. 59 e delle firme alla stessa allegate;
  • fotocopia della mozione congressuale n. 60 e delle firme alla stessa allegate;
  • fotocopia della mozione congressuale n. 61 e delle firme alla stessa allegate;
  • copia del libretto delle mozioni;
  • copia del verbale della Commissione Coordinamento Mozioni;
  • copia della mail del 3 dicembre 2016 inviata dall’Avv. Giovanni Bertino alla segreteria dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura;
  • copia della mail del 5 dicembre 2016 inviata dalla segreteria dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura all’Avv. Giovanni Bertino;
  • copia del reclamo presentato dai ricorrenti all’Ufficio di Presidenza del Congresso;
  • copia del verbale dell’Ufficio di Presidenza del Congresso;
  • copia del nuovo Statuto del Congresso approvato al Congresso Nazionale Forense di Rimini il 7 ottobre 2016;
  • copia dello Statuto del Congresso approvato al Congresso Nazionale Forense di Maratea il 10 settembre 1995 estratto dal sito internet dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura;
  • copia del Regolamento dei lavori congressuali estratto dal sito internet dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura;
  • discorso Avv. Casiello pubblicato sul sito internet dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura;
  • copia della mozione politica n. 3 presentata dall’Ordine degli Avvocati di Milano;
  • copia della mozione politica n. 13 presentata dall’Avv. Laghi;
  • copia della mozione politica n. 47 presentata dal Gruppo Previdenza e assistenza di GiovaneAvvocaturaLab.

*** *** ***

Si dichiara che il presente atto è soggetto al pagamento del C.U. pari a 650,00 euro.

Bergamo, 7 dicembre 2016

Avv. Giuseppe La Rosa

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